Ti sbagli clamorosamente
E per smentirti, coi fatti, sono costretto ad entrare nel merito ma faccio fin d'ora presente, onde evitare inutili e dannosi flame, che risponderò solo ad obiezioni, di merito, a quanto mi accingo a scrivere.
Innanzitutto una considerazione di carattere costituzionale: il giudizio di un tribunale sportivo (aministrativo) soccombe dinanzi ad una statuizione di segno opposto, sugli STESSI FATTI-REATO, del Giudice Penale.
Nella fattispecie, Moggi e la Juventus sono stati ritenuti colpevoli di illecito sportivo dalla FIGC.
L'illecito sportivo (ex. art. 6 C.g.S.) ed il reato di frode sportiva previsto e punito dalla L. 401/1989 sono norme del tutto sovrapponibili anche in relazione agli ambiti di punibilità .
La sovrapposizione delle condotte sanzionate dai due diversi ordinamenti è facilmente riscontrabile dalla lettura degli articoli del codice.
Inoltre come in campo sportivo è sufficiente il tentativo di illecito per configurare la condotta prevista e punita dal codice, in campo penale il reato di frode sportiva è un reato a consumazione anticipata.
Per non complicare e appesantire il reply, basti tenere presente che si tratta di un reato a condotta libera (ovvero qualsiasi attività diretta a condizionare l'esito di una partita integra condotta sanzionabile) per cui non è necessario, ai fini della sanzionabilità , che il risultato della partita in esame risulti effettivamente falsato.
Come ben sapete, l'indagine federale ha preso integralmente spunto dalle informative dei Carabinieri che formano il fascicolo processuale a Napoli. Dunque i FATTI-REATO contestati sono esattamente gli stessi.
Laddove il giudice penale dovesse assolvere gli imputati con la formula "perchè il fatto non sussiste", il tribunale sportivo non potrebbe far altro, su esplicita istanza dei soggetti interessati (ex. art 39 C.g.S. - istituto della revocazione) che prenderne atto e revocare le sentenze del 2006.
La giurisprudenza è copiosa sotto questo aspetto.
L'ultimo caso in ordine di tempo assimilabile è quello che vide coinvolto Guardiola allorquando, ancora calciatore, militava nel Brescia.
Egli venne squalificato dalla FIGC (vedi pagina Wikipedia di Guardiola per conferme sul punto) per doping. Come ben saprete il doping è anche un reato penale ed il processo a suo carico sullo stesso FATTO-REATO si concluse qualche anno dopo con una sentenza di assoluzione (2007). Nel 2009, come riporta Wikipedia ma come è facilmente riscontrabile in altre biografie, Guardiola, onde evitare che la sua "fedina sportiva" rimanesse macchiata a torto presentò istanza di revocazione della sentenza che lo vide condannato a suo tempo alla FIGC che non potè far altro che prenderne atto.
Concludo l'intervento con una curiosità : molto spesso si cita il caso Totonero che vide all'epoca società e calciatori condannati in sede sportiva e assolti in sede penale come motivo di insussistenza di quanto ho fatto rilevare nel topic. In realtà , tengo a precisare, che il caso in esame è fuorviante in quanto all'epoca il codice penale non prevedeva il reato di frode sportiva che venne introdotto, nel 1989, appunto per colmare questo vuoto legislativo.