Pochi giorni fa è stata pubblicata una sentenza della Cassazione che regola quando non è necessaria l’emissione di una nuova cartella esattoriale di pagamento, per una sentenza di riduzione della pretesa erariale.
E questa sentenza della Cassazione, molto probabilmente, regolerà anche il caso della recente sentenza di primo grado che l’Avv. Agnello ha dedinito “storica”, nel senso che se come altrettanto probabilmente, la PRETESA ERARIALE del TRIPLO della media provinciale, sarà ridotto con sentenza di appello o della Cassazione, come ho scritto nel topic infobetting precedente del 19 Ottobre 2022,
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questo non comporterà l’emissione di una nuova cartella di pagamento da parte di Equitalia, ed annullamento della precedente. Quindi nessun rischio di prescrizione del debito verso l’erario, come qualcuno avrebbe potuto pensare, o eventualmente fatto credere.::::
La mera riduzione della pretesa erariale non comporta l’emissione di una nuova cartella di pagamento
Emiliano Marvulli - IMPOSTEhttps://www.informazionefiscale.it/ridu ... -pagamentoNon è necessaria l'emissione di una nuova cartella di pagamento nel caso in cui il giudice tributario decida per la riduzione della pretesa erariale e l'Amministrazione finanziaria proceda con la riduzione del credito. L'operazione può essere effettuata senza reiterare l'iscrizione a ruolo, a patto che non si risolva in un atto di nuova e/o diversa imposizione. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 304010 del 2022.
23 OTTOBRE 2022La mera riduzione della pretesa erariale non comporta l'emissione di una nuova cartella di pagamento
Nel caso in cui il giudice tributario decida per la riduzione della pretesa erariale e l’Amministrazione finanziaria si adegui riducendo il proprio credito, non è necessaria l’emissione di una nuova cartella di pagamento.
L’Ufficio finanziario può autonomamente adeguare la richiesta di pagamento in conformità all’accertamento del dovuto operato in sede giurisdizionale, senza reiterare l’iscrizione a ruolo, purché ciò non si risolva in un atto di nuova e/o diversa imposizione.
Sono queste le conclusioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30410 pubblicata il 17 ottobre 2022.La sentenza – L’Ordinanza consegue all’impugnazione di una cartella di pagamento per imposte dirette ed IVA relative agli anni d’imposta 2006 e 2007.
La società ha proposto ricorso, respinto in entrambi i gradi di merito. La CTR, in particolare, aveva evidenziato l’insussistenza dei denunciati vizi formali della cartella di pagamento e della sua notificazione e la correzione dell’errore di calcolo da parte dell’Ufficio.
Avverso la decisione del giudice d’appello la soccombente società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con specifico motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione dell’art. 15, primo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, per avere la CTR ritenuto che l’Amministrazione finanziaria abbia legittimamente corretto il proprio errore di calcolo contenuto nella cartella con la emissione di un nuovo ruolo, senza annullamento della cartella impugnata.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso della società.
Nella motivazione della sentenza la Suprema Corte di Cassazione ha confermato che la mera riduzione quantitativa del credito erariale da parte del giudice tributario non comporta per l’Erario la necessità di rinnovare l’iscrizione a ruolo.
Infatti la minor somma spettante per effetto della decisione è comunque già compresa nel ruolo formato, sicché l’Ufficio ben può adeguare sua sponte la richiesta di pagamento in conformità all’accertamento del dovuto operato in sede giurisdizionale, purché ciò non si risolva in un atto di nuova e/o diversa imposizione.
Nel caso di specie il giudice del gravame ha dato atto dell’avvenuta integrazione della (precedente) iscrizione a ruolo, con ridefinizione della pretesa tributaria, implicitamente confermando la non necessità dell’annullamento della cartella di pagamento con emissione di un nuovo atto.
In altre parole l’Amministrazione finanziaria ha legittimamente ridotto le proprie pretese di cui alla cartella impugnata in ragione della nuova iscrizione a ruolo, senza necessità di annullare la cartella precedentemente emessa e di emettere una nuova cartella di pagamento. Da qui il rigetto del ricorso della società.
D.p.r. 600/1973Corte di CassazioneAgenzia delle Entrate