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Relazione Annuale 2019 AGCOM: “Monitorati 77.630 siti web di giochi e scommesse online, rilevati 197 illeciti
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Relazione Annuale 2019 AGCOM: “Monitorati 77.630 siti web di giochi e scommesse online, rilevati 197 illeciti
Messaggioda scommettitore siracusano » 11/07/2019 - 17:19
Relazione Annuale 2019 AGCOM: “Monitorati 77.630 siti web di giochi e scommesse online, rilevati 197 illeciti e denunciate 3 persone”
11/07/2019 11:51
https://www.agimeg.it/datitalia/relazio ... -3-persone
dal nostro inviato – “La Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni distaccata presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è l’Ufficio di raccordo tra l’Autorità e la Polizia Postale e delle Comunicazioni, organo del Ministero dell’Interno incaricato della sicurezza e della regolarità dei servizi di telecomunicazioni. Nell’ambito della collaborazione con l’Autorità, alla luce del protocollo d’intesa vigente, nel periodo di riferimento, la Sezione, come di consueto, ha offerto il proprio contributo laddove richiesto dalle strutture dell’Autorità svolgendo, nondimeno, anche attività d’iniziativa nei settori di specifica competenza. (…) Sono stati monitorati, inoltre, più di 210.000 siti web di vario genere e 77.630 spazi virtuali relativi a giochi e scommesse online, rilevando 197 illeciti e denunciando 3 persone”. Sono alcuni dei dati contenuti nella Relazione Annuale 2019 dell’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni presentata presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio dal Presidente dell’Autorità, Angelo Marcello Cardani. Per quanto concerne le principali attività di regolamentazione e di vigilanza svolte dall’Autorità nei diversi settori di competenza nel periodo compreso tra il 1° maggio 2018 e il 30 aprile 2019: ” Per quanto concerne i media, le innovazioni intervenute in vari ambiti della legislazione vigente sono state attuate mediante l’adozione e l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione delle frequenze (PNAF e DAB+) nonché delle regole in materia di promozione di opere europee, tutela del diritto d’autore, dei diritti fondamentali dei minori e degli utenti, da ultimo con interventi sulla pubblicità del gioco a pagamento e l’avvio di una nuova regolamentazione a contrasto dell’hate speech. In un contesto dove si va affermando con crescente rilevanza il sistema dell’informazione online, l’Autorità ha garantito la continuità amministrativa nell’esercizio delle proprie funzioni di registro, vigilanza e ispettive tenendo conto anche dei mutamenti in atto”. “L’Autorità ha inteso fornire il proprio contributo alla predisposizione del nuovo Contratto di servizio, rappresentando agli interlocutori istituzionali i profili critici del precedente documento contrattuale, ai fini di auspicabili interventi di carattere migliorativo. Tra i rilievi recepiti rivestono importanza particolare le previsioni sull’informazione, gli adempimenti riguardanti l’accesso all’offerta Rai delle persone con disabilità, le disposizioni in tema di separazione contabile e gli obblighi sulla trasmissione di pubblicità (al riguardo, si segnala l’assenza di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma nei canali tematici per bambini e l’assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d’azzardo per favorire il contrasto alla ludopatia”, aggiunge la relazione. Nello specifico, per quanto riguarda gli interventi regolamentari in materia di divieto di pubblicità del gioco a pagamento, la relazione sottolinea: “Nel periodo di riferimento è entrato in vigore il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. Decreto Dignità), il quale ha previsto un divieto generalizzato di qualsiasi forma di comunicazione di tipo promozionale concernente il gioco a pagamento. L’articolo 9, in particolare, prevede un divieto di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, nonché al gioco d’azzardo. Tale divieto viene esteso dal 1° gennaio 2019 alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità è vietata.Vengono esclusi dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del Decreto Legge 1º luglio 2009, n. 78, le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il presidio sanzionatorio, la cui applicazione è rimessa all’Autorità, appare fortemente dissuasivo: per l’inosservanza del divieto è previsto infatti a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000. Vale ricordare che nel settore del gioco a pagamento era già recentemente intervenuta la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che per la prima volta aveva attribuito all’Autorità competenze di vigilanza e sanzione nel settore della pubblicità del gioco a pagamento, fino a quel momento riservate dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per i profili integranti pratiche commerciali scorrette. La nuova disciplina segna un decisivo mutamento di prospettiva rispetto al quadro normativo vigente per l’ampiezza e l’incidenza del divieto introdotto. Con delibera n. 579/18/CONS, l’Autorità ha pubblicato un questionario finalizzato ad acquisire elementi utili ai fini della predisposizione di linee guida attuative della norma. Nelle more della definizione dell’iter istruttorio, l’Autorità è intervenuta sull’interpretazione del comma 5 dell’art. 9 – che sancisce una deroga all’applicazione del divieto per i contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto medesimo fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto – per chiarire che la disposizione trova applicazione anche ai contratti di sponsorizzazione in corso di esecuzione, atteso il rapporto di genus ad speciem intercorrente tra i “contratti di pubblicità” e i contratti di sponsorizzazione. Tale interpretazione è stata condivisa anche dall’Ufficio legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Alla consultazione hanno partecipato 42 soggetti, i quali, oltre a rispondere ai quesiti, hanno evidenziato le specifiche problematiche applicative e interpretative che la nuova normativa pone in relazione all’attività esercitata, sottolineando come la stessa sia un’attività economica attribuita in concessione dallo Stato e dunque regolata da un atto concessorio e dall’annessa convenzione. Le linee guida, approvate con delibera n. 132/19/CONS del 18 aprile 2019, muovono dal presupposto che la ratio che assiste la disposizione è quella di proteggere e tutelare il consumatore e fanno conseguentemente salva la comunicazione che abbia carattere informativo e tutte le comunicazioni di natura business to business. Nel corso del periodo di riferimento sono pervenuti diversi esposti per presunta violazione del Decreto Dignità, per lo più provenienti da associazioni dei consumatori, in quasi tutti i casi riferibili a contratti in corso di esecuzione stipulati antecedentemente all’entrata in vigore del divieto e dunque fatti salvi dall’articolo 9, comma 5, del suddetto decreto”. “Il CNU – Consiglio Nazionale degli Utenti -, seguendo l’evoluzione tecnologica del sistema delle comunicazioni, è intervenuto in più occasioni sulle problematiche connesse a un uso più sicuro di internet e, in particolare, si è impegnato nella tutela dei minori sul fronte del contrasto al fenomeno della pedopornografia, del cyberbullismo e del gambling”, viene sottolineato ancora. “La tutela dei consumatori nei mercati delle comunicazioni continua a rappresentare un obiettivo prioritario dell’Autorità, che nel corso dell’anno ha introdotto una serie di interventi volti ad aggiornare la regolamentazione, a rendere più efficace la vigilanza e più stringente l’enforcement delle regole. (…) Anche nell’ambito della revisione del quadro normativo europeo e nazionale, il legislatore ha inteso disegnare un quadro regolamentare attento a preservare gli interessi degli utenti nel contesto tecnologico e di mercato in rapida evoluzione. È quanto emerge, ad esempio, dal nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche che rafforza le previsioni a tutela dei consumatori per ciò che riguarda gli obblighi di Servizio Universale (SU), la trasparenza, il contenuto dei contratti e la durata degli stessi; dalla nuova Direttiva sui servizi media audiovisivi che consolida gli obblighi in capo ai fornitori di servizi non lineari a tutela dei minori; dal Decreto Legislativo 7 dicembre 2017 n. 203 che affida all’Autorità il compito di disciplinare la classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi a tutela dei minori; dal c.d. “Decreto Dignità” che prevede qualunque forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse a pagamento, nonché al gioco d’azzardo”, aggiunge. “A seguito delle competenze attribuite all’Autorità dal c.d. “Decreto dignità” sul divieto di pubblicità del gioco a pagamento, nel corso dell’anno avrà luogo l’effettiva implementazione delle linee guida, adottate dall’Autorità con la delibera n. 132/19/CONS del 18 aprile 2019, che definiscono le modalità attuative della norma per ciò che attiene alla specificazione dell’ambito di applicazione, delle regole procedurali per l’esercizio dell’azione di vigilanza e sanzionatoria da parte dell’Autorità”, conclude. cdn/AGIMEG
11/07/2019 11:51
https://www.agimeg.it/datitalia/relazio ... -3-persone
dal nostro inviato – “La Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni distaccata presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è l’Ufficio di raccordo tra l’Autorità e la Polizia Postale e delle Comunicazioni, organo del Ministero dell’Interno incaricato della sicurezza e della regolarità dei servizi di telecomunicazioni. Nell’ambito della collaborazione con l’Autorità, alla luce del protocollo d’intesa vigente, nel periodo di riferimento, la Sezione, come di consueto, ha offerto il proprio contributo laddove richiesto dalle strutture dell’Autorità svolgendo, nondimeno, anche attività d’iniziativa nei settori di specifica competenza. (…) Sono stati monitorati, inoltre, più di 210.000 siti web di vario genere e 77.630 spazi virtuali relativi a giochi e scommesse online, rilevando 197 illeciti e denunciando 3 persone”. Sono alcuni dei dati contenuti nella Relazione Annuale 2019 dell’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni presentata presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio dal Presidente dell’Autorità, Angelo Marcello Cardani. Per quanto concerne le principali attività di regolamentazione e di vigilanza svolte dall’Autorità nei diversi settori di competenza nel periodo compreso tra il 1° maggio 2018 e il 30 aprile 2019: ” Per quanto concerne i media, le innovazioni intervenute in vari ambiti della legislazione vigente sono state attuate mediante l’adozione e l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione delle frequenze (PNAF e DAB+) nonché delle regole in materia di promozione di opere europee, tutela del diritto d’autore, dei diritti fondamentali dei minori e degli utenti, da ultimo con interventi sulla pubblicità del gioco a pagamento e l’avvio di una nuova regolamentazione a contrasto dell’hate speech. In un contesto dove si va affermando con crescente rilevanza il sistema dell’informazione online, l’Autorità ha garantito la continuità amministrativa nell’esercizio delle proprie funzioni di registro, vigilanza e ispettive tenendo conto anche dei mutamenti in atto”. “L’Autorità ha inteso fornire il proprio contributo alla predisposizione del nuovo Contratto di servizio, rappresentando agli interlocutori istituzionali i profili critici del precedente documento contrattuale, ai fini di auspicabili interventi di carattere migliorativo. Tra i rilievi recepiti rivestono importanza particolare le previsioni sull’informazione, gli adempimenti riguardanti l’accesso all’offerta Rai delle persone con disabilità, le disposizioni in tema di separazione contabile e gli obblighi sulla trasmissione di pubblicità (al riguardo, si segnala l’assenza di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma nei canali tematici per bambini e l’assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d’azzardo per favorire il contrasto alla ludopatia”, aggiunge la relazione. Nello specifico, per quanto riguarda gli interventi regolamentari in materia di divieto di pubblicità del gioco a pagamento, la relazione sottolinea: “Nel periodo di riferimento è entrato in vigore il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. Decreto Dignità), il quale ha previsto un divieto generalizzato di qualsiasi forma di comunicazione di tipo promozionale concernente il gioco a pagamento. L’articolo 9, in particolare, prevede un divieto di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, nonché al gioco d’azzardo. Tale divieto viene esteso dal 1° gennaio 2019 alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità è vietata.Vengono esclusi dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del Decreto Legge 1º luglio 2009, n. 78, le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il presidio sanzionatorio, la cui applicazione è rimessa all’Autorità, appare fortemente dissuasivo: per l’inosservanza del divieto è previsto infatti a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000. Vale ricordare che nel settore del gioco a pagamento era già recentemente intervenuta la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che per la prima volta aveva attribuito all’Autorità competenze di vigilanza e sanzione nel settore della pubblicità del gioco a pagamento, fino a quel momento riservate dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per i profili integranti pratiche commerciali scorrette. La nuova disciplina segna un decisivo mutamento di prospettiva rispetto al quadro normativo vigente per l’ampiezza e l’incidenza del divieto introdotto. Con delibera n. 579/18/CONS, l’Autorità ha pubblicato un questionario finalizzato ad acquisire elementi utili ai fini della predisposizione di linee guida attuative della norma. Nelle more della definizione dell’iter istruttorio, l’Autorità è intervenuta sull’interpretazione del comma 5 dell’art. 9 – che sancisce una deroga all’applicazione del divieto per i contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto medesimo fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto – per chiarire che la disposizione trova applicazione anche ai contratti di sponsorizzazione in corso di esecuzione, atteso il rapporto di genus ad speciem intercorrente tra i “contratti di pubblicità” e i contratti di sponsorizzazione. Tale interpretazione è stata condivisa anche dall’Ufficio legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Alla consultazione hanno partecipato 42 soggetti, i quali, oltre a rispondere ai quesiti, hanno evidenziato le specifiche problematiche applicative e interpretative che la nuova normativa pone in relazione all’attività esercitata, sottolineando come la stessa sia un’attività economica attribuita in concessione dallo Stato e dunque regolata da un atto concessorio e dall’annessa convenzione. Le linee guida, approvate con delibera n. 132/19/CONS del 18 aprile 2019, muovono dal presupposto che la ratio che assiste la disposizione è quella di proteggere e tutelare il consumatore e fanno conseguentemente salva la comunicazione che abbia carattere informativo e tutte le comunicazioni di natura business to business. Nel corso del periodo di riferimento sono pervenuti diversi esposti per presunta violazione del Decreto Dignità, per lo più provenienti da associazioni dei consumatori, in quasi tutti i casi riferibili a contratti in corso di esecuzione stipulati antecedentemente all’entrata in vigore del divieto e dunque fatti salvi dall’articolo 9, comma 5, del suddetto decreto”. “Il CNU – Consiglio Nazionale degli Utenti -, seguendo l’evoluzione tecnologica del sistema delle comunicazioni, è intervenuto in più occasioni sulle problematiche connesse a un uso più sicuro di internet e, in particolare, si è impegnato nella tutela dei minori sul fronte del contrasto al fenomeno della pedopornografia, del cyberbullismo e del gambling”, viene sottolineato ancora. “La tutela dei consumatori nei mercati delle comunicazioni continua a rappresentare un obiettivo prioritario dell’Autorità, che nel corso dell’anno ha introdotto una serie di interventi volti ad aggiornare la regolamentazione, a rendere più efficace la vigilanza e più stringente l’enforcement delle regole. (…) Anche nell’ambito della revisione del quadro normativo europeo e nazionale, il legislatore ha inteso disegnare un quadro regolamentare attento a preservare gli interessi degli utenti nel contesto tecnologico e di mercato in rapida evoluzione. È quanto emerge, ad esempio, dal nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche che rafforza le previsioni a tutela dei consumatori per ciò che riguarda gli obblighi di Servizio Universale (SU), la trasparenza, il contenuto dei contratti e la durata degli stessi; dalla nuova Direttiva sui servizi media audiovisivi che consolida gli obblighi in capo ai fornitori di servizi non lineari a tutela dei minori; dal Decreto Legislativo 7 dicembre 2017 n. 203 che affida all’Autorità il compito di disciplinare la classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi a tutela dei minori; dal c.d. “Decreto Dignità” che prevede qualunque forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse a pagamento, nonché al gioco d’azzardo”, aggiunge. “A seguito delle competenze attribuite all’Autorità dal c.d. “Decreto dignità” sul divieto di pubblicità del gioco a pagamento, nel corso dell’anno avrà luogo l’effettiva implementazione delle linee guida, adottate dall’Autorità con la delibera n. 132/19/CONS del 18 aprile 2019, che definiscono le modalità attuative della norma per ciò che attiene alla specificazione dell’ambito di applicazione, delle regole procedurali per l’esercizio dell’azione di vigilanza e sanzionatoria da parte dell’Autorità”, conclude. cdn/AGIMEG
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