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Pubblicato parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sul bando per le scommesse
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- scommettitore siracusano
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Pubblicato parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sul bando per le scommesse
Messaggioda scommettitore siracusano » 23/07/2019 - 16:19
Pubblicato parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sul bando per le scommesse, tetto massimo all’assegnazione dei diritti sotto la lente.
https://www.gioconews.it/scommesse/66-g ... ai-diritti
Si torna a parlare della gara per le concessioni delle scommesse previsto dalla legge di Stabilità 2016 in un parere pubblicato sul bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, emesso su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
"Con la gara in oggetto si andrà a definire l’assetto dell’attività di commercializzazione e raccolta dei giochi a base sport, in relazione al periodo di vigenza delle nuove concessioni (nove anni). L’attribuzione di tutti o della più ampia parte dei diritti ad un unico operatore, per un lungo periodo di tempo potrebbe quindi riverberarsi negativamente sulla concorrenza nel mercato e, di conseguenza, sulla qualità, varietà e sui prezzi del servizio offerto, anche con riguardo alle quota di vincite riconosciute ai consumatori.
L’attuale struttura dell’offerta dei giochi a base sport, caratterizzata dalla presenza di cinque grandi operatori e da numerosi piccoli operatori, appare tuttavia rendere remoto il paventato rischio di una concentrazione dei diritti in capo a un operatore e, pertanto, è preferibile che sia la competizione in sede di gara a determinare l’assetto dell’offerta nel mercato", rimarca il presidente di Agcm, Gabriella Muscolo, nel parere, datato 5 agosto 2016 anche se pubblicato nel bollettino del 22 luglio 2019.
"La previsione di un tetto massimo all’assegnazione dei diritti, addirittura distinto per tipologia di punto vendita, finirebbe inoltre per distorcere i meccanismi della gara, non consentendo che tramite la medesima procedura competitiva siano effettivamente selezionati i soggetti più efficienti e determinata la scala ottimale di attività delle imprese. Si consideri, poi, che il prospettato tetto nell’ordine del 15/20 percento, dimensionato proprio sulla attuale quota dei primi cinque operatori attivi nella commercializzazione dei giochi a base sport, rischierebbe di favorire il mantenimento dello status quo e il rilassamento della concorrenza tra i primi cinque operatori in sede di gara.
L’Autorità prende, inoltre, atto delle previsioni relative alle caratteristiche tecniche dei fornitori dei servizi di connettività, di cui alla comunicazione trasmessa in data 28 luglio 2016, secondo le quali il servizio di connettività potrà essere fornito, oltre che dalle imprese concessionarie, anche da altri operatori, nel rispetto delle caratteristiche tecnologiche e di sicurezza di cui alle regole tecniche individuate nella documentazione di gara", si legge ancora nel testo.
Al fine di favorire la più ampia partecipazione in sede di gara, "l’Autorità invita inoltre codesta Agenzia (Adm, Ndr) a intervenire, in forza dei poteri di vigilanza e controllo a lei attribuiti, affinché siano risolte le criticità delle previsioni contrattuali in materia di durata e rinnovo presenti nei vigenti contratti tra i concessionari e i gestori dei negozi dei giochi a base sport, che non risultino conformi alle disposizioni di cui all’art. 15, comma 1, lettera b), delle attuali convenzioni; nonché ad attivarsi al fine di evitare che tali criticità siano replicate a seguito della futura gara.
Tali previsioni contrattuali, infatti, estendendo la durata del rapporto contrattuale tra concessionario e gestore oltre il periodo di vigenza della attuale concessione, rischiano sia di impedire la partecipazione alla procedura concorsuale di un elevato numero di gestori in grado potenzialmente di esercitare, al margine, una concorrenza anche sensibile in sede di gara, sia di ostacolare la mobilità dei gestori a valle della gara.
Al riguardo si fa presente che è pervenuta all’Autorità una segnalazione nella quale si dà conto della presenza di tali criticità nei rapporti contrattuali tra Snai Spa e i gestori dei negozi cui la stessa ha affidato la commercializzazione dei giochi a base sport".
In fondo al testo si legge l'indicazione che vincola la pubblicazione del parere "successivamente alla pubblicazione del bando di gara".
Di tale bando, al momento, si sono perse le tracce dopo che il Consiglio di Stato, ad aprile, nel parere interlocutorio inviato al ministero dell'Economia e delle finanze ha rilevato che nella sua formulazione non sono state considerate la "questione territoriale" e l'intesa raggiunta in Conferenza unificata del 2017.
LA RICHIESTA DI PARERE – Adm aveva richiesto un parere in merito alla “necessità/opportunità” di stabilire, in sede di predisposizione del bando di gara di cui all’art. 1, comma 932 della legge n. 208/2015, un limite al numero massimo dei diritti da assegnare a ciascuna società (o gruppi societario) “pari al 20 percento di quelli relativi ai negozi ed al 15 percento di quelli relativi a “corner”, al fine di consentire ad un più ampio numero di operatori la possibilità di aggiudicarsi un certo numero di diritti nel rispetto del principio della libera concorrenza ed evitare la creazione di possibili posizioni dominanti”.
https://www.gioconews.it/scommesse/66-g ... ai-diritti
Si torna a parlare della gara per le concessioni delle scommesse previsto dalla legge di Stabilità 2016 in un parere pubblicato sul bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, emesso su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
"Con la gara in oggetto si andrà a definire l’assetto dell’attività di commercializzazione e raccolta dei giochi a base sport, in relazione al periodo di vigenza delle nuove concessioni (nove anni). L’attribuzione di tutti o della più ampia parte dei diritti ad un unico operatore, per un lungo periodo di tempo potrebbe quindi riverberarsi negativamente sulla concorrenza nel mercato e, di conseguenza, sulla qualità, varietà e sui prezzi del servizio offerto, anche con riguardo alle quota di vincite riconosciute ai consumatori.
L’attuale struttura dell’offerta dei giochi a base sport, caratterizzata dalla presenza di cinque grandi operatori e da numerosi piccoli operatori, appare tuttavia rendere remoto il paventato rischio di una concentrazione dei diritti in capo a un operatore e, pertanto, è preferibile che sia la competizione in sede di gara a determinare l’assetto dell’offerta nel mercato", rimarca il presidente di Agcm, Gabriella Muscolo, nel parere, datato 5 agosto 2016 anche se pubblicato nel bollettino del 22 luglio 2019.
"La previsione di un tetto massimo all’assegnazione dei diritti, addirittura distinto per tipologia di punto vendita, finirebbe inoltre per distorcere i meccanismi della gara, non consentendo che tramite la medesima procedura competitiva siano effettivamente selezionati i soggetti più efficienti e determinata la scala ottimale di attività delle imprese. Si consideri, poi, che il prospettato tetto nell’ordine del 15/20 percento, dimensionato proprio sulla attuale quota dei primi cinque operatori attivi nella commercializzazione dei giochi a base sport, rischierebbe di favorire il mantenimento dello status quo e il rilassamento della concorrenza tra i primi cinque operatori in sede di gara.
L’Autorità prende, inoltre, atto delle previsioni relative alle caratteristiche tecniche dei fornitori dei servizi di connettività, di cui alla comunicazione trasmessa in data 28 luglio 2016, secondo le quali il servizio di connettività potrà essere fornito, oltre che dalle imprese concessionarie, anche da altri operatori, nel rispetto delle caratteristiche tecnologiche e di sicurezza di cui alle regole tecniche individuate nella documentazione di gara", si legge ancora nel testo.
Al fine di favorire la più ampia partecipazione in sede di gara, "l’Autorità invita inoltre codesta Agenzia (Adm, Ndr) a intervenire, in forza dei poteri di vigilanza e controllo a lei attribuiti, affinché siano risolte le criticità delle previsioni contrattuali in materia di durata e rinnovo presenti nei vigenti contratti tra i concessionari e i gestori dei negozi dei giochi a base sport, che non risultino conformi alle disposizioni di cui all’art. 15, comma 1, lettera b), delle attuali convenzioni; nonché ad attivarsi al fine di evitare che tali criticità siano replicate a seguito della futura gara.
Tali previsioni contrattuali, infatti, estendendo la durata del rapporto contrattuale tra concessionario e gestore oltre il periodo di vigenza della attuale concessione, rischiano sia di impedire la partecipazione alla procedura concorsuale di un elevato numero di gestori in grado potenzialmente di esercitare, al margine, una concorrenza anche sensibile in sede di gara, sia di ostacolare la mobilità dei gestori a valle della gara.
Al riguardo si fa presente che è pervenuta all’Autorità una segnalazione nella quale si dà conto della presenza di tali criticità nei rapporti contrattuali tra Snai Spa e i gestori dei negozi cui la stessa ha affidato la commercializzazione dei giochi a base sport".
In fondo al testo si legge l'indicazione che vincola la pubblicazione del parere "successivamente alla pubblicazione del bando di gara".
Di tale bando, al momento, si sono perse le tracce dopo che il Consiglio di Stato, ad aprile, nel parere interlocutorio inviato al ministero dell'Economia e delle finanze ha rilevato che nella sua formulazione non sono state considerate la "questione territoriale" e l'intesa raggiunta in Conferenza unificata del 2017.
LA RICHIESTA DI PARERE – Adm aveva richiesto un parere in merito alla “necessità/opportunità” di stabilire, in sede di predisposizione del bando di gara di cui all’art. 1, comma 932 della legge n. 208/2015, un limite al numero massimo dei diritti da assegnare a ciascuna società (o gruppi societario) “pari al 20 percento di quelli relativi ai negozi ed al 15 percento di quelli relativi a “corner”, al fine di consentire ad un più ampio numero di operatori la possibilità di aggiudicarsi un certo numero di diritti nel rispetto del principio della libera concorrenza ed evitare la creazione di possibili posizioni dominanti”.
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