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SICILIA, ARICÒ: 'REGOLAMENTARE IL GIOCO MA TUTELARE LE ATTIVITÀ LEGALI'
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SICILIA, ARICÒ: 'REGOLAMENTARE IL GIOCO MA TUTELARE LE ATTIVITÀ LEGALI'
Messaggioda scommettitore siracusano » 28/01/2020 - 16:58
SICILIA, ARICÒ: 'REGOLAMENTARE IL GIOCO MA TUTELARE LE ATTIVITÀ LEGALI'
Gennaio 28, 2020
https://www.gioconews.it/politica-gener ... ita-legali
Incardinato all'Assemblea siciliana il Ddl di Alessandro Aricò che definisce la distribuzione di sale gioco e scommesse, tutelando quelle esistenti ed obbligando i Comuni ad adeguare i regolamenti vigenti.
Poteri d'intervento ben definiti per i Comuni, ma nessun "effetto espulsivo" delle attività di gioco, tantomeno retroattivo. Con l'obbligo di adeguare e/o integrare i regolamenti comunali esistenti entro e non oltre 90 giorni decorrenti dalla pubblicazione della normativa in Gazzetta ufficiale.
Sono alcuni degli obiettivi del disegno di legge "Regolamento e disposizioni sulla distribuzione delle sale gioco e sale scommesse sul territorio della Regione siciliana come contrasto al Dga (disturbo da gioco d'azzardo)" presentato oggi, 28 gennaio, all'Assemblea regionale siciliana per essere incardinato e quindi trasmesso alla commissione competente per l'esame, dove forse potrebbe essere accorpato all'altra proposta sul tema elaborata negli scorsi mesi.
Nel testo, che Gioconews.it ha potuto visualizzare in anteprima e vede come primo firmatario Alessandrò Aricò, capogruppo all'Ars Sicilia di Diventerà bellissima (gruppo parlamentare che ha sostenuto l'elezione dell'attuale governatore, Nello Musumeci), figurano innanzitutto un distanziometro di 300 metri – che vede fra i "luoghi sensibili" istituti scolastici, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale; giovanili, sportivi e ricreativi, strutture residenziali o semi-residenziali pubbliche o private operanti in ambito sanitario o socio-sanitario ed eventuali ulteriori luoghi individuati dai Comuni – e la possibilità per gli Enti locali di definire "gli orari di chiusura continuativa delle attività" (per 9 ore giornaliere di cui 7 ore consecutive nella fascia dalle 3 alle 10 e 2 ore nella fascia dalle 12.30 alle 14.30 per bar tabacchi e simili; per 8 ore giornaliere, dalle 2 alle 10, per i punti specializzati per i quali è vietato l'ingresso ai minori).
Un altro pilastro è la possibilità per le amministrazioni locali di "contingentare il numero delle sale da gioco esistenti sul proprio territorio", ma senza alcun effetto retroattivo per garantire la salvaguardia di quelle già autorizzate.
Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività, si legge nella proposta, "non sono applicabili alle attività già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che le stesse siano dotate o si dotino, entro 240 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di: possibilità di accesso selettivo all'offerta di gioco, con identificazione della maggiore età secondo le modalità previste dalla legge; videosorveglianza dell'area di gioco nel rispetto della normativa vigente; modalità di comunicazione al pubblico esclusivamente informativa dei prodotti di gioco e priva di messaggi di induzione al consumo di gioco; certificazione, a partire dal primo anno successivo alla loro attivazione della partecipazione dei titolari delle attività regolate dalla presente legge e del personale ai corsi di formazione di cui all'art. 7.
Il trasferimento di sede delle attività regolate dalla presente legge è sottoposto alla disciplina delle distanze di cui al comma l. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere autorizzate nel territorio regionale nuove attività di cui all'art. 2 in locali aventi una superficie destinata all'offerta di gioco pubblico inferiore a 50 metri quadri, salva diversa regolamentazione del ministero per l'Economia e le finanze nell'esercizio delle sue funzioni.
Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività di gioco non si applicano altresì agli esercizi già titolari di concessioni statali ai sensi della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) a condizione che gli apparecchi per il gioco siano collocati nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo di videocamere di sorveglianza".
Parimenti importante il ruolo della Regione, chiamata ad istituire "appositi corsi di formazione e aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare" a favorire "le iniziative delle associazioni di categoria dei concessionari e degli esercenti i giochi pubblici che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizzi e li obblighi alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori secondo specifici protocolli definiti dalle Asl e dai Comuni".
La relazione di accompagnamento alla proposta ricorda che "la Sicilia è una delle poche regioni d'Italia a non avere una norma che, per contrastare il dilagante fenomeno del Dga, stabilisca quali siano i parametri per la dislocazione sul territorio regionale delle sale gioco, sale scommesse e/o attività commerciali con all'interno apparecchi che consentono vincite in denaro. Attualmente, le norme nazionali vigenti lasciano ampi spazi discrezionali alle amministrazioni comunali. Questo causa notevoli differenze tra gli interventi presi, in quanto ogni Comune ha introdotto misure di tutela diverse (orari, distanze dai luoghi sensibili, limitazioni all'apertura di nuove sale dove è svolta l'attività di gioco). Solo per citare un esempio, in Campania si sono creati dei flussi di 'turismo di gioco' tra Comuni confinanti che avevano limitazioni diverse. Appare evidente che tale realistica possibilità metterebbe a serio rischio la prosecuzione delle legittime attività di raccolta dei giochi pubblici in concessione, con gravi e rilevanti ripercussioni sia sul contrasto al gioco illegale che sui livelli occupazionali regionali rientranti a pieno titolo tra le attività lecite".
A leggere tutto questo c'è da pensare che a volte "arrivare ultimi" può essere utile ad approfondire al meglio la materia e a compiere scelte più ponderate, magari dopo aver aver davvero ascoltato le istanze del settore.
Gennaio 28, 2020
https://www.gioconews.it/politica-gener ... ita-legali
Incardinato all'Assemblea siciliana il Ddl di Alessandro Aricò che definisce la distribuzione di sale gioco e scommesse, tutelando quelle esistenti ed obbligando i Comuni ad adeguare i regolamenti vigenti.
Poteri d'intervento ben definiti per i Comuni, ma nessun "effetto espulsivo" delle attività di gioco, tantomeno retroattivo. Con l'obbligo di adeguare e/o integrare i regolamenti comunali esistenti entro e non oltre 90 giorni decorrenti dalla pubblicazione della normativa in Gazzetta ufficiale.
Sono alcuni degli obiettivi del disegno di legge "Regolamento e disposizioni sulla distribuzione delle sale gioco e sale scommesse sul territorio della Regione siciliana come contrasto al Dga (disturbo da gioco d'azzardo)" presentato oggi, 28 gennaio, all'Assemblea regionale siciliana per essere incardinato e quindi trasmesso alla commissione competente per l'esame, dove forse potrebbe essere accorpato all'altra proposta sul tema elaborata negli scorsi mesi.
Nel testo, che Gioconews.it ha potuto visualizzare in anteprima e vede come primo firmatario Alessandrò Aricò, capogruppo all'Ars Sicilia di Diventerà bellissima (gruppo parlamentare che ha sostenuto l'elezione dell'attuale governatore, Nello Musumeci), figurano innanzitutto un distanziometro di 300 metri – che vede fra i "luoghi sensibili" istituti scolastici, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale; giovanili, sportivi e ricreativi, strutture residenziali o semi-residenziali pubbliche o private operanti in ambito sanitario o socio-sanitario ed eventuali ulteriori luoghi individuati dai Comuni – e la possibilità per gli Enti locali di definire "gli orari di chiusura continuativa delle attività" (per 9 ore giornaliere di cui 7 ore consecutive nella fascia dalle 3 alle 10 e 2 ore nella fascia dalle 12.30 alle 14.30 per bar tabacchi e simili; per 8 ore giornaliere, dalle 2 alle 10, per i punti specializzati per i quali è vietato l'ingresso ai minori).
Un altro pilastro è la possibilità per le amministrazioni locali di "contingentare il numero delle sale da gioco esistenti sul proprio territorio", ma senza alcun effetto retroattivo per garantire la salvaguardia di quelle già autorizzate.
Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività, si legge nella proposta, "non sono applicabili alle attività già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che le stesse siano dotate o si dotino, entro 240 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di: possibilità di accesso selettivo all'offerta di gioco, con identificazione della maggiore età secondo le modalità previste dalla legge; videosorveglianza dell'area di gioco nel rispetto della normativa vigente; modalità di comunicazione al pubblico esclusivamente informativa dei prodotti di gioco e priva di messaggi di induzione al consumo di gioco; certificazione, a partire dal primo anno successivo alla loro attivazione della partecipazione dei titolari delle attività regolate dalla presente legge e del personale ai corsi di formazione di cui all'art. 7.
Il trasferimento di sede delle attività regolate dalla presente legge è sottoposto alla disciplina delle distanze di cui al comma l. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere autorizzate nel territorio regionale nuove attività di cui all'art. 2 in locali aventi una superficie destinata all'offerta di gioco pubblico inferiore a 50 metri quadri, salva diversa regolamentazione del ministero per l'Economia e le finanze nell'esercizio delle sue funzioni.
Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività di gioco non si applicano altresì agli esercizi già titolari di concessioni statali ai sensi della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) a condizione che gli apparecchi per il gioco siano collocati nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo di videocamere di sorveglianza".
Parimenti importante il ruolo della Regione, chiamata ad istituire "appositi corsi di formazione e aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare" a favorire "le iniziative delle associazioni di categoria dei concessionari e degli esercenti i giochi pubblici che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizzi e li obblighi alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori secondo specifici protocolli definiti dalle Asl e dai Comuni".
La relazione di accompagnamento alla proposta ricorda che "la Sicilia è una delle poche regioni d'Italia a non avere una norma che, per contrastare il dilagante fenomeno del Dga, stabilisca quali siano i parametri per la dislocazione sul territorio regionale delle sale gioco, sale scommesse e/o attività commerciali con all'interno apparecchi che consentono vincite in denaro. Attualmente, le norme nazionali vigenti lasciano ampi spazi discrezionali alle amministrazioni comunali. Questo causa notevoli differenze tra gli interventi presi, in quanto ogni Comune ha introdotto misure di tutela diverse (orari, distanze dai luoghi sensibili, limitazioni all'apertura di nuove sale dove è svolta l'attività di gioco). Solo per citare un esempio, in Campania si sono creati dei flussi di 'turismo di gioco' tra Comuni confinanti che avevano limitazioni diverse. Appare evidente che tale realistica possibilità metterebbe a serio rischio la prosecuzione delle legittime attività di raccolta dei giochi pubblici in concessione, con gravi e rilevanti ripercussioni sia sul contrasto al gioco illegale che sui livelli occupazionali regionali rientranti a pieno titolo tra le attività lecite".
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