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SENTENZA SCANDALO
Inviato: 13/09/2008 - 10:55
da marcus
Salve a tutti,
ieri 11/11/2008 il tar di Reggio Calabria ha accolto il ricorso di Betshopitalia relativo un provvedimento dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che imponeva il pagamento delle scommesse “per somma goal dispariâ€
Inviato: 13/09/2008 - 15:32
da imprimatur
Se non si conoscono le motivazioni dell'appello al tar, né le motivazioni delle parti, né le richieste, né tantomeno il biglietto è un po' difficile dire la nostra
Inviato: 14/09/2008 - 10:16
da hellas
imprimatur ha scritto:Se non si conoscono le motivazioni dell'appello al tar, né le motivazioni delle parti, né le richieste, né tantomeno il biglietto è un po' difficile dire la nostra
quoto

Inviato: 23/09/2008 - 09:45
da marcus
Sono state finalmente rese pubbliche le motivazioni con le quali il Tar di Reggio Calabria ha accettato la sospensiva del provvedimento di Aams:
Ritenuto che l’errore materiale commesso nella indicazione della quota relativa alla scommessa in questione sia stato tempestivamente corretto e che, dunque, non sussista alcuna esigenza di tutela dell’affidamento degli scommettitori.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativa regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, accoglie la domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione del provvedimento impugnato avanzata con il ricorso in epigrafe.
Praticamente secondo il Tar, se il bookmaker di turno mette in palinsesto una quota invertita, sbagliata, mal ponderata, è sufficente che lo stesso, anche dopo che l'utente di turno abbia scommesso sull'avvenimento in questione, corregga tempestivamente l'errore per farne perdere l'efficacia.
Peccato che esiste un regolamento secondo cui le scommesse, una volta registrate ed attribuite loro il codice identificativo sono inannullabili.
Inviato: 23/09/2008 - 10:54
da mollofire
Si crea un precedente molto pericoloso, peraltro il TAR di un'altra Regione potrebbe decidere in maniera differente.
Mi pare di aver capito che ha deciso il TAR perchè Betshop si è opposta ad un provvedimento di AAMS che imponeva di pagare.
Diversamente a decidere dovrebbe essere un giudice ordinario e in questo caso secondo me l'esito della sentenza sarebbe stato diverso.
Quantomeno sarebeb stato riconosicuto un indennizzo in via equitativa, ma betshop ha cercato una transazione coi possessori del ticket?
Ritengo che AAMS debba chiarire questo equivoco quanto prima.
Secondo buonsenso le dimenticanze di virgole devono poter essere emendate dal bookmaker che ha sbagliato (e ve lo dice uno che ne ha beneficiato ampiamente) a patto che l'errore venga comunicato prima dello svolgimento dell'evento.
Invece le inversioni di quota o altri errori non possono essere voidate sennò si rischia la degenerazionee il confine tra inversione e valutazione sbagliata del bookmaker diventa troppio labile.
Secondo me il problema nasce dal fatto che giochiamo ONLINE perchè se uno avesse giocato in buchetta Maiorca-Osasuna dispari, come poteva essere avvisato di un eventuale void?
Invece chi gioca online è sempre rintracciabile via e-mail e può essere informato dell'errore.
In ogni caso il regolamento AAMS parla chiaro ed è vergognoso che un giudice abbia deciso in barba alle regole che disciplinano la partecipazione al gioco, anche se chiunque può riconoscere che queste regole siano assai discutibili. Le motivazioni della sentenza poi sono ridicole!
Inviato: 23/09/2008 - 13:22
da Andrea64
Troppo facile cavarsela così.
Ci chiedono di inviare contratti firmati,codice fiscale ecc ecc,ci sono regolamenti che dobbiamo e DEVONO rispettare,e alla fine???
"Ops..ci siamo sbagliati!"
No.
Se sbaglio io,e mando a loro una mail,dicendo che ho sbagliato a digitare uno zero in+ nell importo,o che invece di giocare under,ho giocato over e altre vaccate simili,sapete che cosa se ne fanno della mia mail?
Ovvio che la risposta la sapete già .
Inviato: 23/09/2008 - 16:28
da marcus
Il Tar di Reggio Calabria ha " accettato la richiesta di sospensiva da parte di Betshop relativa ad un provvedimento ben preciso emnato da aams, non è mica una sentenza devinitiva.
Adesso aams farà ricorso a questa sospensiva e se il procedimento continuerà si andrà al Consiglio di Stato che per sfortuna di Betshop non è a Reggio Calabria ma a Roma......
Poi c'è la possibilità che l'Avvocatura di stato che difenderà Aams nel procedimento abbia in possesso documentazione relativa ad una sentenza di un tribunale Ordinario dalla quale si evinche che in un caso analogo a questo il Giudice abbia dato ragione allo scommettitore facendo così' pagare al concessionario la somma dovuta.
Inviato: 23/09/2008 - 16:37
da marcus
mollofire ha scritto:Si crea un precedente molto pericoloso, peraltro il TAR di un'altra Regione potrebbe decidere in maniera differente.
Mi pare di aver capito che ha deciso il TAR perchè Betshop si è opposta ad un provvedimento di AAMS che imponeva di pagare.
Diversamente a decidere dovrebbe essere un giudice ordinario e in questo caso secondo me l'esito della sentenza sarebbe stato diverso.
Quantomeno sarebeb stato riconosicuto un indennizzo in via equitativa, ma betshop ha cercato una transazione coi possessori del ticket?
Ritengo che AAMS debba chiarire questo equivoco quanto prima.
Secondo buonsenso le dimenticanze di virgole devono poter essere emendate dal bookmaker che ha sbagliato (e ve lo dice uno che ne ha beneficiato ampiamente) a patto che l'errore venga comunicato prima dello svolgimento dell'evento.
Invece le inversioni di quota o altri errori non possono essere voidate sennò si rischia la degenerazionee il confine tra inversione e valutazione sbagliata del bookmaker diventa troppio labile.
Secondo me il problema nasce dal fatto che giochiamo ONLINE perchè se uno avesse giocato in buchetta Maiorca-Osasuna dispari, come poteva essere avvisato di un eventuale void?
Invece chi gioca online è sempre rintracciabile via e-mail e può essere informato dell'errore.
In ogni caso il regolamento AAMS parla chiaro ed è vergognoso che un giudice abbia deciso in barba alle regole che disciplinano la partecipazione al gioco, anche se chiunque può riconoscere che queste regole siano assai discutibili. Le motivazioni della sentenza poi sono ridicole!
Il buonsenso in questo caso non ha grande applicabilità giuridica, se esiste un regolamento è giusto che venga rispettato e fino a prova contraria il regolamento attuale non consente in nessun caso la cancellazione, l'annullamento o la variazione di scommesse effettuate e registrate nel totalizzatore nazionale con tanto di id.
Inviato: 26/09/2008 - 13:36
da baffetti
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 26 Settembre 2008 - Ore 11,49 - SCOMMESSE: TAR DI REGGIO CALABRIA SOSPENDE IL PAGAMENTO DI UNA SCOMMESSA VINCENTE PER UN ERRORE NELLA QUOTAZIONE DI PARTENZA
Uno scommettitore veneziano ha vinto online 134.000 euro grazie ad una partita del campionato spagnolo. Il Tar di Reggio Calabria, però, ha sospeso il pagamento del premio dopo aver accolto il ricorso presentato dalla "Betshop Italia" che sosteneva di aver commesso un errore nella quotazione della gara. La partita "incriminata" è il match Maiorca-Osasuna (7 maggio scorso) terminata 2-1 per i padroni di casa, e il giocatore aveva scommesso (14 giocate diverse per un totale di circa 1.500 euro, ndr) proprio sul numero finale dispari delle reti realizzate - risultato poi verificatosi - ad una quota iniziale di 51,90. La giocata però era stata regolarmente accettata dal totalizzatore nazionale, come risulta anche dalle ricevute dei ticket, ma "Betshop Italia" ha sostenuto che la quotazione reale non era di 51,90 ma di 1,90 e che quindi avrebbe pagato le vincite secondo quest'ultima indicazione. In ogni caso, però, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato ragione allo scommettitore veneziano richiamando il decreto ministeriale n° 111 del 2006 (articolo 6) e sostenendo che, in caso di errore, va tenuto fede a quanto indicato nel totalizzatore nazionale al momento della scommessa. "Betshop Italia" ha invece ottenuto dal Tar di Reggio Calabria la sospensione dei pagamenti delle vincite di quella partita.
Inviato: 20/11/2008 - 09:13
da betlex76
marcus ha scritto:Sono state finalmente rese pubbliche le motivazioni con le quali il Tar di Reggio Calabria ha accettato la sospensiva del provvedimento di Aams:
Ritenuto che l’errore materiale commesso nella indicazione della quota relativa alla scommessa in questione sia stato tempestivamente corretto e che, dunque, non sussista alcuna esigenza di tutela dell’affidamento degli scommettitori.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativa regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, accoglie la domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione del provvedimento impugnato avanzata con il ricorso in epigrafe.
Praticamente secondo il Tar, se il bookmaker di turno mette in palinsesto una quota invertita, sbagliata, mal ponderata, è sufficente che lo stesso, anche dopo che l'utente di turno abbia scommesso sull'avvenimento in questione, corregga tempestivamente l'errore per farne perdere l'efficacia.
Peccato che esiste un regolamento secondo cui le scommesse, una volta registrate ed attribuite loro il codice identificativo sono inannullabili.
Qualcuno mi indica cortesemente gli estremi della decisione o se ne è in possesso può inserire l'intero provvedimento?
Grazie