Scommesse, Cassazione: punti di commercializzazione, l'esercente che raccoglie gioco commette reatoROMA - Il gestore di un centro commercializzazione di ricariche gioco non può riscuotere le somme puntate dagli scommettitori, né aprire conti online, o commette il reato di intermediazione. È quanto ribadisce la Corte di Cassazione nella sentenza che conferma la condanna per raccolta abusiva nei confronti di un esercente in provincia di Lecce. L'imputato, gestore di un centro di commercializzazione, era stato condannato dalla Corte d'Appello salentina per aver accettato scommesse senza la necessaria licenza di polizia. È proprio il ricorso dell'esercente, scrive la Cassazione, «a dare atto del fatto che in base al contratto stipulato» con il bookmaker di riferimento «ed avente ad oggetto l'affidamento dell'attività di commercializzazione di ricariche e di distribuzione dello schema del contratto di gioco l'imputato aveva come compito anche quello di aprire i conti gioco online e di procedere alla relativa ricarica riscuotendo a tale titolo le somme versate dagli utenti». Nella sentenza del tribunale leccese è stato inoltre sottolineato «come nel locale fosse presente un computer a disposizione del pubblico per le giocate» e come l'imputato svolgesse «attività di promozione delle scommesse, ricevendo anche "una provvista a percentuale" sulle stesse». I giudici di appello, conclude la Cassazione, hanno quindi correttamente valutato l'operato dell'esercente come «un'attività di mediazione di carattere penalmente rilevante». LL/Agipro
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