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CALANTROPIO, 'IMPROBABILE NUOVA NORMA SU TASSAZIONE VINCITE IN CTD ESTERI”
Situazione attuale, prospettive, notizie.
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CALANTROPIO, 'IMPROBABILE NUOVA NORMA SU TASSAZIONE VINCITE IN CTD ESTERI”
Messaggioda scommettitore siracusano » 24/02/2020 - 15:52
CALANTROPIO, 'IMPROBABILE NUOVA NORMA SU TASSAZIONE VINCITE IN CTD ESTERI”
Febbraio 24, 2020 Scritto da Ac
https://www.gioconews.it/scommesse/49-n ... ers-esteri
Il tema delle scommesse nei Ctd e dell'eventuale inserimento delle vincite nella dichiarazione dei redditi continua a tenere banco: riportiamo il parere di Riccardo Calantropio, esperto e consulente di bookmaker.
Per le attuali leggi tributarie italiane, tutte le vincite e i premi devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi, se non sono tassati alla fonte. Non ha subbi, al riguardo, Riccarlo Calantropio: operatore di lunga data e oggi consulente di molti bookmkaer che sul punto offre a GiocoNews.it il suo punto di vista sul tema, sollevato su queste pagine, motivandolo in maniera dettagliata. “In seguito al caso di Cristiano Blanco, in un torneo di poker in Germania – scrive il consulente - c’è stata una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22 ottobre 2014 relativa alle “cause riunite C-344/13 e C-367/13 C. B. e P. P. F. contro Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli”, che ha riguardato il caso specifico di vincite nei casinò fisici esteri, all’interno della Comunità Europea.
I giudici europei hanno ritenuto che la normativa italiana, limitando l’esenzione dall’imposta sul reddito ai percipienti per le sole vincite realizzate in Italia, costituisca una restrizione della libertà di prestazione di servizi in quanto idonea ad ostacolare o rendere meno appetibile, a causa della sua nazionalità, l’attività del prestatore stabilito in altro Stato Membro ove lo stesso renda servizi analoghi a quelli prestati in Italia da prestatori ivi stabiliti.
Parrebbe quindi che il giudice comunitario abbia inteso il principio di libertà di prestazione di servizi nella sua accezione passiva.
Una tale restrizione – rammenta la Corte UE – sarebbe giustificata solo alla luce del perseguimento di obiettivi corrispondenti a motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica di cui all’articolo 52 del Tfue. Nel caso di specie – sostengono i giudici europei – non vi rientrerebbe la prevenzione del riciclaggio, dell’autoriciclaggio di capitali o la necessità di evitare l’ingresso in Italia di capitali privi di origine tracciabile. Non è ammissibile, infatti, per le autorità di uno Stato membro “presumere in maniera generale e senza distinzioni che gli organismi e gli enti stabiliti in un altro Stato membro si dedichino ad attività criminali”. Va, altresì, rilevato che una tale misura risulta sproporzionata rispetto a quanto necessario per la lotta contro il riciclaggio. In seconda battuta, tale diversità di trattamento non consentirebbe nemmeno, nell’ottica della tutela della sanità pubblica, di contrastare efficacemente la ludopatia. Al contrario, l’esenzione accordata ai giocatori sulle vincite realizzate in Italia sortirebbe l’effetto opposto di incoraggiare i consumatori a partecipare al gioco d’azzardo. Solo circa due anni dopo, con la Legge 7.7.2016 n. 122 (legge europea 2015-2016), il parlamento italiano, ha recepito la norma, pena pesanti sanzioni della Comunità Europea:
TASSAZIONE DELLE VINCITE DA GIOCO - Con un’apposita modifica all’art. 69 del TUIR, l’art. 6 della L. 122/2016 ha confermato che costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali; ha previsto, invece, che le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli altri Stati membri dell’Unione europea (UE) o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo (SEE) non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta.
Inoltre, viene abrogata la disposizione (art. 30 co. 7 del DPR 600/73) secondo cui la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell’imposta sugli spettacoli.
LA RATIO DELL’ESENZIONE DELLE VINCITE DA GIOCO - La novità in esame esegue quanto deciso dalle sentenze 22.10.2014 n. C344/13 e C367/13, con le quali la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito l’illegittimità dell’imposizione in Italia delle vincite da giochi di azzardo, conseguite nei casinò di altri Stati membri da parte di soggetti residenti in Italia. In assenza di quanto previsto dalla L. 122/2016, infatti, le vincite realizzate nelle case da gioco sono soggette all’imposta sul reddito e risultano esenti soltanto se vengono realizzate in Italia, in quanto già soggette all’imposta sugli intrattenimenti. Di conseguenza, le vincite conseguite nei casinò esteri (anche quelli situati in Paesi Ue o See) devono essere dichiarate, mentre solo quelle realizzate in casinò italiani vengono escluse dalle imposte sui redditi. Con l’entrata in vigore della L. 122/2016, invece, sono soggette ad imposizione le sole vincite realizzate in casinò situati fuori dall’Unione europea o dallo Spazio economico europeo.
PROBABILITA’ DI NUOVA NORMA SU CTD - Visto il caso precedente, in cui lo stato Italiano è stato “costretto” dalla Comunità Europea a legiferare in accordo alla sentenza della Corte di giustizia europea del 2014, è altamente improbabile che lo faccia spontaneamente, dato che le attuali leggi servono da deterrente che si traduce nella “non diminuzione delle tasse italiane sui giochi”. Chi lo dice o illude gli scommettitori in tal senso, non può essere credibile. Resta solo di intraprendere un lungo contenzioso tributario e giudiziario fino a una nuova pronuncia della Corte europea per questo nuovo caso specifico, perché le sentenze trattano sempre casi specifici, in paesi specifici. In Italia, e altre sentenze della Corte Europea lo hanno condiviso, è valido il nostro sistema concessorio per limitare i punti di gioco, e non lasciare che ne nascono in modo indefinito e incontrollato, specialmente per motivi di ordine pubblico e per il grave fenomeno della ludopatia. E proprio il fattore “ludopatia” fa differire il caso dei casinò fisici esteri della Comunità Europea dal caso dei Ctd fisici su territorio italiano di bookmakers senza concessione. Ultimamente, specialmente in Sicilia, i Ctd stanno proliferando notevolmente, probabilmente per i maggiori utili dei gestori, e perché gli altri concessionari italiani non hanno più molti diritti disponibili.
Non si vede quindi il motivo di agevolare, per questi bookmakers, un trattamento economico privilegiato, non pagando l’imposta unica in Italia, pagando importi molto più ridotti a Malta, e dar loro la possibilità di proliferare senza controllo, aumentando notevolmente la ludopatia.
Del resto, la Stanleybet stessa ha annunciato più volte che avrebbe voluto pagare l’imposta unica dal 2016. Perché non lo fa intanto spontaneamente, risolvendo alla base il problema degli scommettitori, con vincite tassate alla fonte? Nel periodo di transizione delle sanatorie 2015 e 2016 si è operato in questo modo in attesa dell’allacciamento alla Sogei.
Sottolineo, infine, che nel trattare il caso della tassazione delle vincite, occorre evidenziare anche l’aspetto della 'ludopatia' di cui sopra, che rende il caso specifico dei tornei di poker differenti dal nostro caso delle scommesse”.
Febbraio 24, 2020 Scritto da Ac
https://www.gioconews.it/scommesse/49-n ... ers-esteri
Il tema delle scommesse nei Ctd e dell'eventuale inserimento delle vincite nella dichiarazione dei redditi continua a tenere banco: riportiamo il parere di Riccardo Calantropio, esperto e consulente di bookmaker.
Per le attuali leggi tributarie italiane, tutte le vincite e i premi devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi, se non sono tassati alla fonte. Non ha subbi, al riguardo, Riccarlo Calantropio: operatore di lunga data e oggi consulente di molti bookmkaer che sul punto offre a GiocoNews.it il suo punto di vista sul tema, sollevato su queste pagine, motivandolo in maniera dettagliata. “In seguito al caso di Cristiano Blanco, in un torneo di poker in Germania – scrive il consulente - c’è stata una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22 ottobre 2014 relativa alle “cause riunite C-344/13 e C-367/13 C. B. e P. P. F. contro Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli”, che ha riguardato il caso specifico di vincite nei casinò fisici esteri, all’interno della Comunità Europea.
I giudici europei hanno ritenuto che la normativa italiana, limitando l’esenzione dall’imposta sul reddito ai percipienti per le sole vincite realizzate in Italia, costituisca una restrizione della libertà di prestazione di servizi in quanto idonea ad ostacolare o rendere meno appetibile, a causa della sua nazionalità, l’attività del prestatore stabilito in altro Stato Membro ove lo stesso renda servizi analoghi a quelli prestati in Italia da prestatori ivi stabiliti.
Parrebbe quindi che il giudice comunitario abbia inteso il principio di libertà di prestazione di servizi nella sua accezione passiva.
Una tale restrizione – rammenta la Corte UE – sarebbe giustificata solo alla luce del perseguimento di obiettivi corrispondenti a motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica di cui all’articolo 52 del Tfue. Nel caso di specie – sostengono i giudici europei – non vi rientrerebbe la prevenzione del riciclaggio, dell’autoriciclaggio di capitali o la necessità di evitare l’ingresso in Italia di capitali privi di origine tracciabile. Non è ammissibile, infatti, per le autorità di uno Stato membro “presumere in maniera generale e senza distinzioni che gli organismi e gli enti stabiliti in un altro Stato membro si dedichino ad attività criminali”. Va, altresì, rilevato che una tale misura risulta sproporzionata rispetto a quanto necessario per la lotta contro il riciclaggio. In seconda battuta, tale diversità di trattamento non consentirebbe nemmeno, nell’ottica della tutela della sanità pubblica, di contrastare efficacemente la ludopatia. Al contrario, l’esenzione accordata ai giocatori sulle vincite realizzate in Italia sortirebbe l’effetto opposto di incoraggiare i consumatori a partecipare al gioco d’azzardo. Solo circa due anni dopo, con la Legge 7.7.2016 n. 122 (legge europea 2015-2016), il parlamento italiano, ha recepito la norma, pena pesanti sanzioni della Comunità Europea:
TASSAZIONE DELLE VINCITE DA GIOCO - Con un’apposita modifica all’art. 69 del TUIR, l’art. 6 della L. 122/2016 ha confermato che costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali; ha previsto, invece, che le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli altri Stati membri dell’Unione europea (UE) o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo (SEE) non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta.
Inoltre, viene abrogata la disposizione (art. 30 co. 7 del DPR 600/73) secondo cui la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell’imposta sugli spettacoli.
LA RATIO DELL’ESENZIONE DELLE VINCITE DA GIOCO - La novità in esame esegue quanto deciso dalle sentenze 22.10.2014 n. C344/13 e C367/13, con le quali la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito l’illegittimità dell’imposizione in Italia delle vincite da giochi di azzardo, conseguite nei casinò di altri Stati membri da parte di soggetti residenti in Italia. In assenza di quanto previsto dalla L. 122/2016, infatti, le vincite realizzate nelle case da gioco sono soggette all’imposta sul reddito e risultano esenti soltanto se vengono realizzate in Italia, in quanto già soggette all’imposta sugli intrattenimenti. Di conseguenza, le vincite conseguite nei casinò esteri (anche quelli situati in Paesi Ue o See) devono essere dichiarate, mentre solo quelle realizzate in casinò italiani vengono escluse dalle imposte sui redditi. Con l’entrata in vigore della L. 122/2016, invece, sono soggette ad imposizione le sole vincite realizzate in casinò situati fuori dall’Unione europea o dallo Spazio economico europeo.
PROBABILITA’ DI NUOVA NORMA SU CTD - Visto il caso precedente, in cui lo stato Italiano è stato “costretto” dalla Comunità Europea a legiferare in accordo alla sentenza della Corte di giustizia europea del 2014, è altamente improbabile che lo faccia spontaneamente, dato che le attuali leggi servono da deterrente che si traduce nella “non diminuzione delle tasse italiane sui giochi”. Chi lo dice o illude gli scommettitori in tal senso, non può essere credibile. Resta solo di intraprendere un lungo contenzioso tributario e giudiziario fino a una nuova pronuncia della Corte europea per questo nuovo caso specifico, perché le sentenze trattano sempre casi specifici, in paesi specifici. In Italia, e altre sentenze della Corte Europea lo hanno condiviso, è valido il nostro sistema concessorio per limitare i punti di gioco, e non lasciare che ne nascono in modo indefinito e incontrollato, specialmente per motivi di ordine pubblico e per il grave fenomeno della ludopatia. E proprio il fattore “ludopatia” fa differire il caso dei casinò fisici esteri della Comunità Europea dal caso dei Ctd fisici su territorio italiano di bookmakers senza concessione. Ultimamente, specialmente in Sicilia, i Ctd stanno proliferando notevolmente, probabilmente per i maggiori utili dei gestori, e perché gli altri concessionari italiani non hanno più molti diritti disponibili.
Non si vede quindi il motivo di agevolare, per questi bookmakers, un trattamento economico privilegiato, non pagando l’imposta unica in Italia, pagando importi molto più ridotti a Malta, e dar loro la possibilità di proliferare senza controllo, aumentando notevolmente la ludopatia.
Del resto, la Stanleybet stessa ha annunciato più volte che avrebbe voluto pagare l’imposta unica dal 2016. Perché non lo fa intanto spontaneamente, risolvendo alla base il problema degli scommettitori, con vincite tassate alla fonte? Nel periodo di transizione delle sanatorie 2015 e 2016 si è operato in questo modo in attesa dell’allacciamento alla Sogei.
Sottolineo, infine, che nel trattare il caso della tassazione delle vincite, occorre evidenziare anche l’aspetto della 'ludopatia' di cui sopra, che rende il caso specifico dei tornei di poker differenti dal nostro caso delle scommesse”.
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Re: CALANTROPIO, 'IMPROBABILE NUOVA NORMA SU TASSAZIONE VINCITE IN CTD ESTERI”
Messaggioda scommettitore siracusano » 24/02/2020 - 16:04
Oltre al parere sull'argomento del direttore di GiocoNew, Alessio Crisantemi:
viewtopic.php?f=1&t=64879
dell'avvocato Daniela Agnello:
viewtopic.php?f=1&t=64875
Questo è il mio parere, riportato sempre su GiocoNews.
Probabilmente seguiranno su GiocoNews altri pareri di studi legali ed esperti del settore "Giochi e Scommesse".
viewtopic.php?f=1&t=64879
dell'avvocato Daniela Agnello:
viewtopic.php?f=1&t=64875
Questo è il mio parere, riportato sempre su GiocoNews.
Probabilmente seguiranno su GiocoNews altri pareri di studi legali ed esperti del settore "Giochi e Scommesse".
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