Sentenza Corte Costituzionale del 23 Gennaio 2018, n° 27/2018 e responsabilità in solido dei gestori.
Inviato: 07/08/2021 - 05:56
Sentenza Corte Costituzionale del 23 Gennaio 2018, n° 27/2018 e responsabilità in solido dei gestori.
In base alla sentenza della Corte Costituzionale i gestori Stanleybet sono corresponsabili, in solido, dal 2011 di questa evasione fiscale che dura da anni.
Vedi: https://www.cortecostituzionale.it/acti ... &numero=27
Nella sentenza viene affermato:
In ragione dell’impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011, l’applicazione di essa nei loro confronti viola l’art. 53 Cost.
Deve essere pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, nella parte in cui prevedono che anche nelle annualità d’imposta precedenti al 2011 soggetti passivi dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse siano le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione.
Nella stessa sentenza, però, viene anche affermato che, dal 2011, i gestori hanno avuto la possibilità di traslare l’imposta al bookmaker.
Ne consegue che i gestori hanno il diritto e il dovere di rivalersi sulla Stanleybet tramite delle azioni legali, singole o collettive. Questo è proprio l’oggetto e l’obiettivo della sentenza del 2018, come ho scritto in un mio articolo su Gioconews, il giorno stesso dell’altra sentenza della CJEU:
https://www.gioconews.it/scommesse/49-n ... osta-unica
Se i gestori non lo fanno, non possono lamentarsi se perdono e perderanno ormai tutte le cause nelle commissioni tributarie e in cassazione, pagando multe, tasse, interessi e soprattasse. Chi spera nella cassazione è solo un illuso (e conosco personalmente dei gestori che ci sperano). Il 30 Luglio del 2021 è stata pubblicata infatti una sentenza della Cassazione che dichiara perdente la Stanleybet.
Inoltre, nel 2015, tutti i gestori “non ancora ADM” potevano scegliere se aderire tramite i bookmakers alla sanatoria, come scelsero di fare coloro che aderirono o erano già con la Planet, con la Goldbet e altri bookmakers, e, viceversa, chi con la Stanleybet SCELSE DI FARE LA SCOMMESSA DI RICORRERE ALLA CORTE COSTITUZIONALE E ALLA CJEU. Ovvero per lo stesso “concetto giuridico costituzionale” per cui i gestori erano stati esonerati per gli anni precedenti al 2011, ma in questo caso, in modo non a loro favorevole.
Perché di scommessa si trattava, come tutte le scelte umane di cui non si ha un esito certo.
La scelta di tale scommessa l'ha fatta la società Stanleybet e i gestori hanno aderito passivamente, ma questo non li esonera dalle loro responsabilità. La loro passività ha fatto perdurare l'evasione fiscale e la concorrenza sleale nei confronti di chi pagava l'imposta unica con regolare concessione ADM.
Chi perde una scommessa deve pagarne le conseguenze. Non può dire "abbiamo tentato, abbiamo perso, e quindi scusate, facciamo finta che abbiamo scherzato".
Le scommesse perse vanno pagate, con multe e sovrattasse. E le scommesse sono proprio il nostro settore. Non possiamo dire che sono “roba astrusa, che non capiamo”.
Non solo. Nella scelta di aderire o meno alla sanatoria del 2015, l'alternativa, secondo l'allora legge di stabilità, era di pagare il triplo della media provinciale, proprio al fine di fare aderire tutti i gestori alla sanatoria, o farli CHIUDERE, visti i pesanti oneri.
A questo servono le multe sulle evasioni fiscali. Rendere sconsigliabile l’evasione fiscale. E sono perfettamente costituzionali. Non credete alle favole che vi raccontano. Certo, non si può escludere che se mai arrivasse nuovamente alla CJEU, dopo la nuova gara retail, forse una piccola riduzione potrebbe essere possibile, ma non cambierebbe di molto la situazione.
Secondo la sentenza della Corte Costituzionale i gestori sono responsabili in solido con il bookmaker che non paga l'imposta unica, e ripeto, hanno il diritto e il dovere di rivalersi su di esso.
Se non lo fanno, saranno corresponsabili di questa evasione fiscale che comporta multe e sovrattasse. E in queste multe e soprattasse sono anche implicitamente compresi i danni erariali dei tanti gestori che sono sfuggiti, per vari motivi agli accertamenti, visto che non erano collegati alla Sogei per loro scelta di non aderire alla sanatoria.
***
Da parte mia, da poco tempo, dopo aver scritto per email a Federico81, sono diventato uno dei suoi consulenti; ma non sempre segue i miei consigli e spesso agisce su consiglio di altri avvocati.
Posso assicurare che è un vero ex gestore, ho visto la copia del suo contratto originale con la Stanleybet (come risulterà eventualmente dagli IP telefonici in caso di controllo), molto arrabbiato, perché dovrà pagare circa 70.000 euro, ma anche molto determinato e quindi ha tutto il diritto di denunciare pubblicamente questa incresciosa e grave situazione, e trovare più colleghi possibili per una causa collettiva.
***
Si ricorda, altresì che la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sancisce all’ Art. 10 – intitolato Libertà di espressione che:
“Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee, senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera”. Da ciò deriva che la libertà di manifestazione del pensiero è “uno dei diritti preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente.
Tale principio di libertà è sancito anche dalla Carta Costituzionale Italiana all’art. 21 della stessa.
In base alla sentenza della Corte Costituzionale i gestori Stanleybet sono corresponsabili, in solido, dal 2011 di questa evasione fiscale che dura da anni.
Vedi: https://www.cortecostituzionale.it/acti ... &numero=27
Nella sentenza viene affermato:
In ragione dell’impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011, l’applicazione di essa nei loro confronti viola l’art. 53 Cost.
Deve essere pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, nella parte in cui prevedono che anche nelle annualità d’imposta precedenti al 2011 soggetti passivi dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse siano le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione.
Nella stessa sentenza, però, viene anche affermato che, dal 2011, i gestori hanno avuto la possibilità di traslare l’imposta al bookmaker.
Ne consegue che i gestori hanno il diritto e il dovere di rivalersi sulla Stanleybet tramite delle azioni legali, singole o collettive. Questo è proprio l’oggetto e l’obiettivo della sentenza del 2018, come ho scritto in un mio articolo su Gioconews, il giorno stesso dell’altra sentenza della CJEU:
https://www.gioconews.it/scommesse/49-n ... osta-unica
Se i gestori non lo fanno, non possono lamentarsi se perdono e perderanno ormai tutte le cause nelle commissioni tributarie e in cassazione, pagando multe, tasse, interessi e soprattasse. Chi spera nella cassazione è solo un illuso (e conosco personalmente dei gestori che ci sperano). Il 30 Luglio del 2021 è stata pubblicata infatti una sentenza della Cassazione che dichiara perdente la Stanleybet.
Inoltre, nel 2015, tutti i gestori “non ancora ADM” potevano scegliere se aderire tramite i bookmakers alla sanatoria, come scelsero di fare coloro che aderirono o erano già con la Planet, con la Goldbet e altri bookmakers, e, viceversa, chi con la Stanleybet SCELSE DI FARE LA SCOMMESSA DI RICORRERE ALLA CORTE COSTITUZIONALE E ALLA CJEU. Ovvero per lo stesso “concetto giuridico costituzionale” per cui i gestori erano stati esonerati per gli anni precedenti al 2011, ma in questo caso, in modo non a loro favorevole.
Perché di scommessa si trattava, come tutte le scelte umane di cui non si ha un esito certo.
La scelta di tale scommessa l'ha fatta la società Stanleybet e i gestori hanno aderito passivamente, ma questo non li esonera dalle loro responsabilità. La loro passività ha fatto perdurare l'evasione fiscale e la concorrenza sleale nei confronti di chi pagava l'imposta unica con regolare concessione ADM.
Chi perde una scommessa deve pagarne le conseguenze. Non può dire "abbiamo tentato, abbiamo perso, e quindi scusate, facciamo finta che abbiamo scherzato".
Le scommesse perse vanno pagate, con multe e sovrattasse. E le scommesse sono proprio il nostro settore. Non possiamo dire che sono “roba astrusa, che non capiamo”.
Non solo. Nella scelta di aderire o meno alla sanatoria del 2015, l'alternativa, secondo l'allora legge di stabilità, era di pagare il triplo della media provinciale, proprio al fine di fare aderire tutti i gestori alla sanatoria, o farli CHIUDERE, visti i pesanti oneri.
A questo servono le multe sulle evasioni fiscali. Rendere sconsigliabile l’evasione fiscale. E sono perfettamente costituzionali. Non credete alle favole che vi raccontano. Certo, non si può escludere che se mai arrivasse nuovamente alla CJEU, dopo la nuova gara retail, forse una piccola riduzione potrebbe essere possibile, ma non cambierebbe di molto la situazione.
Secondo la sentenza della Corte Costituzionale i gestori sono responsabili in solido con il bookmaker che non paga l'imposta unica, e ripeto, hanno il diritto e il dovere di rivalersi su di esso.
Se non lo fanno, saranno corresponsabili di questa evasione fiscale che comporta multe e sovrattasse. E in queste multe e soprattasse sono anche implicitamente compresi i danni erariali dei tanti gestori che sono sfuggiti, per vari motivi agli accertamenti, visto che non erano collegati alla Sogei per loro scelta di non aderire alla sanatoria.
***
Da parte mia, da poco tempo, dopo aver scritto per email a Federico81, sono diventato uno dei suoi consulenti; ma non sempre segue i miei consigli e spesso agisce su consiglio di altri avvocati.
Posso assicurare che è un vero ex gestore, ho visto la copia del suo contratto originale con la Stanleybet (come risulterà eventualmente dagli IP telefonici in caso di controllo), molto arrabbiato, perché dovrà pagare circa 70.000 euro, ma anche molto determinato e quindi ha tutto il diritto di denunciare pubblicamente questa incresciosa e grave situazione, e trovare più colleghi possibili per una causa collettiva.
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Si ricorda, altresì che la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sancisce all’ Art. 10 – intitolato Libertà di espressione che:
“Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee, senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera”. Da ciò deriva che la libertà di manifestazione del pensiero è “uno dei diritti preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente.
Tale principio di libertà è sancito anche dalla Carta Costituzionale Italiana all’art. 21 della stessa.