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Pubblicata sulla Gazzetta Europea la Risoluzione del Parlamento europeo del 2013 sul gioco online.

Inviato: 12/03/2016 - 10:01
da scommettitore siracusano
http://www.gioconews.it/onlinemain/67-g ... ta-europea

Sulla Gazzetta Europea di oggi, 9 marzo, è stata pubblicata la risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d’azzardo online nel mercato interno. Il testo riguardava degli specifici argomenti del gioco online, quindi la specificità del settore del gioco d'azzardo online e tutela dei consumatori, la conformità al diritto dell'Ue, la cooperazione amministrativa, il riciclaggio di denaro e l'integrità dello sport.

La risoluzione è stata trasmessa al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

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Cliccando sul LINK dell'articolo originale di GIOCONEWS, la risoluzione del Parlamento europeo , si apre una pagina in cui si può scegliere la lingua in cui scaricare il testo integrale:

A mio avviso, è importante il punto N. 26:
26.sottolinea che le misure di tutela dei consumatori devono essere accompagnate da una combinazione di misure d’esecuzione preventive e reattive, per ridurre il contatto dei cittadini con operatori non autorizzati; sottolinea l’importanza di definire congiuntamente la nozione di operatori legali di gioco d’azzardo, affinché gli Stati membri, nel rispetto del diritto dell’UE, autorizzino soltanto gli operatori che soddisfano almeno i seguenti requisiti e sono pertanto considerati legali:
a)
l’operatore deve essere titolare di una licenza che lo autorizza ad operare nello Stato membro del giocatore,
b)
l’operatore non è considerato illegale secondo la legge di nessun altro Stato membro;

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Per cui, per il requisito (a), per operare in Italia, si deve avere una CONCESSIONE ON LINE DEI MONOPOLI DI STATO. Da qui anche il potere dell’AAMS di oscurare i siti ON LINE che non hanno la concessione italiana.

Re: Pubblicata sulla Gazzetta Europea la Risoluzione del Parlamento europeo del 2013 sul gioco online.

Inviato: 16/03/2016 - 09:09
da Dale Street 151 srl
Riteniamo come Scommettitore Siracusano,che il punto 26 sia importante;

per una completa informazione riteniamo sia doveroso sottolineare quanto la Risoluzione stessa
de Parlamamento Europeo ricorda:

Conformità al diritto dell'UE

28.
sottolinea, da un lato, che i fornitori di gioco d'azzardo online devono in ogni caso
rispettare la legislazione nazionale degli Stati membri in cui operano e, dall'altro,
che è opportuno che gli Stati membri conservino il diritto di imporre le restrizioni
che ritengono necessarie e giustificate per contrastare il gioco d'azzardo online illegale,
al fine di applicare la legislazione nazionale ed impedire ai fornitori illegali l'accesso
al mercato;
29.
riconosce che, in conformità del principio di sussidiarietà, gli Stati membri hanno il
diritto di determinare le modalità di organizzazione e regolamentazione a livello nazionale
dell'offerta di servizi di gioco d'azzardo online, nonché il diritto di applicare tutte le
misure che considerano necessarie contro i servizi di gioco d'azzardo illegali, sempre nel
rispetto dei principi fondamentali del trattato UE; riconosce che la normativa adottata a tal
fine dev'essere proporzionata, coerente, trasparente e non discriminatoria; rileva la necessità
di una maggiore coerenza delle politiche dell'UE per far fronte al carattere transfrontaliero
del gioco d'azzardo online;
30.
prende atto che la Commissione ha inviato lettere a numerosi Stati membri chiedendo
informazioni dettagliate sulla legislazione in essi vigente in materia di gioco d'azzardo;
invita la Commissione a proseguire il dialogo con gli Stati membri; prende atto del lavoro della
Commissione sui casi d'infrazione e sulle denunce presentate contro taluni Stati membri; invita la
Commissione a continuare a verificare e imporre la conformità di leggi e pratiche nazionali al
diritto dell'UE, in cooperazione con gli Stati membri,e ad avviare procedure d'infrazione contro
gli Stati membri che risultano violare il diritto dell'UE; rispetta la decisione presa dagli
Stati membri in relazione alla creazione di monopoli in questo settore,a condizione che,
in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, essi siano soggetti a uno stretto controllo
dello Stato e garantiscano un livello particolarmente elevato di protezione dei consumatori,
che le loro attività siano coerenti con gli obiettivi d'interesse generale e che essi
riducano in modo coerente le opportunità di gioco d'azzardo;
31.
invita la Commissione, gli Stati Membri e il gruppo di esperti sui servizi di gioco d'azzardo
a elaborare misure e strategie coordinate, compresi scambi di buone pratiche, per studiare e
contrastare il problema dell'elusione fiscale da parte di operatori autorizzati che offrono
servizi di gioco d'azzardo online sul mercato dell'Unione ma hanno sede legale in paradisi fiscali
interni o esterni all'UE;
32.
rileva i rischi che potrebbe creare l'accesso dei consumatori a servizi di gioco d'azzardo online
illegali;invita la Commissione e gli Stati membri a discutere, nell'ambito dei lavori del gruppo di esperti
sui servizi di gioco d'azzardo, i costi sociali del consentire attività di gioco d'azzardo regolamentate,
ponendoli a confronto con gli effetti dannosi del ricorso dei consumatori a operatori illegali;
33.
pone l'accento sul fatto che gli Stati membri che scelgono di aprire il loro settore del gioco d'azzardo
online devono prevedere una procedura trasparente e giuridicamente certa per le domande di licenza,
basata su criteri obiettivi e non discriminatori, nel pieno rispetto del diritto dell'UE
e assicurando una protezione adeguata e rigorosa dei cittadini e dei consumatori.

In Italia serve una Concessione e una Licenza di polizia per operare,
in linea di principio questo è ammissibile,
salvo che le modalità di assegnazione di tali concessioni e licenze siano conformi col diritto ed
il trattato della comunità europea.