Turku PS ha scritto:..........CUT.....Questo è quello che ci aspetta tra 5 giorni...

IMHO tra 5 giorni non succede un Bel Niente.
La Corte di Giustizia europea ha affermato in più decisioni (sentenza N.
C-67/98 del 21 ottobre 1999 Diego Zenatti - sentenza N. C-243/01 del 6
novembre 2003 Piergiorgio Gambelli) che ogni Stato può porre dei limiti alla libera circolazione dei servizi, a condizione che tali limiti rispondano
realmente ad obiettivi tali da giustificarli e che le restrizioni imposte
non risultino sproporzionate rispetto a tali obiettivi.
a) La Corte ha esplicitamente escluso, tra gli altri, quali giustificato
motivo per restringere e limitare la libera circolazione dei servizi che la
riduzione o la diminuzione delle entrati fiscali (punto 61 della sentenza
Gambelli).
b) Inoltre: laddove le autorità di uno Stato membro inducano ed incoraggino i consumatori a partecipare alle lotterie, ai giuochi d'azzardo o alle scommesse affinché il pubblico erario ne benefici sul piano finanziario, le autorità di tale Stato non possono invocare l'ordine pubblico sociale con riguardo alla necessità di ridurre le occasioni di giuoco per giustificare provvedimenti limitativi (punto 69 sentenza Gambelli).
c) Ancora: le restrizioni devono perseguire in ogni caso l'obiettivo di
un'autentica riduzione delle opportunità di giuoco e il finanziamento di
attività sociali attraverso un prelievo sugli introiti derivanti dai giuochi
autorizzati costituisce solo una conseguenza vantaggiosa accessoria, e non la reale giustificazione, della politica restrittiva attuata (punto 62
sentenza Gambelli).
d) Di più, la libera prestazione dei servizi comprende non solo la libertà
del prestatore di offrire ed effettuare servizi per destinatari stabiliti in
uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio si trovi il detto
prestatore, ma anche la libertà di ricevere o beneficiare, in quanto
destinatario, dei servizi offerti da un prestatore stabilito in un altro
Stato membro, senza essere impedito da restrizioni (punto 55 sentenza
Gambelli).
E' evidente che in Italia la situazione è ben diversa rispetto a queste
ipotesi.Come espressamente già indicato in decine e decine di decisioni di merito, i giudici hanno evidenziato il proliferare in Italia di giochi e scommesse nonché il reiterato tentativo da parte del legislatore, ampiamente attuato, di ampliare l'offerta di giochi e scommesse.
E' pure evidente che tale scelta ha lo scopo (peraltro palesemente
dichiarato) di aumentare le entrate per lo Stato.E' da evidenziare che di recente anche la Corte di cassazione ha omesso di assumere decisioni nei giudizi avanti alla stessa disponendo rinvii in attesa delle decisioni dei giudici comunitari (avanti i quali la normativa italiana è stata sottoposta per la terza volta).Questo è il quadro (riferito alla specifica materia di giochi e scommesse) nel quale si inserisce cronologicamente e storicamente l'art. 66 della legge finanziaria in via di approvazione.
Sorge una prima domanda:
il legislatore sa tutto questo o lo ignora , o finge di ignorarlo?
Se lo ignora è grave ma è ancora più grave se, essendo a conoscenza di
quanto sopra, propone un articolo come quello della finanziaria.
In questo caso ci si deve chiedere perché fa questo e chi ne trae un
vantaggio; ma soprattutto: trattandosi di restrizioni a servizi, chi ne paga
le conseguenze? ("suppongo" il consumatore italiano che viene limitato,
spremuto, sempre a vantaggio. di chi?).Ma ciò che ancora è più importante è altro: non vi sono in Italia disposizioni analoghe (sappiamo che al mondo solo in pochissimi Paesi - Paesi arabi - vi sono norme analoghe, con l'unica differenza che in questi paesi è vietato nel modo più assoluto fare scommesse)."Stupisce" questa attenzione del legislatore tanto più che non vi sono normative assimilabili neppure per segmenti di criminalità molto più gravi (sempre che il fare scommesse con allibratori esteri legittimati possa essere considerata una attività criminale): pedofilia, traffico di organi, mafia, ecc., la cui gestione repressiva è affidata a norme generali, senza il coinvolgimento di responsabilità della figura del provider.
Se verrà approvata questa finanziaria vi saranno quindi problemi non
irrilevanti per i provider, i quali dovranno adempiere a una imposizione
(legittima?) pena gravi conseguenze economiche (tra 30 mila a 180 mila euro per caso).La responsabilità del provider nell'ambito del commercio elettronico è prevista dagli artt. 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 (attuazione della direttiva 2000/31/CE relativo a taluni aspetti giudiziari dei servizi della società dell'informazione, in particolare del commercio elettronico nel mercato interno).
Vediamoli:
Art. 15 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea -
Caching)
1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione
consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni
fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile
della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali
informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo
inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:
1.. non modifichi le informazioni;
2.. si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
3.. si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate
in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
4.. non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente
riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle
informazioni;
5.. agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o
per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del
fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano
inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato
disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità
amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.
2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di
vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore,
nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle
violazioni commesse.
Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni -
Hosting)
1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione
consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario
del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni
memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che
detto prestatore:
1.. non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o
l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non
sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità
dell'attività o dell'informazione;
2.. non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità
competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per
disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del
servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere,
anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di
cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
Invece l'articolo della finanziaria in via di approvazione dice:
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria
ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla
rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di
telecomunicazioni o agli operatori che in relazione ad esse forniscono
servizi tematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le
predette reti di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in
denaro in difetto di concessione, autorizzazione licenza od altro titolo
autorizzatorio o abilitativi o comunque in violazione delle norme di legge o
di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione
stessa.
--. I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione
delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono
servizi per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi
pronostici di cui al comma --, adottando a tal fine misure tecniche idonee
in conformità quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato.
- In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 13, si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertatata. L'autorità competente è l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Per quali ragioni solo per questa attività relativa alle scommesse è
previsto un così pesante aumento di pena a carico dei provider ? (tra l'altro questo "obbligo" in cui verrebbe a trovarsi il provider è in netto contrasto con la normativa comunitaria).
In ultimo: non è da sottovalutare il fatto che a molti di questi siti il
consumatore accede anche solo per avere informazioni e non per scommettere.