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I CTD BetN1 hanno sempre pagato l’imposta unica, rimborsata dal bookmakers. E stamattina la Stanleybet si è decisa.

Inviato: 04/01/2023 - 12:57
da scommettitore siracusano
I CTD BetN1 hanno sempre pagato l’imposta unica, rimborsata dal bookmakers. E stamattina la Stanleybet si è decisa.

Scommesse e CTD. Respinto al Tar il ricorso di Sogno di Tolosa contro procedura regolarizzazione
La Stanleybet, invece, pur avendo vinto sia al TAR e sia al Consiglio di Stato, per gli stessi motivi, continua a NON PAGARE L’IMPOSTA UNICA, pur potendolo fare come la BetN1, risparmiando così il 120% di sovrattasse che ricadono poi sui gestori dei CTD, in quanto co-obbligati in solido, che SUBISCONO PASSIVAMENTE. Stamattina nel mio sito si leggeva solo il titolo, e poco fa è uscito il comunicato che la Stanleybet si è decisa a pagarla. Coincidenza?

https://www.jamma.tv/attualita/scommess ... one-294796

3 Gennaio 2023 – 11:27

Sogno di Tolosa Ltd è una società di nazionalità maltese, titolare nel paese di appartenenza della licenza di bookmaker per il gioco online , operante in Italia nel settore della raccolta delle scommesse sportive tramite l’intermediazione di una fitta rete di titolari di esercizi fisici di offerta di scommesse dislocati sul territorio italiano, da costei chiamati “sportelli virtuali affiliati”, ma comunemente denominati “centri trasmissione dati” (di seguito “CTD”), che, contrattualizzati con SdT ed operanti a suo nome, forniscono servizi di elaborazione e trasmissione di dati, senza il possesso del titolo concessorio a tal fine stabilito dal quadro regolatorio nazionale e senza la prescritta autorizzazione di polizia, di cui all’art. 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.).


Con il ricorso al Tar del 2015 , SdT – in ragione di una asserita “PALESE LA DISCRIMINAZIONE SUBITA DA TUTTI I CENTRI BET n 1” – ha impugnato i provvedimenti attuativi della “Legge di stabilità 2015” di introduzione di una procedura volta a consentire, “in attesa del riordino della materia dei giochi pubblici”, la regolarizzazione fiscale degli operatori “che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.

Parte ricorrente – nel premettere di godere lei ed suoi centri affiliati di una “posizione peculiare” in ragione dell’aver quest’ultimi (poi debitamente rimborsati da SdT) “sempre … puntualmente” assolto all’obbligazione tributaria rappresentata dal pagamento dell’imposta unica, dovuta da chi svolge l’attività di raccolta del gioco ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 –

contesta, in particolare, le determinazioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di adozione del modello di dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale (contenente prescrizioni diverse a seconda che il richiedente intenda divenire un punto aggiuntivo della rete fisica di raccolta di un concessionario oppure far parte di una autonoma rete fisica di raccolta), di approvazione dei due disciplinari (relativi rispettivamente alla regolarizzazione presso un concessionario già operante o quale operatore autonomo) e di disciplina della procedura semplificata di dimostrazione del possesso dei requisiti da parte dei soggetti che già avevano manifestato la volontà di regolarizzarsi nonché i successivi atti di chiarimento dell’Agenzia e relative circolari del Ministero dell’interno, affermandone l’illegittimità (oltre che per omessa notifica alla Commissione Europea ai sensi della direttiva 98/34/CE), sull’assunto che “la posizione peculiare ricoperta dal bookmaker (e dei suoi centri affiliati, incluso Lo Sportello Virtuale ) non è stata regolata e/o non è stata prevista dalla Legge di Stabilità n. 190/2014”, sicchè sarebbe loro preclusa la possibilità di accedere alla procedura di regolarizzazione di cui si discorre, non trovandosi in una formale posizione di irregolarità fiscale.

SdT ha chiesto quindi l’annullamento di tutti tali atti, previa, ove occorra, rimessione della causa, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per l’interpretazione pregiudiziale del diritto dell’Unione in relazione alla conformità ad esso delle norme e delle misure nazionali contestate e/o sollevazione innanzi alla Corte Costituzionale di talune questioni di legittimità costituzionale.

Il Tar ha ritenuto di ribadire la conformità al diritto dell’Unione del regime italiano caratterizzato dal controllo preventivo e di vigilanza continua “volto a soddisfare imperative esigenze di ordine pubblico, nel cui ambito ben si inscrive, accanto alla concessione, il necessario rilascio del titolo abilitativo di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S., secondo un binomio, come già evidenziato, riconosciuto legittimo e conforme al diritto dell’Unione dalla Corte di Giustizia”.

Per il giudice è la società in questione “ a pretendere di operare nel mercato della raccolta di gioco mediante scommessa a condizioni diverse da quelle che derivano dal quadro regolatorio nazionale e come, in un tale contesto, siano i concessionari di Stato a potersi dolere della concorrenza non paritaria che pratica la ricorrente e la rete fisica di raccolta che ad essa è contrattualizzata”.

Forse è anche merito mio? :coin: :coin: :coin: