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COSA POTREBBE DECIDERE la CJEU sui tre quesiti posti dalla Commissione Tributaria di Parma per l’imposta Unica?
Situazione attuale, prospettive, notizie.
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COSA POTREBBE DECIDERE la CJEU sui tre quesiti posti dalla Commissione Tributaria di Parma per l’imposta Unica?
Messaggioda advocatus » 29/01/2020 - 09:27
COSA POTREBBE DECIDERE la CJEU sui tre quesiti posti dalla Commissione Tributaria di Parma per l’imposta Unica?
Intanto facciamo chiarezza e informazione su quali sono questi tre quesiti:
La Corte di Giustizia Europea dovrà decidere su richiesta della Commissione Provinciale di Parma su tre quesiti (ovvero di un primo quesito e in subordine di altri due):
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 88&from=EN
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia) il 14 dicembre 2018 — Stanleyparma Sas, Stanleybet Malta Ltd / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna — SOT Parma
(Causa C-788/18)
(2019/C 112/29)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria provinciale di Parma
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Stanleyparma Sas, Stanleybet Malta Ltd
Resistente: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna — SOT Parma
Questioni pregiudiziali
1) Se gli artt. 56, 57 e 52 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, di cui, in particolare, alle sentenze Gambelli (causa C-243/01), Placanica (causa C-338/04), Costa e Cifone (cause riunite C-72/10 e C-77/10), e Laezza (causa C-375/14), e in materia di discriminazione fiscale, di cui, in particolare, alle sentenze Lindman (causa C-42/02), Commissione c. Spagna (causa C-l53/08), e Blanco e Fabretti (cause riunite C-344/13 e C-367/13), ed i principi di diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l’assoggettamento all’Imposta Unica sulle Scommesse e Concorsi Pronostici di cui agli artt. 1-3 del D. Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall’art. 1, co. 66, lett. b), della Legge di Stabilità 2011, degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell’Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet Malta Ltd, ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali.
2) Se gli artt. 56, 57 e 52 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, di cui, in particolare, alle sentenze Gambelli (causa C-243/01), Placanica (causa C-338/04), Costa e Cifone (cause riunite C-72/10 e C-77/10), e Laezza (causa C-375/14), e in materia di discriminazione fiscale, di cui, in particolare, alle sentenze Lindman (causa C-42/02), Commissione c. Spagna (causa C-153/08), e Blanco e Fabretti (cause riunite C-344/13 e 367/13), ed i principi di diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, del 23.01.2018, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l’assoggettamento all’Imposta Unica sulle Scommesse e Concorsi Pronostici di cui agli artt. 1-3 del D. Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall’art. 1, co. 66, lett. b), della Legge di Stabilità 2011, dei soli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell’Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet Malta Ltd, e non anche degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa concessionari statali, che svolgono la medesima attività.
3) Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018, ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014 che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell’Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet Malta Ltd., ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali, il pagamento dell’Imposta Unica sulle scommesse di cui al D. Lgs. 504/1998 su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento
Nel frattempo, però, c’è stata la sentenza della Corte Costituzionale Italiana:
http://www.giurcost.org/decisioni/2018/0027s-18.html
l’imposta unica è sempre dovuta, anche in assenza di concessione, ma solo per gli anni a partire dal 2011.
E più recentemente da una intervista al CEO, Giovanni Garrisi, della Stanleybet, si legge:
https://www.agipronews.it/attualit%C3%A ... -id.159875
Nelle ultime interviste, ci aveva riferito di contatti istituzionali finalizzati a trovare una soluzione definitiva al “caso-Stanleybet”. Ci sono stati sviluppi?
Consideri che avvocati difensori delle posizioni di Stanley e dei CTD e funzionari ADM si incontrano quasi ogni giorno, dinanzi alle commissioni tributarie, per discutere della questione dell’imposta unica, e hanno cercato la via per comprendersi e rispettarsi. Non posso dire che al momento ci siano novità o sviluppi, tranne il fatto che tutti aspettiamo le decisioni della Corte di Giustizia e i chiarimenti che essa fornirà. Sono consapevole, tuttavia, che la sentenza della Corte potrebbe non essere a favore né dell’uno né dell’altro. Credo allora che, di fronte alla prospettiva di molti altri anni di contenzioso, sia noi che le Autorità Italiane dovremmo essere ben lieti di trovare una soluzione che, effettivamente, stiamo cercando. Per il resto, mi consenta di mantenere un doveroso riserbo.
Da quanto sopra, è abbastanza probabile che la CJEU valuti positivamente solo il terzo quesito e rimandi al Giudice Italiano la RIDETERMINAZIONE delle Imposte ricalcolate in linea con quelle che pagano i Concessionari dei Monopoli di Stato.
Semplice a dirsi, ma abbastanza complesso nel farlo, visto che la Stanleybet non ha mai fornito i dati ufficiali delle scommesse, come fanno i concessionari collegati alla SOGEI, e la recente variazione del calcolo dell’imposta unica retail, sull’utile del 20% lordo e non più sull’imponibile del volume delle scommesse.
Da qui dei probabili nuovi importi forfettari medi, che saranno molto probabilmente contestati, con lungaggini burocratiche e legali, anche di diversi anni.
Per questo la proposta di Ferrauto contenuta nel terzo articolo di CIFONEWS:
“Da valutare anche una richiesta di danni alla Stanleybet, previa analisi del contratto in essere, se non verserà autonomamente l’imposta unica prevista, come fa, ad esempio, la BetN1, ma con modalità verificabili dai Monopoli di Stato, come, ad esempio, la registrazione di tutte le scommesse in un server a loro accessibile, così da togliere ai singoli gestori ogni responsabilità.”
non è molto facile, anche se possibile, che venga accolta dalla Stanleybet, perché costituirebbe un importante precedente, e abbrevierebbe di molto i tempi.
E i gestori dei CTD Stanleybet dovrebbero continuare ad avere questa pesante “Spada di Damocle” pendente sulle loro teste?
Non sarebbe meglio rescindere il contratto e richiedere, se ci saranno i presupposti, anche un equo risarcimento danni?
La Stanleybet parteciperà sicuramente al prossimo bando, con questo probabile contenzioso, o preferirà farlo con una società terza, anche acquisendo, in tutto o in parte, una Concessionaria dei Monopoli già esistete?
Domande che mi sono state poste da diversi gestori. Qualcuno potrebbe rispondere in merito?
Intanto facciamo chiarezza e informazione su quali sono questi tre quesiti:
La Corte di Giustizia Europea dovrà decidere su richiesta della Commissione Provinciale di Parma su tre quesiti (ovvero di un primo quesito e in subordine di altri due):
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 88&from=EN
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia) il 14 dicembre 2018 — Stanleyparma Sas, Stanleybet Malta Ltd / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna — SOT Parma
(Causa C-788/18)
(2019/C 112/29)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria provinciale di Parma
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Stanleyparma Sas, Stanleybet Malta Ltd
Resistente: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna — SOT Parma
Questioni pregiudiziali
1) Se gli artt. 56, 57 e 52 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, di cui, in particolare, alle sentenze Gambelli (causa C-243/01), Placanica (causa C-338/04), Costa e Cifone (cause riunite C-72/10 e C-77/10), e Laezza (causa C-375/14), e in materia di discriminazione fiscale, di cui, in particolare, alle sentenze Lindman (causa C-42/02), Commissione c. Spagna (causa C-l53/08), e Blanco e Fabretti (cause riunite C-344/13 e C-367/13), ed i principi di diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l’assoggettamento all’Imposta Unica sulle Scommesse e Concorsi Pronostici di cui agli artt. 1-3 del D. Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall’art. 1, co. 66, lett. b), della Legge di Stabilità 2011, degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell’Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet Malta Ltd, ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali.
2) Se gli artt. 56, 57 e 52 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, di cui, in particolare, alle sentenze Gambelli (causa C-243/01), Placanica (causa C-338/04), Costa e Cifone (cause riunite C-72/10 e C-77/10), e Laezza (causa C-375/14), e in materia di discriminazione fiscale, di cui, in particolare, alle sentenze Lindman (causa C-42/02), Commissione c. Spagna (causa C-153/08), e Blanco e Fabretti (cause riunite C-344/13 e 367/13), ed i principi di diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, del 23.01.2018, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l’assoggettamento all’Imposta Unica sulle Scommesse e Concorsi Pronostici di cui agli artt. 1-3 del D. Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall’art. 1, co. 66, lett. b), della Legge di Stabilità 2011, dei soli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell’Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet Malta Ltd, e non anche degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa concessionari statali, che svolgono la medesima attività.
3) Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018, ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014 che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell’Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet Malta Ltd., ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali, il pagamento dell’Imposta Unica sulle scommesse di cui al D. Lgs. 504/1998 su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento
Nel frattempo, però, c’è stata la sentenza della Corte Costituzionale Italiana:
http://www.giurcost.org/decisioni/2018/0027s-18.html
l’imposta unica è sempre dovuta, anche in assenza di concessione, ma solo per gli anni a partire dal 2011.
E più recentemente da una intervista al CEO, Giovanni Garrisi, della Stanleybet, si legge:
https://www.agipronews.it/attualit%C3%A ... -id.159875
Nelle ultime interviste, ci aveva riferito di contatti istituzionali finalizzati a trovare una soluzione definitiva al “caso-Stanleybet”. Ci sono stati sviluppi?
Consideri che avvocati difensori delle posizioni di Stanley e dei CTD e funzionari ADM si incontrano quasi ogni giorno, dinanzi alle commissioni tributarie, per discutere della questione dell’imposta unica, e hanno cercato la via per comprendersi e rispettarsi. Non posso dire che al momento ci siano novità o sviluppi, tranne il fatto che tutti aspettiamo le decisioni della Corte di Giustizia e i chiarimenti che essa fornirà. Sono consapevole, tuttavia, che la sentenza della Corte potrebbe non essere a favore né dell’uno né dell’altro. Credo allora che, di fronte alla prospettiva di molti altri anni di contenzioso, sia noi che le Autorità Italiane dovremmo essere ben lieti di trovare una soluzione che, effettivamente, stiamo cercando. Per il resto, mi consenta di mantenere un doveroso riserbo.
Da quanto sopra, è abbastanza probabile che la CJEU valuti positivamente solo il terzo quesito e rimandi al Giudice Italiano la RIDETERMINAZIONE delle Imposte ricalcolate in linea con quelle che pagano i Concessionari dei Monopoli di Stato.
Semplice a dirsi, ma abbastanza complesso nel farlo, visto che la Stanleybet non ha mai fornito i dati ufficiali delle scommesse, come fanno i concessionari collegati alla SOGEI, e la recente variazione del calcolo dell’imposta unica retail, sull’utile del 20% lordo e non più sull’imponibile del volume delle scommesse.
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“Da valutare anche una richiesta di danni alla Stanleybet, previa analisi del contratto in essere, se non verserà autonomamente l’imposta unica prevista, come fa, ad esempio, la BetN1, ma con modalità verificabili dai Monopoli di Stato, come, ad esempio, la registrazione di tutte le scommesse in un server a loro accessibile, così da togliere ai singoli gestori ogni responsabilità.”
non è molto facile, anche se possibile, che venga accolta dalla Stanleybet, perché costituirebbe un importante precedente, e abbrevierebbe di molto i tempi.
E i gestori dei CTD Stanleybet dovrebbero continuare ad avere questa pesante “Spada di Damocle” pendente sulle loro teste?
Non sarebbe meglio rescindere il contratto e richiedere, se ci saranno i presupposti, anche un equo risarcimento danni?
La Stanleybet parteciperà sicuramente al prossimo bando, con questo probabile contenzioso, o preferirà farlo con una società terza, anche acquisendo, in tutto o in parte, una Concessionaria dei Monopoli già esistete?
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