Leggiamo su Jamma il seguente articolo e facciamo le nostre analisi e riflessioni:
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Imposta unica scommesse, anche i giudici tributari di Sassari e Cremona annullano gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di Stanleybet
15 Novembre 2022 – 11:42Dal 2016 non può essere richiesto al CTD il pagamento dell’imposta unica
Dopo la clamorosa pronuncia emessa dalla Corte di Giustizia di Napoli con la quale il Giudice tributario ha annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di Stanley e dei CTD ritenendo l’illegittimità del trattamento sanzionatorio tributario nei confronti dell’operatore Stanleybet confermandone l’attività regolare e lecita, i giudici tributari di Sassari e di Cremona accolgono i ricorsi degli avvocati Daniela Agnello (nella foto) e Vittoria Varzi ed emettono due sentenze che consolidano la giurisprudenza in favore dei centri Stanleybet per l’annualità 2016.
La CGT di Sassari, muovendo dal presupposto ormai consolidato anche in sede tributaria secondo cui Stanleybet e i suoi CTD “non svolgevano e non svolgono attività illecita”, si uniforma a quanto già sostenuto in precedenza dalle Corti di Verona e Napoli e afferma espressamente che dal 2016 “…l’imposta va calcolata sui ricavi dell’attività del bookmaker, titolare dell’attività economica, con esonero del CTD, al quale non può essere richiesto dall’annualità del 2016 il pagamento dell’imposta unica”.
Anche il Giudice di primo grado di Cremona con l’ulteriore sentenza depositata in data 07.11.2022, censura il modus operandi dell’ADM.
In accoglimento dei motivi di ricorso proposti dagli avvocati Agnello e Varzi, la Corte di Giustizia ha annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti del CTD e di Stanleybet ribadendo che il metodo di determinazione dell’imposta Unica come imposta sui ricavi dev’essere applicata “….indipendentemente dalla circostanza dell’intervenuta regolarizzazione della loro attività, non potendosi operare una distinzione tra i soggetti che abbiano optato una regolarizzazione e i soggetti che non l’abbiano fatto”.
“Appaiono decisivi i recenti approdi delle Corti di Giustizia”, sottolinea l’Avvocato Agnello, che commenta: “L’ADM, dal 2016, continua ad ignorare la radicale trasformazione dell’imposta unica in imposta diretta per effetto della legge di stabilità 2016. Sono proprio le disposizioni normative corroborate dalla circolare ADM in materia che stabiliscono che l’imposizione dev’essere calcolata sui ricavi dell’attività del bookmaker con totale esonero del CTD. Auspichiamo che anche le altre Corti Territoriali possano uniformarsi alle recenti sentenze, ponendo così fine ad una situazione di oggettiva disparità di trattamento con le ricevitorie affiliate ai concessionari statali”.
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ANALISI E RIFLESSIONI
Nell’articolo si dice che l’imposta unica deve essere calcolata sugli utili e non sul volume, e su questo non ci piove, visto che la Stanleybet dovrebbe essere equiparata a un concessionario collegato alla SOGEI; ma dato che non è collegata e soprattutto non presta alcuna fidejussione come gli altri concessionari ADM, l’accertamento va fatto in via induttiva, con la sola sanzione del 120% e non del triplo della media provinciale delle altre agenzie e centri ADM.
Da qui, ritengo legittimo il provvisorio annullamento, ma anche il ricorso in secondo grado e in cassazione per rideterminare l’imposta e la sanzione del 120%, senza che la cartella vada in prescrizione.
Il problema è che la Stanleybet dovrebbe fornire questi dati ai gestori, a cui ADM li chiede. Se non lo fa, si DEVE DETERMINARE PER VIA INDUTTIVA.
In ogni caso la sentenza della Corte Costituzionale del 2018 dice espressamente:
D’altra parte, rimane estranea alla questione di legittimità costituzionale la possibilità del bookmaker di agire in via di rivalsa nei confronti del coobbligato in solido. Nei rapporti interni, i coobbligati in solido rimangono liberi di regolare il riparto dell’onere tributario che il legislatore, con la previsione del vincolo della solidarietà passiva, pone a carico di entrambi.
E, a mio parere, non essendoci alcuna fidejussione della Stanleybet a garanzia anche del puntuale pagamento dell’imposta unica (a carico dei Concessionari ADM, che se non viene versata, viene loro tagliato il collegamento alla SOGEI), i gestori dei CTD della Stanleybet CONTINUANO AD ESSERE CO-OBBLIGATI IN SOLIDO, come da sentenza della corte costituzionale.
Inoltre, visto che a differenza dei giudici delle corti Tributarie Provinciali, ho fatto dal 2000 a Giugno 2013, il concessionario diretto ADM (con il provider SNAI), e da Giugno 2016 il gestore della mia precedente AGENZIA IPPICA e SPORTIVA di Siracusa, avendo con SISAL il COBANCO al 50% e pagando esattamente il 50% dell’imposta unica relativa agli utili della mia agenzia. Non è affatto vero che i gestori ADM non pagano l’Imposta Unica. Ci sono alcuni, in base ai liberi accordi contrattuali con i loro concessionari, che la pagano in modo forfettario sui volumi di gioco per le varie modalità di scommesse; ma sono accordi, in cui la sentenza della Corte Costituzionale non entra nel merito. Sta ai gestori dimostrare se in questi accordi l’imposta unica fosse solo a carico della Stanleybet o meno, visto che nei contratti vi era scritto che la Stanleybet pagava l’imposta delle scommesse a Malta (in maniera molto minore che in Italia). E’ la Stanleybet che ha fatto, volutamente o meno, dei contratti sbagliati, NELLA SUA PRESUNZIONE CHE L’IMPOSTA UNICA IN ITALIA NON FOSSE DOVUTA. Cosa che anche la Sentenza della CJEU ha smentito, e ultimamente anche la Stanleybet ammette che è dovuta.
Quindi, a mio parere, i gestori devono continuare a preoccuparsi (in quanto co-obbligati in solido) almeno fino a quando non si arriverà in Cassazione, ed eventualmente una seconda volta alla Corte Costituzionale e alla CJEU. Nel frattempo, sempre a mio parere, la Stanleybet non parteciperà al prossimo bando retail (per il grande contenzioso di diverse centinaia di milioni di euro) e chiuderà in Italia il settore retail, lasciando nei guai i gestori.