Nella bozza riordino: Introduzione autonoma rilevanza penale dell’evasione imposta unica quale nuova ipotesi di reato
Inviato: 15/02/2022 - 22:27
Ai punti "h" ed "i" della nuova bozza di riordino giochi, si legge:
h) rafforzamento del contrasto ad ogni forma di gioco d’azzardo illegale, soprattutto quello offerto via web da soggetti che utilizzano piattaforme collocate al di fuori del territorio dello Stato; revisione dell’apparato sanzionatorio, penale ed amministrativo, prevedendo un innalzamento delle sanzioni e l’ampliamento della platea dei soggetti nei cui confronti prescriverne l’applicazione, ivi compresi i gestori dei punti vendita, ed introducendo l’autonoma rilevanza penale dell’evasione di imposte da giochi quale nuova ipotesi di reato; i) introduzione dell’obbligo, a carico dei concessionari, del tracciamento di tutti i riversamenti derivanti dalla raccolta delle giocate e i compensi spettanti ai soggetti operanti nella propria rete di raccolta, con esclusione dei pagamenti delle vincite e dei rimborsi nonché dei riversamenti a favore dello Stato o dell’Agenzia per pagamenti di imposte, tasse o utili erariali.
Qualcuno tra i gestori si sta chiedendo, cosa potrebbe succedere una volta approvata la norma di rilevanza penale dell’evasione di imposte da giochi quale nuova ipotesi di reato.
Ovviamente non è retroattiva, ma chi ora non la sta pagando cosa farà? Chiude, o la paga ed ammette che tale imposta era dovuta fin dal 2011, come da Sentenza della Corte Costituzionale del 2018?
Qualche parere in merito?
h) rafforzamento del contrasto ad ogni forma di gioco d’azzardo illegale, soprattutto quello offerto via web da soggetti che utilizzano piattaforme collocate al di fuori del territorio dello Stato; revisione dell’apparato sanzionatorio, penale ed amministrativo, prevedendo un innalzamento delle sanzioni e l’ampliamento della platea dei soggetti nei cui confronti prescriverne l’applicazione, ivi compresi i gestori dei punti vendita, ed introducendo l’autonoma rilevanza penale dell’evasione di imposte da giochi quale nuova ipotesi di reato; i) introduzione dell’obbligo, a carico dei concessionari, del tracciamento di tutti i riversamenti derivanti dalla raccolta delle giocate e i compensi spettanti ai soggetti operanti nella propria rete di raccolta, con esclusione dei pagamenti delle vincite e dei rimborsi nonché dei riversamenti a favore dello Stato o dell’Agenzia per pagamenti di imposte, tasse o utili erariali.
Qualcuno tra i gestori si sta chiedendo, cosa potrebbe succedere una volta approvata la norma di rilevanza penale dell’evasione di imposte da giochi quale nuova ipotesi di reato.
Ovviamente non è retroattiva, ma chi ora non la sta pagando cosa farà? Chiude, o la paga ed ammette che tale imposta era dovuta fin dal 2011, come da Sentenza della Corte Costituzionale del 2018?
Qualche parere in merito?