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Giochi, Cassazione: esercenti che vendono ricariche non possono raccogliere scommesse

Inviato: 13/06/2019 - 17:02
da advocatus
Giochi, Cassazione: esercenti che vendono ricariche non possono raccogliere scommesse
13/06/2019 | 12:49


ROMA - Senza una specifica autorizzazione per la gestione di una sala scommesse non è possibile raccogliere gioco. È quanto ribadisce la Corte di Cassazione nella sentenza che conferma la condanna a quattro mesi di reclusione nei confronti di un esercente pugliese, condannato dal Tribunale di Bari per raccolta abusiva di scommesse. Sebbene titolare di un punto di gioco ippico, l'imputato «operava anche la raccolta diretta di scommesse per eventi sportivi calcistici», senza però la necessaria autorizzazione di polizia. Il contratto siglato con un concessionario di scommesse sportive non è stato ritenuto sufficiente a scagionarlo: all'esercente, conclude la Cassazione, era stato affidato «esclusivamente lo svolgimento di attività di promozione e pubblicizzazione del gioco a distanza - attività accessoria e propedeutica alla raccolta a distanza di gioco riservata alla sola concedente - e attività di commercializzazione di ricariche». LL/Agipro
https://www.agipronews.it/attualit%C3%A ... -id.155604

Re: Giochi, Cassazione: esercenti che vendono ricariche non possono raccogliere scommesse

Inviato: 15/06/2019 - 09:42
da scommettitore siracusano
Chi mi conosce, in questo forum, sa che è un argomento su cui mi sono battuto, senza se e senza ma, da anni. Ed ora la Cassazione sta confermando le mie tesi. :party:

La Cassazione dice No alle scommesse border-line. Stop ai PVR che accettano giocate e ai Ctd che offrono anche solo il semplice collegamento internet
15/06/2019 08:45

https://www.agimeg.it/pp/la-cassazione- ... o-internet


La Cassazione assesta un giro di vite sulle scommesse e censura due tipi di offerta border-line. In una sentenza chiarisce infatti che i punti vendita e ricarica non possono raccogliere giocate direttamente, e anzi se violano le regole incorrono anche nell’aggravante del dolo. Una seconda sentenza invece riguarda i Ctd: la Suprema Corte censura qualunque centro offra una semplice “attività collaborativa”, e come esempio cita il mettere a disposizione la linea telematica per piazzare le scommesse.

Cassazione PVR: commette reato chi deve solo vendere ricariche dei conti gioco e invece accetta scommesse

Commette il reato di raccolta illegale, aggravato dal dolo, chi ha stipulato un contratto per la vendita di ricariche e invece accetta anche delle scommesse. Lo afferma la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso intentato dal titolare di un corner di Bari. L’uomo aveva un diritto per le scommesse ippiche, mentre per le sportive aveva siglato un contratto con un concessionario online per la vendita di ricariche e per distribuire i contratti di gioco. Tuttavia accettava anche delle scommesse, riscuotendo le puntate e rilasciando le ricevute. Per la Cassazione, è “incontestato” che l’uomo abbia commesso il reato di raccolta illegittima, dal momento che era “autorizzato solo alla commercializzazione di concorsi pronostici su base ippica”. La Corte d’Appello ha poi riconosciuto l’aggravante del dolo: l’uomo doveva essere pienamente consapevole che la raccolta fosse illecita, dal momento che il contratto siglato con il concessionario online riguardava “esclusivamente lo svolgimento di attività di promozione e pubblicizzazione del gioco a distanza – attività accessoria e propedeutica alla raccolta a distanza di gioco riservata alla sola concedente – e attività di commercializzazione di ricariche”. E per la Cassazione adesso, “la motivazione offerta dalla Corte territoriale (…) si connota come adeguata e priva di vizi logici”.

Cassazione, scommesse: commette reato anche il Ctd che si limita a mettere a disposizione i computer


Commette il reato di raccolta illecita di giochi “il soggetto che, pur non gestendo direttamente l’attività di scommesse, svolga una attività collaborativa, ovvero favorisca in qualunque modo, anche attraverso la fornitura di linee telematiche ovvero attraverso altre modalità, sia la attività di accettazione che la attività di raccolta delle scommesse” Lo afferma la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione respingendo il ricorso intentato dal titolare di un Ctd già condannato in dalla Corte d’Appello di Catanzaro. La Cassazione – richiamando una serie di precedenti – spiega che “Il tenore della norma e la sua ampiezza di contenuti fa sì che l’espressione “favorire” contenuta nella seconda parte dell’articolo in esame debba interpretarsi in senso estensivo globale, come attività anche di messa a disposizione a terzi scommettitori di strutture o apparecchiature o strumenti di supporto tecnico, venendo in tal modo disattesa ogni diversa interpretazione volta ad escludere il reato laddove il gestore, disinteressandosi del gioco praticato dal singolo scommettitore si sia limitato a fornire attrezzature tecnico- informatiche”.

lp/AGIMEG