Betfair ha perso e adesso che succede?
Inviato: 28/01/2011 - 21:55
Ordinanza Cds-Betfair: confermato il distacco dal totalizzatore
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Scritto da Gt Mercoledì 26 Gennaio 2011 18:21
consiglio_di_statoI bookmakers esteri che operano in Italia tramite concessione non possono operare al contempo nei siti 'dot com' e collegati ad essi direttamente o indirettamente e accettare giocate da utenti residenti in Italia. Il principio in questione fonda l'ordinanza del Consiglio di Stato (IV sezione) che ha respinto il ricorso di Betfair.it, la 'borsa del betting internazionale' che opera in Italia dall'apertura delle licenze di scommesse grazie alla legge Bersani e che si era vista distaccare dal totalizzatore nazionale con la decadenza immediata della concessione Aams.
Il motivo è, va ribadito, il collegamento delle società di questo tipo a siti 'dot com' che accettano ancora, così pare, il gioco dagli scommettitori italiani.
Ad essere violato è l'articolo 23 (comma terzo) della convenzione di concessione per lo sportsbook che prevede "la sospensione cautelare della raccolta nel caso in cui il concessionario commercializzi, in proprio od attraverso società in qualsiasi modo ad esso collegate, sul territorio italiano o anche attraverso siti telematici situati al di fuori dai confini nazionali, giochi assimilabili alle scommesse a quota fissa ovvero ad altri giochi pubblici".
Per Betfair la situazione non si mette bene Aams ha sospeso la raccolta per tre mesi e ora rischia di perdere la concessione e gettare al vento i soldi per l'acquisto della licenza stessa oltre che i coscpicui investimenti per il 'punto it' sia a livello informatico che a livello pubblicitario.
Ecco un abstract della pronuncia del Cds:
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello nr. 10617 del 2010, proposto dalla BETFAIR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Clarich e Luca Ulissi, con domicilio eletto presso il primo in Roma, piazza di Montecitorio, 115,
contro
il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e dalla AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II nr. 5457/2010, resa tra le parti, concernente CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ESERCIZIO DI GIOCHI PUBBLICI - MCP.
Visto l'art. 62 cod. proc. Amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011, il Consigliere Raffaele Greco;
Udito l'avv. Clarich per la appellante e l'avv. dello Stato Luca Ventrella per l'Amministrazione;
Ritenuto, nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che della clausola contrattuale in contestazione occorre dare un'interpretazione conforme ai canoni di buona fede, nel senso di un impegno dell'affidataria a impedire che un'attività proibita sia svolta da soggetti a qualsiasi titolo legati da relazioni giuridiche con l'affidataria medesima, e che nella specie - pur non rispondendo al vero che vi sarebbe stato un "riorientamento" degli utenti dal sito dell'istante a quello su cui si svolgeva l'attività illecita - tale risulta essere, allo stato, la situazione ravvisata dall'Amministrazione;
Rilevato altresì che non è contestato dall'Amministrazione il limite trimestrale di efficacia della sospensione cautelare della concessione (termine, peraltro, allo stato non ancora decorso);
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'appello (Ricorso numero: 10617/2010) Condanna la appellante, in favore dell'Amministrazione, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio cautelare, che liquida equitativamente in euro 3000,00 oltre accessori di legge.
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Scritto da Gt Mercoledì 26 Gennaio 2011 18:21
consiglio_di_statoI bookmakers esteri che operano in Italia tramite concessione non possono operare al contempo nei siti 'dot com' e collegati ad essi direttamente o indirettamente e accettare giocate da utenti residenti in Italia. Il principio in questione fonda l'ordinanza del Consiglio di Stato (IV sezione) che ha respinto il ricorso di Betfair.it, la 'borsa del betting internazionale' che opera in Italia dall'apertura delle licenze di scommesse grazie alla legge Bersani e che si era vista distaccare dal totalizzatore nazionale con la decadenza immediata della concessione Aams.
Il motivo è, va ribadito, il collegamento delle società di questo tipo a siti 'dot com' che accettano ancora, così pare, il gioco dagli scommettitori italiani.
Ad essere violato è l'articolo 23 (comma terzo) della convenzione di concessione per lo sportsbook che prevede "la sospensione cautelare della raccolta nel caso in cui il concessionario commercializzi, in proprio od attraverso società in qualsiasi modo ad esso collegate, sul territorio italiano o anche attraverso siti telematici situati al di fuori dai confini nazionali, giochi assimilabili alle scommesse a quota fissa ovvero ad altri giochi pubblici".
Per Betfair la situazione non si mette bene Aams ha sospeso la raccolta per tre mesi e ora rischia di perdere la concessione e gettare al vento i soldi per l'acquisto della licenza stessa oltre che i coscpicui investimenti per il 'punto it' sia a livello informatico che a livello pubblicitario.
Ecco un abstract della pronuncia del Cds:
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello nr. 10617 del 2010, proposto dalla BETFAIR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Clarich e Luca Ulissi, con domicilio eletto presso il primo in Roma, piazza di Montecitorio, 115,
contro
il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e dalla AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II nr. 5457/2010, resa tra le parti, concernente CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ESERCIZIO DI GIOCHI PUBBLICI - MCP.
Visto l'art. 62 cod. proc. Amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011, il Consigliere Raffaele Greco;
Udito l'avv. Clarich per la appellante e l'avv. dello Stato Luca Ventrella per l'Amministrazione;
Ritenuto, nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che della clausola contrattuale in contestazione occorre dare un'interpretazione conforme ai canoni di buona fede, nel senso di un impegno dell'affidataria a impedire che un'attività proibita sia svolta da soggetti a qualsiasi titolo legati da relazioni giuridiche con l'affidataria medesima, e che nella specie - pur non rispondendo al vero che vi sarebbe stato un "riorientamento" degli utenti dal sito dell'istante a quello su cui si svolgeva l'attività illecita - tale risulta essere, allo stato, la situazione ravvisata dall'Amministrazione;
Rilevato altresì che non è contestato dall'Amministrazione il limite trimestrale di efficacia della sospensione cautelare della concessione (termine, peraltro, allo stato non ancora decorso);
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'appello (Ricorso numero: 10617/2010) Condanna la appellante, in favore dell'Amministrazione, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio cautelare, che liquida equitativamente in euro 3000,00 oltre accessori di legge.