Messaggioda concessionario » 26/01/2004 - 01:09
Dall'altra parte ho trovato questo riguardante il Codice Civile vediamo
quanti danno libere intepretazoni.
Codice Civile
CAPO XXI Del giuoco e della scommessa
Art. 1933 Mancanza di azione
Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.
Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l`esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode (2034). La ripetizione e ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace (414 e seguente, 1191).
Art. 1934 Competizioni sportive
Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell`articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.
Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.
Art. 1935 Lotterie autorizzate
Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.
TITOLO VII DEL PAGAMENTO DELL`INDEBITO
Art. 2033 Indebito oggettivo
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti (820 e seguenti) e agli interessi (1284) dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede (1147), dal giorno della domanda (Cod. Proc. Civ. 163).
Art. 2034 Obbligazioni naturali
Non è ammessa la ripetizione di quanto e stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.
I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che e stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti (627-2, 1933, 2331, 2940).