Sequestro Stanleybet Catanzaro. Aggiornamento analisi e previsioni
Inviato: 21/11/2022 - 14:52
Sequestro Stanleybet Catanzaro. Aggiornamento analisi e previsioni
Durante la manifestazione ENADA PRIMAVERA del 2015, in cui ero invitato dalla Stanleybet, interamente spesato, come Consulente Esterno, un alto funzionario mi disse “che ero un bravo analista”; ma non era il primo che apprezzava questa mia qualità.
Evidentemente, le analisi si possono fare in base alle notizie e i dati a disposizione, e da queste analisi si possono fare delle previsioni, al pari delle quote delle “scommesse sportive”, basate sulla densità della probabilità nei vari possibili eventi, in modo similare alla funzione d’onda della meccanica quantistica nell’interpretazione di Copenaghen (a tal fine ho anche fatto il 25/04/2017 un topic nel forum infobetting). Nella vita reale, infatti, tutto è probabile, ma in base a queste diverse densità di probabilità, ognuno DEVE FARE LE PROPRIE SCELTE.
viewtopic.php?f=16&t=59458&p=1493297&hilit=quantistica#p149329
Fatta questa premessa, in base alle notizie di questi ultimi giorni, la polizia giudiziaria procede con l’oscuramento delle insegne nelle varie province italiane, e le forze dell’ordine quasi sempre si limitano ad oscurare le insegne; mentre in altri casi vorrebbero far sospendere l’attività, avendo interpretato in modo differente le informazioni date dai media; ma dopo le controdeduzioni fornite dai gestori (edotti dall’ufficio legale) non insistono.
Prima gli aggiornamenti ai gestori venivano dati nel forum infobetting da un “sedicente gestore Stanleybet”, il famoso Mandrake76, che come dico in un commento di un altro topic infobetting, nel Settembre 2020 “Garrisi: “Prevedo comunque fusioni e acquisizioni in tutta Europa nei prossimi 12-24 mesi” , a mio parere si trattava invece di un funzionario o portavoce della Stanleybet di Liverpool. Ora questi aggiornamenti vengono dati, nei gruppi whatsApp Stanleybet, da una “presunta donna”, che, a detta di alcuni gestori, ha lo stesso stile di scrittura di Mandrake76. Sono la stessa persona? Anche qui non ci possono essere certezze, ma densità di probabilità.
viewtopic.php?f=1&t=65571
Attraverso, il passa parola, mi giungono queste indiscrezioni, della cui attendibilità non posso essere certo, ma ritengo abbastanza probabili.
Ebbene, sembra che i provvedimenti dell’autorità giudiziaria rimarranno così almeno fino a quando la notifica della Procura di Catanzaro, inviata per vie ordinarie, non avendo a Malta una PEC, arriverà alla Stanleybet Malta Ltd. Da qui ci posssono essere alte probabiltà che la Stanleybet Malta Ltd riceva l’invito a sospendere l’accettazione delle scommesse in tutta l’Italia fino a quando il Tribunale del Riesame si esprimerà diversamente. Qualche gestore pensa di approfittarne per un periodo di ferie e di riposo.
E qui si apre una riflessione, ovvero se ci potrebbe essere una:
IPOTESI DI REATO DI CONCORSO IN EVASIONE FISCALE.
Di seguito il mio parere, in quanto ex consulente esperto della Stanleybet dall’Aprile 2015 al 20 Settembre 2019 a difesa dei gestori di CTD Stanleybet.
Fino alla sentenza della Corte Costituzionale, le sentenze sull’imposta unica nelle commissioni tributarie avevano un duplice esito. Alcune a favore di ADM ed altre a favore della Stanleybet, e in ogni caso le sanzioni erano solo economiche, con sovrattassa del 120%
Giovanni Garrisi, ora CEO della Stanleybet International Ltd, contava di vincere in Corte di Giustizia Europea (CJEU), e mi aveva detto a Liverpool, a fine marzo 2015, quando mi propose di fare il consulente esterno, che in caso di esito negativo della sentenza, avrebbe pagato tutta l’imposta unica pregressa (episodio da me già dichiarato in un commento a un topic nel forum infobetting del Settembre 2020, e mai contestato).
Solo dopo la sentenza della CJEU, in me, prese consistenza l’ipotesi che la Stanleybet non avesse più intenzione di pagarla, tanto che lo stesso 26 Febbraio 2020 pubblicai su GiocoNews il mio articolo sulla possibilità di azioni collettive (class action) da parte dei gestori per recuperare l’imposta unica come co-obbligati in solido (l’articolo lo avevo già in mente perché il 20 Settembre 2019, la Stanleybet aveva improvvisamente interrotto il mio contratto di consulenza, e supposi che questa inattesa interruzione fosse dovuta al fatto che la Stanleybet avesse già indiscrezioni sull’esito della sentenza, e che avesse deciso di non pagare più l’imposta unica). Solo recentemente sta dando dei BONUS ai gestori attivi corrispondenti alle rateizzazioni delle cartelle, in via temporanea; e QUINDI solo da allora potrebbe nascere l’ipotesi che i gestori, a quel tempo, ancora attivi, potessero essere imputati di essere correi all’evasione fiscale, e non più solo di omesso versamento.
Quindi, tutti gli ex gestori che avevano cessato l’attività con Stanleybet, alla data del 26 Febbraio 2020, a mio parere, CON ALTISSIME PROBABILITA’, non sono imputabili di aver commesso reati penali, in quanto, a quel tempo, non era possibile immaginare il concorso in evasione fiscale, ma solo l’omesso versamento. La legge non ammette ignoranza è vero; ma viste le sentenze della Cassazione, della Corte Costituzionale e della CJEU, i gestori come avrebbero potuto informarsi e supporre il contrario?
Il problema sussiste per gli altri, e si dovrà accertare se fossero in buona fede o no; ma questo non interessa i gestori che stanno partecipando alla Class Action da me promossa.
http://cifonenews.it/calantropio-class- ... x-gestori/
…
Per gli altri entra in gioco la presunta DISINFORMAZIONE della Stanleybet per convincere i gestori che avrebbe raggiunto un accordo con ADM per sanare il passato (presunta disinformazione anche tramite articoli sui giornali online e nel forum infobetting); o, ultimamente, di voler pagare l’imposta unica solo quando si potrà collegare alla SOGEI, come gli altri Concessionari ADM. Richiesta, a loro dire, già avanzata fin da Giugno 2016.
Ricordo ancora una volta, che non è tanto importante quello che si dice e si scrive; ma come si scrive, in modo tale che possa incidere sulla PERCEZIONE dei gestori, in buona parte non certo grandi esperti di diritto. E questo indipendentemente se si è in buona fede o mala fede. La “colpa grave”, a mio parere, rimane e i gestori potrebbero denunciarla nelle sedi giudiziarie competenti.
Solo da quando ho iniziato a pubblicare i miei articoli, e topic infobetting, ovvero dopo il 2020, per il problema OMESSO VERSAMENTO IMPOSTA UNICA, probabilmente con l’intenzione di evaderla, i gestori potevano scegliere se credere a me, o meno. Certo, se nei gruppi whatApp si continua strumentalmente ad insultarmi in modi ridicoli e puerili, non tutti mi possono credere. Anche se, a mio parere, questo denota che siano sull’orlo di una crisi di nervi; ma anche qui potrebbe esistere “la colpa grave”, come nel caso precedente, al fine di disenticivare le class action per il recupero dell’omesso pagamento dell’imposta unica.
La situazione è diversa da quando è avvenuto il sequestro delle insegne e marchi da parte della Procura di Catanzaro. I gestori attivi hanno appreso, dai media, l’ipotesi di reati penali per concorso in evasione fiscale della Stanleybet, che sembrerebbe di non avere intenzione di pagare l’imposta unica, a meno dei bonus pari alle rate delle cartelle esattoriali e solo temporaneamente finché i gestori saranno attivi. Una volta cessata l’attività retail in Italia, in coincidenza del prossimo bando retail a cui, molto probabilmente non potrebbe partecipare per l’alto contenzioso tributario, non potrà più darli, camuffati da corrispettivi. E si concretizzerà l’evasione fiscale.
Quindi, oggi, i gestori dovrebbero sospendere l’attività fino alla fine dell’attuale procedimento penale. Se sceglieranno di non farlo, a mio parere, non potranno invocare più l’ignoranza della eventuale ipotesi penale, a cui andrebbero incontro. Anche questa equivale a una scommessa che fanno i gestori, probabilmente convinti o meno dalle informazioni date attraverso i gruppi whatAspp (le cui conversazioni molto probabilmente saranno acquisite dalla magistratura inquirente, unitamente alle email tra Stanleybet e gestori).
POSSIBILE TENTATA EVASIONE e NON SOLO OMESSO VERSAMENTO IMPOSTA UNICA.
Analizziamo perchè, a mio parere, ci sono alte probabilità che la Stanleybet non voglia pagare l’imposta unica, lasciandola sulle spalle degli ex gestori, e in gran parte anche agli attuali gestori attivi (fatta eccezione dei BONUS per le rateizzazioni dell’imposta unica). Ipotesi, su cui probabilmente si basa anche il sequestro della Procura di Catanzaro:
La Stanleybet Internazional Ltd di Liverpool, di cui visitai gli uffici a fine Marzo 2015, è la sede di tutte le decisioni e direttive anche della Stanleybet Malta Ltd. Con quest’ultima, come alto consulente della Stanleybet, non ho mai avuto alcun rapporto, e fatturavo mensilmente i miei corrispettivi alla Stanlybet di Liverpool (Solo in occasione dall’uscita del Regno Unito dalla Comunità Europea, mi hanno comunicato di fatturare in altro luogo, ma non a Malta).
Ho sempre ritenuto la Stanleybet Malta Ltd una “specie di scatola cinese vuota (ovvero senza beni consistenti che varrerrebbe la pena di pignorare)”; ma che contrattualmente è quella che risulta co-obbigata in solido con i gestori, mentre nella stessa sentenza della Corte Costituzionale del 2018, il vero bookmaker viene individuato nella Stanleybet International Ltd di Liverpool, a cui settimanalmente vengono inviati i bonifici degli incassi dei CTD, detratte le vincite, ma senza poter detrarre anche l’imposta unica che si trattiene la Stanleybet di Liverpool. Tra l’altro i gestori, anche volendo non sono in grado di calcolare l’imposta unica, visto che è basata sugli utili e non sui volumi degli incassi. Utili che i gestori non possono conoscere, tranne se hanno il co-banco, come lo avevo io, dopo aver ceduto la mia agenzia di Siracusa, operante come concessionaria diretta ADM, diventando gestore Sisal (e pagando il mio 50% di imposta unica).
Per cui, la favola che i gestori non pagano l’imposta unica non corrisponde a verità. La pagano ai concessionari (e ai bookmakers senza concessone), in relazione alla percentuale del co-banco (40%, 50%, 60% a secondo dei singoli contratti); mentre coloro che non hanno il co-banco la pagherebbero lo stesso ma in MODO FORFETTARIO. Nel caso della Stanleybet, però, l’imposta unica non viene versata allo stato, anche se i gestori la pagano implicitamente al bookmaker. Da qui, nella Class Action si chiederà il 100% delle cartelle esattoriali, oltre a sovrattasse, interessi, ed eventuali spese legali per i vari ricorsi in commissione tributaria.
Nella sentenza della Corte Costituzionale del 2018, viene detto espressamente:
4.3.– In riferimento al denunciato difetto di congruità e proporzione dell’intervento legislativo rispetto alle finalità perseguite, non è ravvisabile alcuna irragionevolezza nell’assoggettamento ad imposta del ricevitore operante per bookmaker sfornito di concessione, con conseguente parificazione dello stesso ricevitore al bookmaker concessionario.
Come è già stato rilevato dalla giurisprudenza tributaria consolidatasi sul punto, tale scelta legislativa risponde ad un’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non avere ottenuto la necessaria concessione, ovvero di operare per conto di chi ne sia privo.
Inoltre, la censura riguardante la parificazione tra ricevitorie e bookmakers concessionari non tiene conto della previsione dell’obbligazione tributaria gravante in solido sul soggetto per conto del quale l’attività è esercitata. La previsione della solidarietà passiva per l’assolvimento dell’imposta in esame è contenuta nello stesso art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010.
D’altra parte, rimane estranea alla questione di legittimità costituzionale la possibilità del bookmaker di agire in via di rivalsa nei confronti del coobbligato in solido. Nei rapporti interni, i coobbligati in solido rimangono liberi di regolare il riparto dell’onere tributario che il legislatore, con la previsione del vincolo della solidarietà passiva, pone a carico di entrambi.
4.4.– Quanto alla denunciata violazione del principio della capacità contributiva, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione tiene conto della circostanza che il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker è disciplinato da un contratto dal quale sono regolate le stesse commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera.
D’altra parte, le commissioni a lui dovute rappresentano un elemento di costo che necessariamente entra far parte delle valutazioni economiche dello stesso bookmaker, il quale ne terrà conto nella determinazione delle quote e, quindi, dell’importo che lo scommettitore deve corrispondere per la scommessa.
Con riferimento ai rapporti successivi al 2011, ossia alla data di entrata in vigore della disposizione interpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), non sussiste, pertanto, la denunciata impossibilità di traslazione dell’imposta da parte del titolare della ricevitoria. Ne consegue la non fondatezza della questione relativa alla denunciata violazione dell’art. 53 Cost.
Nella realtà, quindi, i gestori rimangono co-obbligati in solido perché permettono alla Stanleybet di trattenere l’imposta unica e non versarla allo stato, ma con la class action dimostreranno che spetta tutta alla Stanleybet, in quanto era già stata detratta dai loro corrispettivi, visto che nel contratto di agenzia era affermato che la Stanleybet pagava già le imposte sulle scommesse a Malta (E i loro corrispettivi ne tenevano, implicitamente, conto). I gestori sono stati in buonafede, ma il loro comportamento ha provocato il consistente danno erariale, imputabile alla Stanleybet.
Ora, per una anomalia del sistema sanzionatorio italiano, quando l’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, dopo la notifica delle CARTELLE ESATTORIALI ai due co-obbligati in solido (Stanleybet Malta Limited e gestori di CTD) e il mancato pagamento delle stesse, AGGREDISCE SEMPRE E PER PRIMI SOLO I GESTORI, e mai la Stanleybet Malta Limited, residente all’ estero, con patrimonio poco consistente da poter pignorare, e né tantomeno la Stanleybet Internazional Ltd, a cui nemmeno è notificata direttamente la cartella esattoriale, a detta di alcuni gestori, la Stanleybet non troverà MAI conveniente pagare l’imposta unica (e qui nasce la vera ipotesi di TENTATA EVASIONE FISCALE, di cui i gestori potrebbero essere CORREI, specialmente se operano tramite SRL). Le conviene invece continuare ogni battaglia possibile nei tribunali, dando così anche ulteriori speranze ai gestori.
Sinceramente non so se qualcuno prima di me ne fosse stato consapevole, e molto probabilmente nemmeno la CORTE DEI CONTI che dovrebbe, a mio parere, intervenire per sanare questa grande possibile evasione fiscale con grave danno per le entrate erariali, oltre al possibile fallimento di circa mille famiglie di gestori, che si sarebbero fidati in buona fede. Auspico che la magistratura inquirente possa appurare al più presto quanto sopra. Su queste basi, come ho già detto, sembra che alcuni avvocati stiano valutando di fare un esposto, o anche una denuncia querela, o costituirsi come parte civile nel procedimento di Catanzaro.
NOTA:
Ovviamente non pretendo che queste mie analisi ed ipotesi debbano essere condivisibili per tutti, ma suggerirei di farle leggere a qualche avvocato, che non abbia “conflitto di interesse” con la Stanleybet. Da questo ipotetico conflitto di interesse sono derivate, probabilmente, le tante sentenze tributarie in cui sono intervenuti per la Stanleybet e i gestori quasi tutti gli stessi avvocati pagati dalla Stanleybet. E nessuno ha fatto presente le conseguenze di aggredire, nella pratica, solo i gestori e mai la Stanleybet Malta, né tantomeno la Stanleybet International di Liverpool. Anche in questo caso, a mio parere, i gestori si sono fidati troppo.
Durante la manifestazione ENADA PRIMAVERA del 2015, in cui ero invitato dalla Stanleybet, interamente spesato, come Consulente Esterno, un alto funzionario mi disse “che ero un bravo analista”; ma non era il primo che apprezzava questa mia qualità.
Evidentemente, le analisi si possono fare in base alle notizie e i dati a disposizione, e da queste analisi si possono fare delle previsioni, al pari delle quote delle “scommesse sportive”, basate sulla densità della probabilità nei vari possibili eventi, in modo similare alla funzione d’onda della meccanica quantistica nell’interpretazione di Copenaghen (a tal fine ho anche fatto il 25/04/2017 un topic nel forum infobetting). Nella vita reale, infatti, tutto è probabile, ma in base a queste diverse densità di probabilità, ognuno DEVE FARE LE PROPRIE SCELTE.
viewtopic.php?f=16&t=59458&p=1493297&hilit=quantistica#p149329
Fatta questa premessa, in base alle notizie di questi ultimi giorni, la polizia giudiziaria procede con l’oscuramento delle insegne nelle varie province italiane, e le forze dell’ordine quasi sempre si limitano ad oscurare le insegne; mentre in altri casi vorrebbero far sospendere l’attività, avendo interpretato in modo differente le informazioni date dai media; ma dopo le controdeduzioni fornite dai gestori (edotti dall’ufficio legale) non insistono.
Prima gli aggiornamenti ai gestori venivano dati nel forum infobetting da un “sedicente gestore Stanleybet”, il famoso Mandrake76, che come dico in un commento di un altro topic infobetting, nel Settembre 2020 “Garrisi: “Prevedo comunque fusioni e acquisizioni in tutta Europa nei prossimi 12-24 mesi” , a mio parere si trattava invece di un funzionario o portavoce della Stanleybet di Liverpool. Ora questi aggiornamenti vengono dati, nei gruppi whatsApp Stanleybet, da una “presunta donna”, che, a detta di alcuni gestori, ha lo stesso stile di scrittura di Mandrake76. Sono la stessa persona? Anche qui non ci possono essere certezze, ma densità di probabilità.
viewtopic.php?f=1&t=65571
Attraverso, il passa parola, mi giungono queste indiscrezioni, della cui attendibilità non posso essere certo, ma ritengo abbastanza probabili.
Ebbene, sembra che i provvedimenti dell’autorità giudiziaria rimarranno così almeno fino a quando la notifica della Procura di Catanzaro, inviata per vie ordinarie, non avendo a Malta una PEC, arriverà alla Stanleybet Malta Ltd. Da qui ci posssono essere alte probabiltà che la Stanleybet Malta Ltd riceva l’invito a sospendere l’accettazione delle scommesse in tutta l’Italia fino a quando il Tribunale del Riesame si esprimerà diversamente. Qualche gestore pensa di approfittarne per un periodo di ferie e di riposo.
E qui si apre una riflessione, ovvero se ci potrebbe essere una:
IPOTESI DI REATO DI CONCORSO IN EVASIONE FISCALE.
Di seguito il mio parere, in quanto ex consulente esperto della Stanleybet dall’Aprile 2015 al 20 Settembre 2019 a difesa dei gestori di CTD Stanleybet.
Fino alla sentenza della Corte Costituzionale, le sentenze sull’imposta unica nelle commissioni tributarie avevano un duplice esito. Alcune a favore di ADM ed altre a favore della Stanleybet, e in ogni caso le sanzioni erano solo economiche, con sovrattassa del 120%
Giovanni Garrisi, ora CEO della Stanleybet International Ltd, contava di vincere in Corte di Giustizia Europea (CJEU), e mi aveva detto a Liverpool, a fine marzo 2015, quando mi propose di fare il consulente esterno, che in caso di esito negativo della sentenza, avrebbe pagato tutta l’imposta unica pregressa (episodio da me già dichiarato in un commento a un topic nel forum infobetting del Settembre 2020, e mai contestato).
Solo dopo la sentenza della CJEU, in me, prese consistenza l’ipotesi che la Stanleybet non avesse più intenzione di pagarla, tanto che lo stesso 26 Febbraio 2020 pubblicai su GiocoNews il mio articolo sulla possibilità di azioni collettive (class action) da parte dei gestori per recuperare l’imposta unica come co-obbligati in solido (l’articolo lo avevo già in mente perché il 20 Settembre 2019, la Stanleybet aveva improvvisamente interrotto il mio contratto di consulenza, e supposi che questa inattesa interruzione fosse dovuta al fatto che la Stanleybet avesse già indiscrezioni sull’esito della sentenza, e che avesse deciso di non pagare più l’imposta unica). Solo recentemente sta dando dei BONUS ai gestori attivi corrispondenti alle rateizzazioni delle cartelle, in via temporanea; e QUINDI solo da allora potrebbe nascere l’ipotesi che i gestori, a quel tempo, ancora attivi, potessero essere imputati di essere correi all’evasione fiscale, e non più solo di omesso versamento.
Quindi, tutti gli ex gestori che avevano cessato l’attività con Stanleybet, alla data del 26 Febbraio 2020, a mio parere, CON ALTISSIME PROBABILITA’, non sono imputabili di aver commesso reati penali, in quanto, a quel tempo, non era possibile immaginare il concorso in evasione fiscale, ma solo l’omesso versamento. La legge non ammette ignoranza è vero; ma viste le sentenze della Cassazione, della Corte Costituzionale e della CJEU, i gestori come avrebbero potuto informarsi e supporre il contrario?
Il problema sussiste per gli altri, e si dovrà accertare se fossero in buona fede o no; ma questo non interessa i gestori che stanno partecipando alla Class Action da me promossa.
http://cifonenews.it/calantropio-class- ... x-gestori/
…
Per gli altri entra in gioco la presunta DISINFORMAZIONE della Stanleybet per convincere i gestori che avrebbe raggiunto un accordo con ADM per sanare il passato (presunta disinformazione anche tramite articoli sui giornali online e nel forum infobetting); o, ultimamente, di voler pagare l’imposta unica solo quando si potrà collegare alla SOGEI, come gli altri Concessionari ADM. Richiesta, a loro dire, già avanzata fin da Giugno 2016.
Ricordo ancora una volta, che non è tanto importante quello che si dice e si scrive; ma come si scrive, in modo tale che possa incidere sulla PERCEZIONE dei gestori, in buona parte non certo grandi esperti di diritto. E questo indipendentemente se si è in buona fede o mala fede. La “colpa grave”, a mio parere, rimane e i gestori potrebbero denunciarla nelle sedi giudiziarie competenti.
Solo da quando ho iniziato a pubblicare i miei articoli, e topic infobetting, ovvero dopo il 2020, per il problema OMESSO VERSAMENTO IMPOSTA UNICA, probabilmente con l’intenzione di evaderla, i gestori potevano scegliere se credere a me, o meno. Certo, se nei gruppi whatApp si continua strumentalmente ad insultarmi in modi ridicoli e puerili, non tutti mi possono credere. Anche se, a mio parere, questo denota che siano sull’orlo di una crisi di nervi; ma anche qui potrebbe esistere “la colpa grave”, come nel caso precedente, al fine di disenticivare le class action per il recupero dell’omesso pagamento dell’imposta unica.
La situazione è diversa da quando è avvenuto il sequestro delle insegne e marchi da parte della Procura di Catanzaro. I gestori attivi hanno appreso, dai media, l’ipotesi di reati penali per concorso in evasione fiscale della Stanleybet, che sembrerebbe di non avere intenzione di pagare l’imposta unica, a meno dei bonus pari alle rate delle cartelle esattoriali e solo temporaneamente finché i gestori saranno attivi. Una volta cessata l’attività retail in Italia, in coincidenza del prossimo bando retail a cui, molto probabilmente non potrebbe partecipare per l’alto contenzioso tributario, non potrà più darli, camuffati da corrispettivi. E si concretizzerà l’evasione fiscale.
Quindi, oggi, i gestori dovrebbero sospendere l’attività fino alla fine dell’attuale procedimento penale. Se sceglieranno di non farlo, a mio parere, non potranno invocare più l’ignoranza della eventuale ipotesi penale, a cui andrebbero incontro. Anche questa equivale a una scommessa che fanno i gestori, probabilmente convinti o meno dalle informazioni date attraverso i gruppi whatAspp (le cui conversazioni molto probabilmente saranno acquisite dalla magistratura inquirente, unitamente alle email tra Stanleybet e gestori).
POSSIBILE TENTATA EVASIONE e NON SOLO OMESSO VERSAMENTO IMPOSTA UNICA.
Analizziamo perchè, a mio parere, ci sono alte probabilità che la Stanleybet non voglia pagare l’imposta unica, lasciandola sulle spalle degli ex gestori, e in gran parte anche agli attuali gestori attivi (fatta eccezione dei BONUS per le rateizzazioni dell’imposta unica). Ipotesi, su cui probabilmente si basa anche il sequestro della Procura di Catanzaro:
La Stanleybet Internazional Ltd di Liverpool, di cui visitai gli uffici a fine Marzo 2015, è la sede di tutte le decisioni e direttive anche della Stanleybet Malta Ltd. Con quest’ultima, come alto consulente della Stanleybet, non ho mai avuto alcun rapporto, e fatturavo mensilmente i miei corrispettivi alla Stanlybet di Liverpool (Solo in occasione dall’uscita del Regno Unito dalla Comunità Europea, mi hanno comunicato di fatturare in altro luogo, ma non a Malta).
Ho sempre ritenuto la Stanleybet Malta Ltd una “specie di scatola cinese vuota (ovvero senza beni consistenti che varrerrebbe la pena di pignorare)”; ma che contrattualmente è quella che risulta co-obbigata in solido con i gestori, mentre nella stessa sentenza della Corte Costituzionale del 2018, il vero bookmaker viene individuato nella Stanleybet International Ltd di Liverpool, a cui settimanalmente vengono inviati i bonifici degli incassi dei CTD, detratte le vincite, ma senza poter detrarre anche l’imposta unica che si trattiene la Stanleybet di Liverpool. Tra l’altro i gestori, anche volendo non sono in grado di calcolare l’imposta unica, visto che è basata sugli utili e non sui volumi degli incassi. Utili che i gestori non possono conoscere, tranne se hanno il co-banco, come lo avevo io, dopo aver ceduto la mia agenzia di Siracusa, operante come concessionaria diretta ADM, diventando gestore Sisal (e pagando il mio 50% di imposta unica).
Per cui, la favola che i gestori non pagano l’imposta unica non corrisponde a verità. La pagano ai concessionari (e ai bookmakers senza concessone), in relazione alla percentuale del co-banco (40%, 50%, 60% a secondo dei singoli contratti); mentre coloro che non hanno il co-banco la pagherebbero lo stesso ma in MODO FORFETTARIO. Nel caso della Stanleybet, però, l’imposta unica non viene versata allo stato, anche se i gestori la pagano implicitamente al bookmaker. Da qui, nella Class Action si chiederà il 100% delle cartelle esattoriali, oltre a sovrattasse, interessi, ed eventuali spese legali per i vari ricorsi in commissione tributaria.
Nella sentenza della Corte Costituzionale del 2018, viene detto espressamente:
4.3.– In riferimento al denunciato difetto di congruità e proporzione dell’intervento legislativo rispetto alle finalità perseguite, non è ravvisabile alcuna irragionevolezza nell’assoggettamento ad imposta del ricevitore operante per bookmaker sfornito di concessione, con conseguente parificazione dello stesso ricevitore al bookmaker concessionario.
Come è già stato rilevato dalla giurisprudenza tributaria consolidatasi sul punto, tale scelta legislativa risponde ad un’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non avere ottenuto la necessaria concessione, ovvero di operare per conto di chi ne sia privo.
Inoltre, la censura riguardante la parificazione tra ricevitorie e bookmakers concessionari non tiene conto della previsione dell’obbligazione tributaria gravante in solido sul soggetto per conto del quale l’attività è esercitata. La previsione della solidarietà passiva per l’assolvimento dell’imposta in esame è contenuta nello stesso art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010.
D’altra parte, rimane estranea alla questione di legittimità costituzionale la possibilità del bookmaker di agire in via di rivalsa nei confronti del coobbligato in solido. Nei rapporti interni, i coobbligati in solido rimangono liberi di regolare il riparto dell’onere tributario che il legislatore, con la previsione del vincolo della solidarietà passiva, pone a carico di entrambi.
4.4.– Quanto alla denunciata violazione del principio della capacità contributiva, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione tiene conto della circostanza che il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker è disciplinato da un contratto dal quale sono regolate le stesse commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera.
D’altra parte, le commissioni a lui dovute rappresentano un elemento di costo che necessariamente entra far parte delle valutazioni economiche dello stesso bookmaker, il quale ne terrà conto nella determinazione delle quote e, quindi, dell’importo che lo scommettitore deve corrispondere per la scommessa.
Con riferimento ai rapporti successivi al 2011, ossia alla data di entrata in vigore della disposizione interpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), non sussiste, pertanto, la denunciata impossibilità di traslazione dell’imposta da parte del titolare della ricevitoria. Ne consegue la non fondatezza della questione relativa alla denunciata violazione dell’art. 53 Cost.
Nella realtà, quindi, i gestori rimangono co-obbligati in solido perché permettono alla Stanleybet di trattenere l’imposta unica e non versarla allo stato, ma con la class action dimostreranno che spetta tutta alla Stanleybet, in quanto era già stata detratta dai loro corrispettivi, visto che nel contratto di agenzia era affermato che la Stanleybet pagava già le imposte sulle scommesse a Malta (E i loro corrispettivi ne tenevano, implicitamente, conto). I gestori sono stati in buonafede, ma il loro comportamento ha provocato il consistente danno erariale, imputabile alla Stanleybet.
Ora, per una anomalia del sistema sanzionatorio italiano, quando l’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, dopo la notifica delle CARTELLE ESATTORIALI ai due co-obbligati in solido (Stanleybet Malta Limited e gestori di CTD) e il mancato pagamento delle stesse, AGGREDISCE SEMPRE E PER PRIMI SOLO I GESTORI, e mai la Stanleybet Malta Limited, residente all’ estero, con patrimonio poco consistente da poter pignorare, e né tantomeno la Stanleybet Internazional Ltd, a cui nemmeno è notificata direttamente la cartella esattoriale, a detta di alcuni gestori, la Stanleybet non troverà MAI conveniente pagare l’imposta unica (e qui nasce la vera ipotesi di TENTATA EVASIONE FISCALE, di cui i gestori potrebbero essere CORREI, specialmente se operano tramite SRL). Le conviene invece continuare ogni battaglia possibile nei tribunali, dando così anche ulteriori speranze ai gestori.
Sinceramente non so se qualcuno prima di me ne fosse stato consapevole, e molto probabilmente nemmeno la CORTE DEI CONTI che dovrebbe, a mio parere, intervenire per sanare questa grande possibile evasione fiscale con grave danno per le entrate erariali, oltre al possibile fallimento di circa mille famiglie di gestori, che si sarebbero fidati in buona fede. Auspico che la magistratura inquirente possa appurare al più presto quanto sopra. Su queste basi, come ho già detto, sembra che alcuni avvocati stiano valutando di fare un esposto, o anche una denuncia querela, o costituirsi come parte civile nel procedimento di Catanzaro.
NOTA:
Ovviamente non pretendo che queste mie analisi ed ipotesi debbano essere condivisibili per tutti, ma suggerirei di farle leggere a qualche avvocato, che non abbia “conflitto di interesse” con la Stanleybet. Da questo ipotetico conflitto di interesse sono derivate, probabilmente, le tante sentenze tributarie in cui sono intervenuti per la Stanleybet e i gestori quasi tutti gli stessi avvocati pagati dalla Stanleybet. E nessuno ha fatto presente le conseguenze di aggredire, nella pratica, solo i gestori e mai la Stanleybet Malta, né tantomeno la Stanleybet International di Liverpool. Anche in questo caso, a mio parere, i gestori si sono fidati troppo.