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DIVIETO DI PUBBLICITÀ E SANZIONI: COME FUNZIONA L'ITER DI AGCOM
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DIVIETO DI PUBBLICITÀ E SANZIONI: COME FUNZIONA L'ITER DI AGCOM
Messaggioda scommettitore siracusano » 17/06/2019 - 15:40
DIVIETO DI PUBBLICITÀ E SANZIONI: COME FUNZIONA L'ITER DI AGCOM
Giugno 17, 2019 Scritto da Ac
https://www.gioconews.it/cronache/70-ge ... r-di-agcom
In attesa di chiarimenti ulteriori da parte di AgCom sul divieto di pubblicità dei giochi, GiocoNews.it illustra l'iter sanzionatorio in caso di violazioni.
A meno di un mese dallo “switch-off” previsto dal decreto dignità di ogni contratto pubblicitario in essere che riguardi giochi con vincita in denaro, gli uffici legali delle società di gioco e degli organismi di categoria che rappresentano le aziende del comparto sono ancora al lavoro per cercare di comprendere gli effetti generali del divieto e i rischi per le imprese, anche alla luce delle recenti Linee guida pubblicate dall'Autorità garante delle Comunicazioni, le quali hanno fatto un minimo di chiarezza su come e dove è possibile distinguere tra pubblicità e informazione alla clientela, lasciando tuttavia aperti alcuni dubbi tra gli addetti ai lavori. Mentre sono stati redatti i primi verbali di violazione da parte delle Forze dell'ordine e avviati i primi accertamenti da parte della stessa Autorità. Ma come funziona l'iter di accertamento previsto dalla legge ed eseguito da parte di AgCom? Da un punto di vista puramente procedurale, l'iter è individuato all'interno delle stesse Linee Guida, dove è indicato che “L’accertamento delle presunte ipotesi di violazione è svolto, salvo quanto diversamente previsto dalle Linee guida, secondo le regole procedurali di cui alla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015, recante il “Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, All. A. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni All. A 24”.
Inoltre per lo svolgimento dell’attività di vigilanza “l’Autorità si avvale della collaborazione dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, secondo le modalità che verranno definite da un successivo protocollo d’intesa”. Mentre nel corso dell’istruttoria finalizzata all’accertamento delle violazioni l’Autorità si avvale della collaborazione della Guardia di Finanza.
COME AVVIENE L'ACCERTAMENTO - L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, infatti, ha natura convergente ed esercita funzioni di vigilanza e controllo nel settore delle comunicazioni elettroniche, dei contenuti audiovisivi e multimediali, nonché della comunicazione politica. L'Autorità, con appositi regolamenti, ha disciplinato i procedimenti istruttori diretti all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni di propria competenza (delibera n. 136/06/CONS, modificata dalla delibera n. 173/07/CONS, per le violazioni in materia di comunicazioni elettroniche e di contenuti audiovisivi e multimediali). Con l'approvazione delle recenti delibere n. 130/08/CONS e n. 131/08/CONS, tali procedimenti possono anche concludersi con un provvedimento di archiviazione, qualora l'Autorità verifichi la corretta ed effettiva attuazione di impegni presentati dagli operatori ai quali sia stata contestata una violazione in materia di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica.
L'Autorità esercita il potere sanzionatorio: d'ufficio, ove nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali venga a conoscenza di infrazioni; su denuncia dei soggetti interessati; su segnalazione della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, della Guardia di Finanza e degli Ispettorati Territoriali del Ministero delle Comunicazioni.
I procedimenti vengono avviati d'ufficio e su denuncia dei soggetti politici interessati e del Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità relativamente all'emittenza radiotelevisiva in ambito locale. Tutte le attività istruttorie, di accertamento e di contestazione delle violazioni sono svolte dalle unità organizzative competenti per materia e, ove confluiscano in provvedimenti sanzionatori, adottati dall'organo collegiale, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale dell'Autorità, oltre ad essere notificati ai destinatari a cura del responsabile del procedimento. Per quanto riguarda il divieto di pubblicità dei giochi, l'organo competente è la Direzione Contenuti Audiovisivi dei AgCom.
L'ITER SANZIONATORIO SUI GIOCHI - In merito ai fatti accertati con l'eventuale verbale notificato dalle forze dell'ordine o dalle Autorità competenti in generale, l'AgCom è chiamata ad attivarsi per la verifica dei fatti e l'erogazione delle dovute sanzioni sulle base delle violazioni eventualmente ravvisate. Prima ancora delle prescrizioni relative al Decreto Dignità (e, in particolare, quelle contenute all'articolo 9, comma 1 del decreto, nelle quali è previsto che "è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincita in denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet"), tuttavia, la stessa Autorità è chiamata a valutare se esiste anche una violazione rispetto a quanto già previsto in precedenza dal cosiddetto "Decreto Balduzzi" (all'articolo 7, commi 4 e 5, del Dl 158/2012) e dalla Legge di Stabilità per il 2016 (all'articolo 1 commi da 937 a 940 della legge 28 dicembre 2015, n.208).
L'inosservanza delle disposizioni in esame, dunque, comporta, oltre alle sanzioni già previste dall'articolo 7 comma 6 del Decreto Balduzzi (da 100mila a 500mila euro), l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del 5 percento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, all'importo di 50mila euro a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione dell'organizzazione della manifestazione, evento o attività.
Tutto questo però, almeno fino al prossimo 13 luglio 2019, tenendo conto che il comma 5 del decreto di Stabilità prevede anche un periodo di "transizione" specificando che "ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto".
Ebbene, stante il quadro normativo appena delineato, il primo passo eseguito dall'Autorità delle Comunicazioni in seguito alla notifica di un verbali di violazione del divieto di pubblicità, è quello di inviare una missiva al soggetto verbalizzato nella quale si chiede: di precisare i fatti segnalati nel verbale, di indicare su quali altri eventuali mezzi di comunicazione sono stati trasmessi gli stessi messaggi pubblicitari contestati nel verbale, oltre a fornire i dati identificativi ed i recapiti del committente e "ogni atto, contratto o documento che consenta di identificare la portata e il contenuto delle relazioni commerciali intrattenute tra il proprietario del mezzo di trasmissione e committente in riferimento agli spot in esame e a quelli di analogo contenuto". L'Aurotirà chiede inoltre di chiarire se tali forme di pubblicità contestate siano state fatte in virtù di contratti in corso di esecuzione all'entrata in vigore del decreto Dignità, specificando la scadenza e produrne copia, chiarendo anche se è stato richiesto un parere preventivo allo Iap in merito alla conformità dei messaggi pubblicitari, indicando l'esito. Oltre a indicare "tutte le azioni intraprese per rispettare la normativa vigente e quelle che veranno adottate a seguito del ricevimento della richiesta", fornire ogni elemento utile all'autorità per consentire l'esercizio dei propri poteri di vigilanza e sanzione".
Offrendo 30 giorni di tempo all'utente per rispondere alla richiesta, al termine dei quali, in caso di mancata risposta, scatterebbe la sanzione d'ufficio.
I NODI ANCORA DA SCIOGLIERE - Come noto e richiamato in precedenza AgCom ha adottato le «Linee guida sulle modalità attuative dell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96». lo scorso 19 aprile 2019, attraverso la Delibera numero 132/2019/Cons. Nella quale viene tuttavia specificato che “L’Autorità si riserva di integrare e aggiornare le Linee guida allegate alla presente delibera”. Aggiornamenti che, ora più che mai, sono da ritenere opportuni alla luce di notevoli quesiti che rimangono ancora oggi aperti non solo sulle possibili interpretazioni della legge ma anche – e soprattutto – sul processo sanzionatorio. Non è ancora chiaro, per esempio, come e quando saranno applicate le sanzioni. Si prenda ad esempio il caso in cui dovesse essere contestata la pubblicazione di un banner pubblicitario online ritenuta illegittima. Nel caso in cui la sanzione corrispondente dovesse essere considerata pari all'importo minimo, cioè 50mila euro, si tratterebbe di un importo una tantum, oppure di un importo da moltiplicare per ogni giorno di pubblicazione di quel banner? Oppure, peggio ancora, per ogni “click” effettuato da un utente su quello stesso banner? Oppure, ancora, nel caso di un post promozionale pubblicato su un social network, come quello già in fase di valutazione da parte dell'Autorità: la sanzione eventualmente accertata verrà comminata anche al social network in questione, per esempio Facebook, tenendo conto della prescrizione della legge che, come detto, prevede che la sanzione sia “a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione dell'organizzazione della manifestazione, evento o attività”? Se, come sembra, avverrà effettivamente così, c'è da attendersi una politica più che restrittiva da parte dei vari social network tenendo conto del rischio elevato di sanzioni a cui andrebbe incontro a causa di eventuali azioni sconsiderate da parte dei singoli utenti o pagine aziendali. Infine, tenendo conto della sanzione minima di 50mila euro prevista dalla legge: sarebbe da ritenere “proporzionale” una sanzione di questo tipo nel caso in cui un contratto pubblicitario che risulti illegittimo siglato tra un network e una società di gioco fosse di poche migliaia o centinaia di euro? Tutte domande che dovranno trovare risposta da ulteriori chiarimenti da parte dell'Autorità, prima che sia la giurisprudenza a riscrivere le norme, come troppo spesso accade in Ialia.
Tra l'altro, tra gli impegni assunti da parte di AgCom sempre attraverso le Linee guida c'è anche quello di “promuovere forme di co-regolamentazione che prevedano l’obbligo, per i gestori dei social e dei blog, di rimuovere la pubblicità del gioco a pagamento veicolata in violazione del divieto di cui all’art. 9 del decreto”. Con l'auspicio che anche queste possano essere rese note prima possibile. Magari prima dello “switch-off” del prossimo 13 luglio.
Giugno 17, 2019 Scritto da Ac
https://www.gioconews.it/cronache/70-ge ... r-di-agcom
In attesa di chiarimenti ulteriori da parte di AgCom sul divieto di pubblicità dei giochi, GiocoNews.it illustra l'iter sanzionatorio in caso di violazioni.
A meno di un mese dallo “switch-off” previsto dal decreto dignità di ogni contratto pubblicitario in essere che riguardi giochi con vincita in denaro, gli uffici legali delle società di gioco e degli organismi di categoria che rappresentano le aziende del comparto sono ancora al lavoro per cercare di comprendere gli effetti generali del divieto e i rischi per le imprese, anche alla luce delle recenti Linee guida pubblicate dall'Autorità garante delle Comunicazioni, le quali hanno fatto un minimo di chiarezza su come e dove è possibile distinguere tra pubblicità e informazione alla clientela, lasciando tuttavia aperti alcuni dubbi tra gli addetti ai lavori. Mentre sono stati redatti i primi verbali di violazione da parte delle Forze dell'ordine e avviati i primi accertamenti da parte della stessa Autorità. Ma come funziona l'iter di accertamento previsto dalla legge ed eseguito da parte di AgCom? Da un punto di vista puramente procedurale, l'iter è individuato all'interno delle stesse Linee Guida, dove è indicato che “L’accertamento delle presunte ipotesi di violazione è svolto, salvo quanto diversamente previsto dalle Linee guida, secondo le regole procedurali di cui alla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015, recante il “Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, All. A. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni All. A 24”.
Inoltre per lo svolgimento dell’attività di vigilanza “l’Autorità si avvale della collaborazione dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, secondo le modalità che verranno definite da un successivo protocollo d’intesa”. Mentre nel corso dell’istruttoria finalizzata all’accertamento delle violazioni l’Autorità si avvale della collaborazione della Guardia di Finanza.
COME AVVIENE L'ACCERTAMENTO - L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, infatti, ha natura convergente ed esercita funzioni di vigilanza e controllo nel settore delle comunicazioni elettroniche, dei contenuti audiovisivi e multimediali, nonché della comunicazione politica. L'Autorità, con appositi regolamenti, ha disciplinato i procedimenti istruttori diretti all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni di propria competenza (delibera n. 136/06/CONS, modificata dalla delibera n. 173/07/CONS, per le violazioni in materia di comunicazioni elettroniche e di contenuti audiovisivi e multimediali). Con l'approvazione delle recenti delibere n. 130/08/CONS e n. 131/08/CONS, tali procedimenti possono anche concludersi con un provvedimento di archiviazione, qualora l'Autorità verifichi la corretta ed effettiva attuazione di impegni presentati dagli operatori ai quali sia stata contestata una violazione in materia di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica.
L'Autorità esercita il potere sanzionatorio: d'ufficio, ove nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali venga a conoscenza di infrazioni; su denuncia dei soggetti interessati; su segnalazione della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, della Guardia di Finanza e degli Ispettorati Territoriali del Ministero delle Comunicazioni.
I procedimenti vengono avviati d'ufficio e su denuncia dei soggetti politici interessati e del Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità relativamente all'emittenza radiotelevisiva in ambito locale. Tutte le attività istruttorie, di accertamento e di contestazione delle violazioni sono svolte dalle unità organizzative competenti per materia e, ove confluiscano in provvedimenti sanzionatori, adottati dall'organo collegiale, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale dell'Autorità, oltre ad essere notificati ai destinatari a cura del responsabile del procedimento. Per quanto riguarda il divieto di pubblicità dei giochi, l'organo competente è la Direzione Contenuti Audiovisivi dei AgCom.
L'ITER SANZIONATORIO SUI GIOCHI - In merito ai fatti accertati con l'eventuale verbale notificato dalle forze dell'ordine o dalle Autorità competenti in generale, l'AgCom è chiamata ad attivarsi per la verifica dei fatti e l'erogazione delle dovute sanzioni sulle base delle violazioni eventualmente ravvisate. Prima ancora delle prescrizioni relative al Decreto Dignità (e, in particolare, quelle contenute all'articolo 9, comma 1 del decreto, nelle quali è previsto che "è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincita in denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet"), tuttavia, la stessa Autorità è chiamata a valutare se esiste anche una violazione rispetto a quanto già previsto in precedenza dal cosiddetto "Decreto Balduzzi" (all'articolo 7, commi 4 e 5, del Dl 158/2012) e dalla Legge di Stabilità per il 2016 (all'articolo 1 commi da 937 a 940 della legge 28 dicembre 2015, n.208).
L'inosservanza delle disposizioni in esame, dunque, comporta, oltre alle sanzioni già previste dall'articolo 7 comma 6 del Decreto Balduzzi (da 100mila a 500mila euro), l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del 5 percento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, all'importo di 50mila euro a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione dell'organizzazione della manifestazione, evento o attività.
Tutto questo però, almeno fino al prossimo 13 luglio 2019, tenendo conto che il comma 5 del decreto di Stabilità prevede anche un periodo di "transizione" specificando che "ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto".
Ebbene, stante il quadro normativo appena delineato, il primo passo eseguito dall'Autorità delle Comunicazioni in seguito alla notifica di un verbali di violazione del divieto di pubblicità, è quello di inviare una missiva al soggetto verbalizzato nella quale si chiede: di precisare i fatti segnalati nel verbale, di indicare su quali altri eventuali mezzi di comunicazione sono stati trasmessi gli stessi messaggi pubblicitari contestati nel verbale, oltre a fornire i dati identificativi ed i recapiti del committente e "ogni atto, contratto o documento che consenta di identificare la portata e il contenuto delle relazioni commerciali intrattenute tra il proprietario del mezzo di trasmissione e committente in riferimento agli spot in esame e a quelli di analogo contenuto". L'Aurotirà chiede inoltre di chiarire se tali forme di pubblicità contestate siano state fatte in virtù di contratti in corso di esecuzione all'entrata in vigore del decreto Dignità, specificando la scadenza e produrne copia, chiarendo anche se è stato richiesto un parere preventivo allo Iap in merito alla conformità dei messaggi pubblicitari, indicando l'esito. Oltre a indicare "tutte le azioni intraprese per rispettare la normativa vigente e quelle che veranno adottate a seguito del ricevimento della richiesta", fornire ogni elemento utile all'autorità per consentire l'esercizio dei propri poteri di vigilanza e sanzione".
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Tra l'altro, tra gli impegni assunti da parte di AgCom sempre attraverso le Linee guida c'è anche quello di “promuovere forme di co-regolamentazione che prevedano l’obbligo, per i gestori dei social e dei blog, di rimuovere la pubblicità del gioco a pagamento veicolata in violazione del divieto di cui all’art. 9 del decreto”. Con l'auspicio che anche queste possano essere rese note prima possibile. Magari prima dello “switch-off” del prossimo 13 luglio.
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