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Decreto salva bingo

Inviato: 18/10/2003 - 02:35
da pippobet
Novità  in casa Bingo

Pubblicato il decreto che isituisce il bingo interconnesso fra le sale concessionarie della tombola elettronica.

Approda in Italia la novità -salvagente del Bingo spagnolo.Mentre dalla penisola iberica arrivano notizie sempre più incoraggianti sull'andamento dell'interconectado, ovvero la possibilità  di collegare più sale contemporaneamente e quindi raggiungere premi che raggiungono anche la cifra di qualche decina di migliaia di euro,un decreto introduce questa novità  anche in Italia.

Ma le sorprese non finiscono qui, si fa per dire, e alcune modifiche al regolamento consentiranno la vendita di cartelle dal costo di 1 euro, 1,5 e 3 euro oltre che di 50 centesimi. Il provvedimento più singolare? La possibilità  di sosituire le palline numerate non più dopo 1000 partite, bensì dopo 5000. Quando c'è crisi ...ogni soldo risparmiato....





Ministero dell’Economia e delle Finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO



IL DIRETTORE GENERALE






Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l’istituzione del gioco "Bingo" emanato ai sensi dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;


Vista la direttiva del Ministro delle Finanze 12 settembre 2000, con la quale l’incarico di controllore centralizzato del gioco del "Bingo" è affidato all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli si Stato;


Visto in particolare, l’articolo 4, comma 3, del predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, ai sensi del quale, con decreto del Ministero delle Finanze, è approvata la disciplina relativa alle modalità  e agli elementi di gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all’uso delle cartelle, alle apparecchiature per l’estrazione delle palline, alle caratteristiche e all’uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco;


Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l’approvazione del regolamento di gioco del bingo e le successive modificazioni ed integrazioni recate dal decreto direttoriale 9 agosto 2002;


Considerata la opportunità  di recare modifiche al regolamento di gioco stabilito con il citato decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni;




DECRETA


Art. 1

Modifiche al regolamento di gioco


1.il comma 1 dell’articolo 4 del decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: " 1. I prezzi di vendita delle cartelle sono fissati in euro 0,50, in euro 1,00, in euro 1,50, ed in euro 3,00 per ciascuna cartella. Le cartelle con prezzo di vendita pari a euro 0,50 sono stampate su fogli contenenti sei cartelle, recanti ciascuna gli elementi di cui all’articolo 3, comma 2, e sono vendibili esclusivamente a fogli interi". La presente disposizione ha efficacia a decorrere dal 1° dicembre 2003.


2.E’ abrogato il comma 2 dell’articolo 4, del decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni.


3.Nell’articolo 7, comma 5, del decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, il numero "1000" è sostituito da "5000".


4.L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 12 del decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "L’eventuale attività  promozionale all’interno della sala non può comunque comportare. - a) l’attribuzione, diretta o indiretta, di premi diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dall’articolo 9, - b) l’alterazione delle modalità  di gioco stabilite dal presente articolo".


5.Nell’articolo 19 (Interconnessione telematica del gioco del Bingo) del decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente comma "1-bis. La connessione telematica tra le sale e l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Aams) è realizzata a cura dell’Amministrazione stessa. I concessionari sono tenuti ad ottemperare, entro il 15 dicembre 2003, agli adempimenti indicati nell’allegato A); in caso di inadempimento, la concessione è sospesa ai sensi dell’articolo 12 della convenzione, con conseguente chiusura della sala fino all’attivazione del collegamento, che deve comunque avvenire entro e non oltre i successivi tre mesi dalla data di adozione del provvedimento di sospensione, pena la revoca della concessione stessa, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 lettera d)".


Roma, 13 ottobre 2003


IL DIRETTORE GENERALE

Giorgio TINO







Allegato A)

1.FASI OPERATIVE


Le fasi operative necessarie per l’attivazione del collegamento telematico si articolano in:


a)Attrezzaggio dei locali della sala;

b)Istallazione degli apparati di rete;

c)Attivazione tecnica del collegamento;

d)Adeguamento del sistema di sala e attivazione funzionale.




2.ADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO


Il Concessionario preliminarmente all’avvio delle fasi operative, deve individuare un proprio referente cui affidare la responsabilità  ed il coordinamento di tutti gli interventi previsti a carico del concessionario stesso e comunicarne il nominativo ed il recapito telefonico all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Direzione centrale Concessioni amministrative - Divisione Gioco Bingo.


Il Concessionario deve effettuare, prima dell’avvio della fase di cui alla lettera b), le attività  di attrezzaggio dei locali, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche, già  comunicate da Aams per tramite dell’Associazione di categoria e delle proprio strutture territoriali.


Il Concessionario deve, inoltre, consentire, l’accesso nei propri locali per l’esecuzione delle attività  previste nelle fasi b), c) e d) nelle date che saranno comunicate da Aams.


Il Concessionario, infine, deve partecipare alla fase, di cui alla lettera d), prendendo atto di tutte le verifiche di corretto funzionamento eseguite.