Pagina 1 di 2

E' PROPRIO UN PAESE DI MATTI

Inviato: 25/11/2003 - 11:01
da TNT
La pregiudiziale comunitaria non blocca i processi: non c'è contrasto con l'Unione. Uno Stato può introdurre leggi più restrittive per ragioni di ordine pubblico. ai bookmakers non basta la licenza del ministero della Comunicazioni

Non c'è alcun contrasto tra normativa italiana e normativa comunitaria sull'esercizio delle scommesse sulle attività  agonistiche - con riferimento alla libera circolazione dei servizi nell'ambito dell'Unione europea - è quanto ha ribadito la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 42187 depositata il 5 novembre. La Cassazione ha infatti ritenuto pienamente compatibili con i principi del Trattato CE la disciplina sanzionatoria italiana posta dalla legge 401/88, che punisce con la reclusione fino a tre anni chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 del testo Unico di pubblica sicurezza, svolga in Italia qualsiasi attività  organizzata al fine di accettare o raccogliere- anche per via telefonica o telematica- scommesse da chiunque accettate in Italia o all'estero.

Nel decidere sul sequestro preventivo di locali utilizzati per la raccolta in Italia di scommesse poi inviate via telematica a un bookmaker inglese (lo stesso interessato dalla decisione della Corte comunitaria), la Cassazione ha infatti statuito che «la legislazione italiana di che trattasi non è stata dettata da ragioni esclusive o prevalenti di carattere economico, ma anche dall'esigenza di evitare che l'esercizio e la gestione di scommesse clandestine favorisca lo sviluppo di criminalità , anche organizzata, mirante all'accaparramento di lauti guadagni o al riciclaggio di denaro sporco».

In questa ottica, per la Cassazione «la legislazione italiana appare anche improntata al criterio di proporzionalità  al fatto criminoso che mira a regolare, prevenire e, se necessario, punire». Nessun contrasto è quindi configurabile «fra la normativa italiana e quella comunitaria, con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 49 e 50 del Trattato CE relative alla libera circolazione dei servizi nell'ambito dell'Unione europea», tenuto conto che secondo la stessa giurisprudenza comunitaria «tali disposizioni non ostano ad una normativa nazionale, come quella italiana, che riserva a determinati enti il diritto di esercitare scommesse su eventi sportivi ove tale normativa sia effettivamente giustificata da obiettivi di politica sociale tendenti a limitare gli effetti nocivi di tale attività  e ove le restrizioni da essa imposte non siano sproporzionate a tali obiettivi».

Per la Suprema Corte, quindi, anche alla luce della normativa comunitaria la raccolta di scommesse su competizioni sportive estere, effettuata tramite ricevitoria sita in Italia non provvista dell'autorizzazione necessaria, deve ritenersi assoggettabile alla disciplina dell'articolo 4 della legge 401/88.

E va considerato anche che in forza dell'articolo 6 del codice penale «quando nel territorio italiano si effettui anche solo una parte della organizzazione di pubbliche scommesse, essa è soggetta alla legislazione italiana, sebbene il resto dell'organizzazione faccia capo a società  straniere ed all'estero si svolgano i giochi e le competizioni oggetto delle scommesse».

fonte il Sole 24 Ore

Inviato: 25/11/2003 - 11:57
da pull
"con la sentenza n. 42187 depositata il 5 novembre. La Cassazione ha infatti ritenuto pienamente..."

...poi il 6 novembre è uscita un altra sentenza....e quella del 5 la corte di cassazione se la può mettere nel CULO!! :twisted: :idea:

Re: E' PROPRIO UN PAESE DI MATTI

Inviato: 25/11/2003 - 12:03
da renica
TNT ha scritto:La pregiudiziale comunitaria non blocca i processi: non c'è contrasto con l'Unione. Uno Stato può introdurre leggi più restrittive per ragioni di ordine pubblico. ai bookmakers non basta la licenza del ministero della Comunicazioni

Non c'è alcun contrasto tra normativa italiana e normativa comunitaria sull'esercizio delle scommesse sulle attività  agonistiche - con riferimento alla libera circolazione dei servizi nell'ambito dell'Unione europea - è quanto ha ribadito la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 42187 depositata il 5 novembre. La Cassazione ha infatti ritenuto pienamente compatibili con i principi del Trattato CE la disciplina sanzionatoria italiana posta dalla legge 401/88, che punisce con la reclusione fino a tre anni chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 del testo Unico di pubblica sicurezza, svolga in Italia qualsiasi attività  organizzata al fine di accettare o raccogliere- anche per via telefonica o telematica- scommesse da chiunque accettate in Italia o all'estero.

Nel decidere sul sequestro preventivo di locali utilizzati per la raccolta in Italia di scommesse poi inviate via telematica a un bookmaker inglese (lo stesso interessato dalla decisione della Corte comunitaria), la Cassazione ha infatti statuito che «la legislazione italiana di che trattasi non è stata dettata da ragioni esclusive o prevalenti di carattere economico, ma anche dall'esigenza di evitare che l'esercizio e la gestione di scommesse clandestine favorisca lo sviluppo di criminalità , anche organizzata, mirante all'accaparramento di lauti guadagni o al riciclaggio di denaro sporco».

In questa ottica, per la Cassazione «la legislazione italiana appare anche improntata al criterio di proporzionalità  al fatto criminoso che mira a regolare, prevenire e, se necessario, punire». Nessun contrasto è quindi configurabile «fra la normativa italiana e quella comunitaria, con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 49 e 50 del Trattato CE relative alla libera circolazione dei servizi nell'ambito dell'Unione europea», tenuto conto che secondo la stessa giurisprudenza comunitaria «tali disposizioni non ostano ad una normativa nazionale, come quella italiana, che riserva a determinati enti il diritto di esercitare scommesse su eventi sportivi ove tale normativa sia effettivamente giustificata da obiettivi di politica sociale tendenti a limitare gli effetti nocivi di tale attività  e ove le restrizioni da essa imposte non siano sproporzionate a tali obiettivi».

Per la Suprema Corte, quindi, anche alla luce della normativa comunitaria la raccolta di scommesse su competizioni sportive estere, effettuata tramite ricevitoria sita in Italia non provvista dell'autorizzazione necessaria, deve ritenersi assoggettabile alla disciplina dell'articolo 4 della legge 401/88.

E va considerato anche che in forza dell'articolo 6 del codice penale «quando nel territorio italiano si effettui anche solo una parte della organizzazione di pubbliche scommesse, essa è soggetta alla legislazione italiana, sebbene il resto dell'organizzazione faccia capo a società  straniere ed all'estero si svolgano i giochi e le competizioni oggetto delle scommesse».

fonte il Sole 24 Ore


A mio avviso questa sentenza si riferisce al pronunciamento precedente alla sentenza Gambelli.Anche se la data è del giorno dopo.Infatti se la leegete bene notate il passaggio dove dice tali disposizioni non ostano ad una normativa nazionale, come quella italiana, che riserva a determinati enti il diritto di esercitare scommesse su eventi sportivi ove tale normativa sia effettivamente giustificata da obiettivi di politica sociale tendenti a limitare gli effetti nocivi di tale attività  e ove le restrizioni da essa imposte non siano sproporzionate a tali obiettivi».Mi sembra ovvio che la corte di cassazione non abbia potuto nemmeno leggere il nuovo dispositivo dato che l'avevano preparato prima!!!!!!!!

Inviato: 25/11/2003 - 12:07
da pull
RENICA, se hanno depositato il 5 chiaramente non potevano sapere della sentenza del 6!! :lol:

Inviato: 25/11/2003 - 12:11
da renica
pull ha scritto:RENICA, se hanno depositato il 5 chiaramente non potevano sapere della sentenza del 6!! :lol:


Ovvio,io ho fatto questo ragionamento per TNT, dato che aveva creduto che ci fosse stata correlazione tra la recente sentenza Gambelli e la sentenza della Cassazione!!!!!!

Inviato: 25/11/2003 - 12:15
da Nemesis
Al tempo, TNT!
La sentenza è stata depositata il 5 Novembre, guarda caso proprio il giorno prima della sentenza Gambelli della Corte di Giustizia Europea. Infatti, nelle motivazioni da te riportate, si fa riferimento ancora al dispositivo della vecchia sentenza Zenatti, quella che concedeva margini "preventivi" alle legislazioni nazionali (anche se chiaramente arbitrari e surrettizi al mantenimento di un sistema "do ut des" privilegio-per-balzello).
Mi pare inutile sottolineare (Bisca escluso! :lol: ) che mentre in questa sentenza c'è scritto "...Uno Stato può introdurre leggi più restrittive per ragioni di ordine pubblico...", nella sentenza della Corte di Giustizia del giorno dopo c'è invece scritto, al punto 69 (uno dei criteri tassativi per l'applicazione di una eventuale normativa restrittiva) "...laddove le autorità  di uno Stato membro inducano ed incoraggino i consumatori a partecipare alle lotterie (...) le autorità  di tale Stato non possono invocare l'ordine pubblico sociale...".
Ora si impone una riflessione: se la Cassazione è giudice supremo di "legittimità ", e se le decisioni della Corte di Giustizia, com'è noto, dettano giurisprudenza... o non è legittima la Cassazione (giudice supremo di legittimità !), o non è legittima la Corte di Giustizia! Delle due, l'una!
Inoltre: essendo noti a tutti i tempi e l'efficienza del sistema giudiziario nazionale, stupisce questa "tempestività " della Cassazione nel depositare una sentenza proprio il giorno prima di un'altra sentenza che avrebbe potuto capovolgerne i giudizi, a totale danno di quel poveraccio che ora si ritrova con un procedimento penale ancora in corso quando dovrebbe invece essere libero da vincoli e in condizione di poter lavorare tranquillamente. Ovviamente, per il "poveraccio", non c'è Legge Cirami o Lodo Maccanico che tenga!
TORNA, O SOMMA IGIENE DEL GENERE UMANO!

Inviato: 25/11/2003 - 12:28
da TNT
"essendo noti a tutti i tempi e l'efficienza del sistema giudiziario nazionale, stupisce questa "tempestività " della Cassazione nel depositare una sentenza proprio il giorno prima di un'altra sentenza che avrebbe potuto capovolgerne i giudizi, a totale danno di quel poveraccio che ora si ritrova con un procedimento penale ancora in corso quando dovrebbe invece essere libero da vincoli e in condizione di poter lavorare tranquillamente. Ovviamente, per il "poveraccio", non c'è Legge Cirami o Lodo Maccanico che tenga! "

Il mio stupore (diventato poi disappunto) era riferito non alle conclusioni della corte (che potevano essere scontate) ma, come rilevato anche da nemesis, alla "tempestività " del deposito della sentanza stessa.
CHE CI SARA' UNO SPORCO PIANO SOTTOSOTTO????
ERA QUESTO IL MIO INTERROGATIVO.

Inviato: 25/11/2003 - 12:50
da kennet
...chissà  chi è quel povero cristo del procedimento..... :cry:

PER NEMESIS: UN QUESITO

Inviato: 25/11/2003 - 12:58
da TNT
tu dici che lo stato italiano no può invocare l'interesse pubblico..... visto che negli ultimi anni non ha fatto altro che inventare e promuovere nuovi giochi, lotterie, gratta e vinci e via discorrendo.
Il settore delle scommesse rientra in questa casistica?
Non pensi che limitare le concessioni nel territorio posssa essere vista (oltre che come tutela del concessionario) anche come una volontà  di ridurre le opportunità  di gioco?
Prendi per esmpio la nostra zona. Da quello che mi risulta per la Prov. di TE solo 3 o 4 concessionari abilitati e ben 15 o 16 ST.EY.
Non pensi che siano un po troppe queste ultime?
Secondo me manca poco al tanto temuto far west, e ciò potrebbe indurre il giudice locale a cambiare registro.Se ho detto C.....E chiedo scusa

Re: PER NEMESIS: UN QUESITO

Inviato: 25/11/2003 - 13:11
da renica
TNT ha scritto:tu dici che lo stato italiano no può invocare l'interesse pubblico..... visto che negli ultimi anni non ha fatto altro che inventare e promuovere nuovi giochi, lotterie, gratta e vinci e via discorrendo.
Il settore delle scommesse rientra in questa casistica?
Non pensi che limitare le concessioni nel territorio posssa essere vista (oltre che come tutela del concessionario) anche come una volontà  di ridurre le opportunità  di gioco?
Prendi per esmpio la nostra zona. Da quello che mi risulta per la Prov. di TE solo 3 o 4 concessionari abilitati e ben 15 o 16 ST.EY.
Non pensi che siano un po troppe queste ultime?
Secondo me manca poco al tanto temuto far west, e ciò potrebbe indurre il giudice locale a cambiare registro.Se ho detto C.....E chiedo scusa


Le opportunità  di gioco non si riferiscono solamente alle concessioni ippiche o sportive ma a tutta la politica del gioco che lo Stato persegue!!!!!!

Re: PER NEMESIS: UN QUESITO

Inviato: 25/11/2003 - 13:13
da Nemesis
TNT ha scritto:tu dici che lo stato italiano no può invocare l'interesse pubblico..... visto che negli ultimi anni non ha fatto altro che inventare e promuovere nuovi giochi, lotterie, gratta e vinci e via discorrendo.
Il settore delle scommesse rientra in questa casistica?
Non pensi che limitare le concessioni nel territorio posssa essere vista (oltre che come tutela del concessionario) anche come una volontà  di ridurre le opportunità  di gioco?
Prendi per esmpio la nostra zona. Da quello che mi risulta per la Prov. di TE solo 3 o 4 concessionari abilitati e ben 15 o 16 ST.EY.
Non pensi che siano un po troppe queste ultime?
Secondo me manca poco al tanto temuto far west, e ciò potrebbe indurre il giudice locale a cambiare registro.Se ho detto C.....E chiedo scusa


No, non hai detto nessuna cazzata (era questo il termine?). Già  con Pippobet avevo affrontato qui sul forum questo discorso; un problema che noi CTD ci siamo posto da anni, quello della liberalizzazione sì, ma con precise regole di tutela dei giocatori. Proprio per evitare che la totale liberalizzazione del sistema possa per assurdo portare al concretizzarsi di quelle condizioni che renderebbero applicabile una normativa restrittiva. Sulla problematica legislativa ho riesumato su questo forum un mio vecchio intervento di qualche anno fa sulla community CTD: un centinaio di passaggi ma nessun commento.
Per i CTD Stanley della provincia di Teramo: sono tanti ma servono zone specifiche, e mi risulta lo facciano anche bene e correttamente.
Per le Concessioni intese come limitazioni delle opportunità  di gioco: stai scherzando, vero? :lol:

Inviato: 25/11/2003 - 13:32
da TNT
nON INTENDEVO DIRE CHE SECONDO ME LE CONCESSIONI SONO LIMITAZIONI, MA CHE POTREBBERO FARLO CREDERE.
POTREBBERO BENISSIMO DIRE CHE, SE IL VERO INTERESSE DELLO STATO FOSSE STATO MONETIZZARE INDUCENDO AL GIOCO, SAREBBERO STATE RILASCIATE PIU' CONCESSIONI.
INOLTRE SECONDO ME I PARAMETRI USATI DALLA ST.EY (UN CTD OGNI 250 METRI) NON TUTELANO GLI STESSI CTD. LORO VOGLIONO CREARE UN SITEMA SIMILE A QUELLO DEL TOTOCALCIO, MA VORREI EVIDENZIARE CHE I VECCHI TOTORICEVITORI CHE SVOLGEVANO SOLO QUELLA ATTIVITA' HANNO CHIUSO I BATTENTI. SONO RIMASTI IN VITA SOLO I BAR CHE SVOLGONO L'ATTIVITA' DI TOTORICEVITORE IN AGGIUNTA ALLA PRINCIPALE.
SE LA POLITICA CHE INTENDE PERSEGUIRE LA ST.LEY E' QUESTA PENSO CHE I CTD DI TE SONO DESTINATI A CHIUDERE E RIMARRANNO IN VITA SOLO I BAR CON IL LORO COMPUTERINO COLLEGATO ALLA G. B.

Inviato: 25/11/2003 - 13:34
da Nemesis
TNT ha scritto:nON INTENDEVO DIRE CHE SECONDO ME LE CONCESSIONI SONO LIMITAZIONI, MA CHE POTREBBERO FARLO CREDERE.
POTREBBERO BENISSIMO DIRE CHE, SE IL VERO INTERESSE DELLO STATO FOSSE STATO MONETIZZARE INDUCENDO AL GIOCO, SAREBBERO STATE RILASCIATE PIU' CONCESSIONI.
INOLTRE SECONDO ME I PARAMETRI USATI DALLA ST.EY (UN CTD OGNI 250 METRI) NON TUTELANO GLI STESSI CTD. LORO VOGLIONO CREARE UN SITEMA SIMILE A QUELLO DEL TOTOCALCIO, MA VORREI EVIDENZIARE CHE I VECCHI TOTORICEVITORI CHE SVOLGEVANO SOLO QUELLA ATTIVITA' HANNO CHIUSO I BATTENTI. SONO RIMASTI IN VITA SOLO I BAR CHE SVOLGONO L'ATTIVITA' DI TOTORICEVITORE IN AGGIUNTA ALLA PRINCIPALE.
SE LA POLITICA CHE INTENDE PERSEGUIRE LA ST.LEY E' QUESTA PENSO CHE I CTD DI TE SONO DESTINATI A CHIUDERE E RIMARRANNO IN VITA SOLO I BAR CON IL LORO COMPUTERINO COLLEGATO ALLA G. B.


Se un giudice dovesse sostenere una tale posizione, non avrei alcun problema a dirgli di scegliersi un attributo tra i seguenti:
1 - corrotto;
2 - imbecille;
3 - corrotto e imbecille insieme.
Così mi becco pure l'oltraggio alla corte che è una delle poche che mi manca!

Quella dei 250 metri (vedo che sei ben informato :) ) è uno dei motivi di contrasto tra la Stanley e i propri CTD, almeno al momento.

Inviato: 25/11/2003 - 15:27
da TNT
Se un giudice dovesse sostenere una tale posizione, non avrei alcun problema a dirgli di scegliersi un attributo tra i seguenti:
1 - corrotto;
2 - imbecille;
3 - corrotto e imbecille insieme.
Così mi becco pure l'oltraggio alla corte che è una delle poche che mi manca!
[/quote]

E' SEMPLICEMENTE CIO' CHE DICE LA CASSAZIONE DEL 5 NOVEMBRE:
la Cassazione ha infatti statuito che «la legislazione italiana di che trattasi non è stata dettata da ragioni esclusive o prevalenti di carattere economico, ma anche dall'esigenza di evitare che l'esercizio e la gestione di scommesse clandestine favorisca lo sviluppo di criminalità , anche organizzata, mirante all'accaparramento di lauti guadagni o al riciclaggio di denaro sporco».
Praticamente prima che uscisse la sentenza della corte Europea loro gia' si DIFENDEVANO DALL'ACCUSA DI LIMITARE LA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE SOLO AI CONCESSIONARI STATALI (CHE AVREBBERO PROMESSO ALLO STATO DI PAGARE LE TASSE E, NON POCHE, VISTO CHE VENGONO TASSATI GLI INCASSI E NON L'UTILE FINALE (UNICO CASO AL MONDO DI TASSAZIONE DELLE POSSIBILI PERDITE)) NON PER MAGGIORI ENTRATE NELLE CASSE ERARIALI MA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FATIDICI"obiettivi di politica sociale tendenti a limitare gli effetti nocivi di tale attività ".

Inviato: 25/11/2003 - 17:24
da Nemesis
Ho già  detto che la sentenza Zenatti permetteva manipolazioni farisaiche.
La sentenza della Cassazione, essendo del 5 Novembre, aveva ancora come riferimento la Zenatti.
Dal 6 Novembre il riferimento non è più la Zenatti, ma la Gambelli.
A livello generale e allo stato attuale un giudice italiano non può più appellarsi all'ordine pubblico e sociale. Se lo fa, more solito, è solo perchè non è prevista la sua responsabilità  civile; e penso d'aver detto tutto.
Se invece il discorso della limitazione lo si dovesse artatamente fare per le sole scommesse sportive, allora:
1 - si dovrebbe incontrovertibilmente dimostrare la maggiore "pericolosità " di queste scommesse rispetto ad altre scommesse tipo lotto e superenalotto (e sai che ridere...);
2 - soprattutto: se le scommesse sportive erano tanto pericolose... che c***o l'hanno introdotte a fare?