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Bersani e le scommesse

Inviato: 02/07/2006 - 16:29
da emir
ROMA - Il dl Bersani avvia alla liberalizzazione anche i giochi, con l'avvio di 2.600 nuove agenzie per scommettere, e la fissazione di nuove aliquote. Molte le novità , quindi, che attendono gli scommettitori: fra le principali (secondo quanto è dato leggere dal decreto pubblicato integralmente oggi sul Sole24 Ore) figura l' introduzione del gioco peer-to-peer, che consente ai giocatori di scommettere gli uni contro gli altri senza più un banco tradizionale, ed il varo degli skill-games, cioé i giochi di abilità  on-line sui quali la quota di prelievo è già  prefissata al 3%. Per quanto riguarda il via libera alle nuove agenzie, il decreto ne prevede la nascita di 2.600 (2.100 per le scommesse sportive e 500 per quelle ippiche), che saranno comunque affiancate da molti corner in altri esercizi dedicati al gioco.


Fonte: Ansa ogni diritto riservato

P.S.
A quanto leggo però non c'è nulla che riguardi i book stranieri "illegali".
Inoltre le scommesse peer-to-peer di cui si parla credo si tratti del "sistema betfair", quindi da quanto posso capire, ci saranno nuovi book, italiani, in stile betfair, penso possa essere interessante se aprono questi book.

Inviato: 02/07/2006 - 21:45
da bagocu
fino a quando esisteranno i monopoli di stato,dubito che in ITALIA verranno approvate norme e modifiche al passo con i tempi.questo indipendentemente da chi ci governi...

Re: Bersani e le scommesse

Inviato: 02/07/2006 - 22:06
da Davide (ITY)
emir ha scritto:ed il varo degli skill-games, cioé i giochi di abilità  on-line sui quali la quota di prelievo è già  prefissata al 3%.


Di cosa si tratta? Giochi di parole, quiz, Majong cinese? sE cosi' fosse potrei anche smettere di andare a la vorare...

D.

Inviato: 02/07/2006 - 23:16
da emir
Non so, (l'articolo non dava spiegazioni dettagliate) però posso dire che se per giochi di abilità  intendono parole crociate, sudoku e scacchi penso che abbandono le scommesse sportive e mi butto su questi ;)

Inviato: 02/07/2006 - 23:18
da emir
ehm cercando in giro mi sa mi sa che per skill-games intendano semplicemente il casinò on line, mi chiedo però per quale arcano motivo li chiamino giochi di abilità ...
forse abilità  del programmatore a creare il gioco in modo tale che non vinci mai...
mi tengo le scommesse sportive ;)

Inviato: 02/07/2006 - 23:42
da solobari
emir ha scritto:ehm cercando in giro mi sa mi sa che per skill-games intendano semplicemente il casinò on line, mi chiedo però per quale arcano motivo li chiamino giochi di abilità ...
forse abilità  del programmatore a creare il gioco in modo tale che non vinci mai...


Hai fatto centro :wink: 8)

Inviato: 03/07/2006 - 00:31
da emir
eh solobari
io sono un informatico paranoico
pensa un po' se andrò mai a giocare nei casinò on line ;)

Ecco il testo del decreto...

Inviato: 03/07/2006 - 02:51
da BreakBeaT
Scusate la lunghezza: questo è il testo del decreto, riportato integralmente. Nonostante sia pallosissimo e kilometrico ritengo possa essere utile....

Ora...qualche aruspico può cimentarsi nell'esegesi? :)

Lo stralcio che sembra più significativo è questo:

b) possibilità  di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità  definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Ora mi chiedo: al momento mi sembra che l'AAMS prevede anche una licenza...per cui mi resta il dubbio. Quelli ritenuti affidabili sono gli attuali "licenzatari" che han sganciato i dindi o andranno ridefiniti?
Quell'"anche" si riferisce solo agli operatori "di altri Stati" o a tutte le tipologie elencate? Insomma cambia qualcosa o ci attacchiamo al cosiddetto come sempre ?!


#START OF PAPPARDELLA

--
Articolo 39

(Misure di contrasto del gioco illegale)

1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:

a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalità  di interazione diretta tra i singoli giocatori;

b) i giochi di abilità  a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità  dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica è stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata;

c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attività  principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Sono punti di vendita aventi come attività  principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonché gli ulteriori punti di vendita aventi come attività  principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4.

2. L'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
"Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità  di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

b) possibilità  di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità  definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività  principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività  accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività  principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;

d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attività  principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita già  assegnati;

f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività  principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già  assegnati e nei comuni con meno di 200.000
abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita già  assegnati;

g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività  accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già  assegnati e nei comuni con meno di 200.000
abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già  assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;

h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli Operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attività  principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività  accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

i) acquisizione della possibilità  di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità  con vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;

j) definizione delle modalità  di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111".

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, il punto 3 della lettera b), con effetti dal 1 gennaio 2007, è sostituito dal seguente:

"3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse

con modalità  di interazione diretta tra i singoli giocatori:

i. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità  di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

ii. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità  di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

iii. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità  di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

iv. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità  di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

v. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fìssa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalità  di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;".

4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità  di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:

inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico;

b) possibilità  di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri
Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità  definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività  principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività  accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività  principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;

d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attività  principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi come attività  principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita già  assegnati;

f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività  principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita già  assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già  assegnati;

g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività  accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già  assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita già  assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attività  principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività  accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

i) acquisizione della possibilità  di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità  con vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;

j) definizione delle modalità  di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

5. L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi come attività  accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città  ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi installagli la natura dell'attività  prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi.".

6. Nei casi di reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono le autorizzazioni alla raccolta di giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti dei contratti in ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari affidatari della raccolta di giochi, concorsi o scommesse.

7. All'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole "in monete metalliche" sono soppresse.

8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 530:

1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2007";

2. alla lettera c), dopo le parole: "l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: ", a decorrere dal 1 gennaio 2007, ";

b) al comma 531, le parole: "1 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2007". :D :D

Inviato: 03/07/2006 - 10:28
da viale.stefini
Speriamo solo non facciano i soliti loro casini.

Questo sia per il gioco di scambio che vorrebbero fare, che per i giochi di abilita' come li chiamano loro.

Anche se occhio perche' se nei giochi di abilita' ............. i vari poker per intenderci sono tutti una fregatura, figuriamoci in italia dove tutti sono zanza dove andremo a finire.

Occhio e sperem :shock:

Inviato: 03/07/2006 - 15:42
da vadacca
Un poker on line gestito dallo stato italiano a me darebbe molte piu' garanzie di quelle che ho adesso. Finalmente una proposta buona, fare concorrenza ai siti esteri con il prodotto e non con i divieti!!!