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imposta unica anno 2015
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- Budinone Imperiale
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imposta unica anno 2015
Messaggioda DinamoBelgrado » 23/04/2019 - 21:52
a tutti gli utenti,
ho seguito questo vs forum negli anni scorsi (con un'altra user) ed ho sempre trovato validi consigli. volevo porvi il mio problema: ho l'aams che per 2 mesi del 2015 mi contesta un preu + sanzioni pari a 30.000 euro....una cifra abnorme. io ho aperto nel 2015 un ctd con betuniq e l'aams mi contesta il preu citando la legge 160/2014. chiaramente mi applica il triplo della media provinciale all'8% in base ad una legge (la 160 appunto) rivolta alla regolarizzazione e che è riferita ai ctd esistenti al 30/10/2014, mentre io ho iniziato ad aprile 2015 (e la visita di aams è di maggio 2015).da quello che capisco siamo ancora in alto mare per essere riconosciuti estranei al pagamento del preu. a questo punt ciò che vi chiedo e se sia giusto applicare la 160 al posto della 98/2011 che come sapete tratta la media provinciale al 5% di aliquota (un valore di gran lunga più ragionevole).
spero tra gli altri un gradito intervento dello "scommettitore siracusano" che stimo davvero molto per la sua preparazione in materia ma mi auguro in un primo aiuto da parte di tutti coloro che vogliano intervenire e/o che si trovino nella mia stessa situazione
ho seguito questo vs forum negli anni scorsi (con un'altra user) ed ho sempre trovato validi consigli. volevo porvi il mio problema: ho l'aams che per 2 mesi del 2015 mi contesta un preu + sanzioni pari a 30.000 euro....una cifra abnorme. io ho aperto nel 2015 un ctd con betuniq e l'aams mi contesta il preu citando la legge 160/2014. chiaramente mi applica il triplo della media provinciale all'8% in base ad una legge (la 160 appunto) rivolta alla regolarizzazione e che è riferita ai ctd esistenti al 30/10/2014, mentre io ho iniziato ad aprile 2015 (e la visita di aams è di maggio 2015).da quello che capisco siamo ancora in alto mare per essere riconosciuti estranei al pagamento del preu. a questo punt ciò che vi chiedo e se sia giusto applicare la 160 al posto della 98/2011 che come sapete tratta la media provinciale al 5% di aliquota (un valore di gran lunga più ragionevole).
spero tra gli altri un gradito intervento dello "scommettitore siracusano" che stimo davvero molto per la sua preparazione in materia ma mi auguro in un primo aiuto da parte di tutti coloro che vogliano intervenire e/o che si trovino nella mia stessa situazione
- scommettitore siracusano
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Re: imposta unica anno 2015
Messaggioda scommettitore siracusano » 24/04/2019 - 07:09
DinamoBelgrado ha scritto:a tutti gli utenti,
ho seguito questo vs forum negli anni scorsi (con un'altra user) ed ho sempre trovato validi consigli. volevo porvi il mio problema: ho l'aams che per 2 mesi del 2015 mi contesta un preu + sanzioni pari a 30.000 euro....una cifra abnorme. io ho aperto nel 2015 un ctd con betuniq e l'aams mi contesta il preu citando la legge 160/2014. chiaramente mi applica il triplo della media provinciale all'8% in base ad una legge (la 160 appunto) rivolta alla regolarizzazione e che è riferita ai ctd esistenti al 30/10/2014, mentre io ho iniziato ad aprile 2015 (e la visita di aams è di maggio 2015).da quello che capisco siamo ancora in alto mare per essere riconosciuti estranei al pagamento del preu. a questo punt ciò che vi chiedo e se sia giusto applicare la 160 al posto della 98/2011 che come sapete tratta la media provinciale al 5% di aliquota (un valore di gran lunga più ragionevole).
spero tra gli altri un gradito intervento dello "scommettitore siracusano" che stimo davvero molto per la sua preparazione in materia ma mi auguro in un primo aiuto da parte di tutti coloro che vogliano intervenire e/o che si trovino nella mia stessa situazione
Grazie per la stima.
Come forse saprai, non sono un avvocato, ma mi ritengo un "matematico" che comprende la LOGICA-MATEMATICA (notoriamente la matematica non si studia, ma si CAPISCE ) e un ANALISTA (secondo la definizione che fa Edgar Allan Poe nel celeberrimo racconto "I delitti della Rue Morgue").
Faccio questa premessa al fine di motivare la mia risposta, in merito al tuo quesito, in cui ritengo che ti riferisca alla legge 190/2014 del 23.12.2014, art. 1 - Comma n. 643 e seguenti (detta legge di Stabilità 2015) e non alla ipotetica 160/2014. Basta andare su google e trovare una pagina qualsasi, come ad esempio:
https://www.fanpage.it/legge-stabilita- ... scommesse/
e leggere:
"La legge del 23.12.2014 n. 190 art. 1 comma 643 sembra intervenire su uno di questi aspetti (minori e scommesse sul web) e con l'art. 1 comma 643 prevede che la regolamentazione di alcune di queste situazioni , infatti, "In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età a decorrere dal 1º gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale"
Vedrei, quindi, tre aspetti:
1) L'interpretazione della norma secondo il pensiero del legislatore.
2) Se la sanzione prevista dal legislatore sia eccessiva.
3) Quale strategia difensiva è meglio adottare.
Per quanto riguarda il PRIMO aspetto, la LOGICA suggerisce che la data del 30 Ottobre 2014 sia riferita al termine ultimo per godere della sanatoria e CONTINUARE AD ESERCITARE, pagando l'imposta unica con collegamento alla SOGEI, l'attività di accettazione scommesse. Se l'attività è iniziata dopo, non si può più aderire alla sanatoria della legge di stabilità del 2015, ma si doveva aderire a quella successiva del 2016. Questo non esime però dal fatto che dal primo gennaio 2015, questo tipo di attività è soggetto, secondo il pensiero del legislatore, da me interpretato, col fatto che la nuova sanzione sia il triplo della media provinciale all'8%, a meno che non si aderiva alla sanatoria della legge di stabilità del 2016.
Per quanto riguarda, invece, il SECONDO aspetto, si dovrebbe intentare una causa, possibilmente alla CJEU del Lussemburgo, e l'avvocatessa Daniela Agnello curerà una causa similare per i CTD della Stanleybet, anche se il caso della Stanleybet presenta delle specificità che, a mio avviso, danno maggiori probabilità di successo alla difesa dei CTD.
Per quanto riguarda il TERZO aspetto, suggerire di trovare un buon avvocato (o, preferibilmente l'Avv. Daniela Agnello stessa) chiedendo una sospensiva, e al limite una RATEIZZAZIONE delle sanzioni, in attesa dell'esito della causa alla CJEU.
Spero che i miei consigli possano essere di qualche utilità.
-
- Budinone Imperiale
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Re: imposta unica anno 2015
Messaggioda DinamoBelgrado » 24/04/2019 - 13:58
innanzitutto grazie per la risposta:), come sempre esaustiva:) nel dettaglio il mio ctd è nato nel marzo 2015, ha avuto la visita aams nel maggio 2015 e poi, siccome eravamo con betuniq, abbiamo cessato di lavorare con quel bookmaker appunto nel luglio del 2015. tutto quindi si è svolto nel 2015 e la contestazione che ci fanno è di due mesi di quell'anno. stamattina ho trovato inoltre alcuni chiarimenti aams. uno in particolare recita che la 190/2014 (si mi riferivo a quella) fa esplicito riferimento ai ctd che erano attivi al 30 ottobre 2014 e che, a partire dal 1 gennaio 2015, non sono in fase di regolazione (o la stessa è decaduta) e pertanto si applica il triplo della media provinciale. ripeto. in questo chiarimento è ancora più esplicito che la 190 si riferisce solo ed esclusivamente a chi "poteva" o "doveva" regolarizzarsi, non ai ctd successivi, per i quali vedrei (non per convenienza personale) l'applicazione della 98/2011 (media provinciale). credo siamo capitati un po' in un vuoto normativo (fortunatamente) ed anche l'aams di isernia, seppur come tutti sappiamo se non sparano milioni non riposano, ha avanzato dei dubbi al riguardo
- scommettitore siracusano
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Re: imposta unica anno 2015
Messaggioda scommettitore siracusano » 24/04/2019 - 14:20
DinamoBelgrado ha scritto:innanzitutto grazie per la risposta:), come sempre esaustiva:) nel dettaglio il mio ctd è nato nel marzo 2015, ha avuto la visita aams nel maggio 2015 e poi, siccome eravamo con betuniq, abbiamo cessato di lavorare con quel bookmaker appunto nel luglio del 2015. tutto quindi si è svolto nel 2015 e la contestazione che ci fanno è di due mesi di quell'anno. stamattina ho trovato inoltre alcuni chiarimenti aams. uno in particolare recita che la 190/2014 (si mi riferivo a quella) fa esplicito riferimento ai ctd che erano attivi al 30 ottobre 2014 e che, a partire dal 1 gennaio 2015, non sono in fase di regolazione (o la stessa è decaduta) e pertanto si applica il triplo della media provinciale. ripeto. in questo chiarimento è ancora più esplicito che la 190 si riferisce solo ed esclusivamente a chi "poteva" o "doveva" regolarizzarsi, non ai ctd successivi, per i quali vedrei (non per convenienza personale) l'applicazione della 98/2011 (media provinciale). credo siamo capitati un po' in un vuoto normativo (fortunatamente) ed anche l'aams di isernia, seppur come tutti sappiamo se non sparano milioni non riposano, ha avanzato dei dubbi al riguardo
Aggiungerei una riflessione. Se così fosse, non sarebbe stato più conveniente per chi avesse aperto, ad esempio, nel 2014 chiudere l'attività e riaprirne una ex novo, il giorno successivo alla chiusura, similare nel 2015, sotto altro nome o tipologia di società, risparmiando sulle sanzioni?
Quando lei ha aperto, sapeva già, a priori, che la Betuniq avrebbe cessato l'attività subito dopo? ...... E se invece avesse continuato per altri sei o otto mesi?
Come ho detto, le leggi come tutti gli scritti, sono soggetti ad interpretazione.
Re: imposta unica anno 2015
Messaggioda Maryci » 03/12/2020 - 13:07
Salve, mi farebbe piacere sapere gli sviluppi sulla questione tassazione 2015. Eventualmente è riuscito a farsi dare ragione sulla esclusione dalla normativa prevista per la sanatoria con applicazione dell'imposta sul triplo della media provinciale?
Per quanto riguarda da sua citazione su aams di Isernia, i dubbi che avrebbe espresso su detto criterio sono stati emessi con qualche atto, anche di stampa, o solo a titolo privato? Sto studiando la faccenda anch'io ma con l'agenzia della Calabria non se ne cava nulla che sia utile a chiarire il fatto che l'applicabilità della norma (prorogata dalla finanziaria dell'anno successivo), poiché contenuta nell'ambito del comma 644 paia rivolta solo ai "soggetti di cui al comma 643", lasciando fuori il resto.
Per quanto riguarda da sua citazione su aams di Isernia, i dubbi che avrebbe espresso su detto criterio sono stati emessi con qualche atto, anche di stampa, o solo a titolo privato? Sto studiando la faccenda anch'io ma con l'agenzia della Calabria non se ne cava nulla che sia utile a chiarire il fatto che l'applicabilità della norma (prorogata dalla finanziaria dell'anno successivo), poiché contenuta nell'ambito del comma 644 paia rivolta solo ai "soggetti di cui al comma 643", lasciando fuori il resto.
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Re: imposta unica anno 2015
Messaggioda scommettitore siracusano » 10/12/2020 - 06:50
La legge di stabilità 190/2014 dal primo gennaio 2015 si applica a tutti coloro che operano senza concessione e che non pagano l'imposta unica. Solo chi ha aderito a una delle due sanatorie non si applica. Tanto che il terzo dei tre quesiti su cui è stato chiesto alla CJEU di pronunciarsi sull'imposta unica si riferiva espressamente solo alla 190/2014 e non ad altre leggi successive.
https://www.eius.it/giurisprudenza/2020/076
14. In tale contesto, la Commissione tributaria provinciale di Parma ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli artt. 56, 57 e 52 [TFUE], la giurisprudenza della [Corte] in materia di servizi di gioco e scommessa, di cui, in particolare, alle sentenze [del 6 novembre 2003, Gambelli e a. (C-243/01, EU:C:2003:597), del 6 marzo 2007, Placanica e a. (C-338/04, C-359/04 e C-360/04, EU:C:2007:133), del 16 febbraio 2012, Costa e Cifone (C-72/10 e C-77/10, EU:C:2012:80), nonché del 28 gennaio 2016, Laezza (C-375/14, EU:C:2016:60),] e in materia di discriminazione fiscale, di cui, in particolare, alle sentenze [del 13 novembre 2003, Lindman (C-42/02, EU:C:2003:613), del 6 ottobre 2009, Commissione/Spagna (C-l53/08, EU:C:2009:618), e del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti (C-344/13 e C-367/13, EU:C:2014:2311)], ed i principi di diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l'assoggettamento all'Imposta Unica (...), degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società [Stanleybet Malta], ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali.
2) Se gli artt. 56, 57 e 52 [TFUE], la giurisprudenza della [Corte] in materia di servizi di gioco e scommessa, di cui, in particolare, alle sentenze [del 6 novembre 2003, Gambelli e a. (C-243/01, EU:C:2003:597), del 6 marzo 2007, Placanica e a. (C-338/04, C-359/04 e C-360/04, EU:C:2007:133), del 16 febbraio 2012, Costa e Cifone (C-72/10 e C-77/10, EU:C:2012:80), nonché del 28 gennaio 2016, Laezza (C-375/14, EU:C:2016:60),], e in materia di discriminazione fiscale, di cui, in particolare, alle sentenze [del 13 novembre 2003, Lindman (C-42/02, EU:C:2003:613), del 6 ottobre 2009, Commissione/Spagna (C-153/08, EU:C:2009:618), e del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti (C-344/13 e C-367/13, EU:C:2014:2311)], ed i principi di diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, del 23.01.2018, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l'assoggettamento all'Imposta Unica (...), dei soli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione (...), in particolare, aventi le caratteristiche della società [Stanleybet Malta], e non anche degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa concessionari statali, che svolgono la medesima attività.
3) Se gli artt. 52, 56 e ss. [TFUE], la giurisprudenza della [Corte] in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018, ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana di cui all'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014 che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società [Stanleybet Malta], ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali, il pagamento dell'Imposta Unica (...) su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento».
......
Sia la Corte Costituzionale e sia la CJEU hanno inoltre sentenziato che gestore di ctd e bookmaker estero sono SOLIDALI rispetto al pagamento dell'imposta unica. Nel caso della Betuniq (e in generale per gli altri) non sarebbe equamente proporzionale pagare una sanzione per i ctd operanti dal 2015 in modo diverso a secondo se erano stati aperti prima o dopo il 31 Ottobre 2014.
Le sentenze delle Commissioni Tributarie ormai applicano sempre la 190/2014 e tutti i ricorsi, a quanto mi risulta, ora vengono tutti respinti.
Purtroppo per coloro che erano contrattualizzati con un bookmaker ormai chiuso o insolvente non si può nemmeno fare una causa civile per chiedere il rimborso dell'imposta unica con la motivazione che il bookmaker fosse, per la legge italiana, solidale.
https://www.eius.it/giurisprudenza/2020/076
14. In tale contesto, la Commissione tributaria provinciale di Parma ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli artt. 56, 57 e 52 [TFUE], la giurisprudenza della [Corte] in materia di servizi di gioco e scommessa, di cui, in particolare, alle sentenze [del 6 novembre 2003, Gambelli e a. (C-243/01, EU:C:2003:597), del 6 marzo 2007, Placanica e a. (C-338/04, C-359/04 e C-360/04, EU:C:2007:133), del 16 febbraio 2012, Costa e Cifone (C-72/10 e C-77/10, EU:C:2012:80), nonché del 28 gennaio 2016, Laezza (C-375/14, EU:C:2016:60),] e in materia di discriminazione fiscale, di cui, in particolare, alle sentenze [del 13 novembre 2003, Lindman (C-42/02, EU:C:2003:613), del 6 ottobre 2009, Commissione/Spagna (C-l53/08, EU:C:2009:618), e del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti (C-344/13 e C-367/13, EU:C:2014:2311)], ed i principi di diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l'assoggettamento all'Imposta Unica (...), degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società [Stanleybet Malta], ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali.
2) Se gli artt. 56, 57 e 52 [TFUE], la giurisprudenza della [Corte] in materia di servizi di gioco e scommessa, di cui, in particolare, alle sentenze [del 6 novembre 2003, Gambelli e a. (C-243/01, EU:C:2003:597), del 6 marzo 2007, Placanica e a. (C-338/04, C-359/04 e C-360/04, EU:C:2007:133), del 16 febbraio 2012, Costa e Cifone (C-72/10 e C-77/10, EU:C:2012:80), nonché del 28 gennaio 2016, Laezza (C-375/14, EU:C:2016:60),], e in materia di discriminazione fiscale, di cui, in particolare, alle sentenze [del 13 novembre 2003, Lindman (C-42/02, EU:C:2003:613), del 6 ottobre 2009, Commissione/Spagna (C-153/08, EU:C:2009:618), e del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti (C-344/13 e C-367/13, EU:C:2014:2311)], ed i principi di diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, del 23.01.2018, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l'assoggettamento all'Imposta Unica (...), dei soli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione (...), in particolare, aventi le caratteristiche della società [Stanleybet Malta], e non anche degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa concessionari statali, che svolgono la medesima attività.
3) Se gli artt. 52, 56 e ss. [TFUE], la giurisprudenza della [Corte] in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018, ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana di cui all'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014 che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società [Stanleybet Malta], ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali, il pagamento dell'Imposta Unica (...) su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento».
......
Sia la Corte Costituzionale e sia la CJEU hanno inoltre sentenziato che gestore di ctd e bookmaker estero sono SOLIDALI rispetto al pagamento dell'imposta unica. Nel caso della Betuniq (e in generale per gli altri) non sarebbe equamente proporzionale pagare una sanzione per i ctd operanti dal 2015 in modo diverso a secondo se erano stati aperti prima o dopo il 31 Ottobre 2014.
Le sentenze delle Commissioni Tributarie ormai applicano sempre la 190/2014 e tutti i ricorsi, a quanto mi risulta, ora vengono tutti respinti.
Purtroppo per coloro che erano contrattualizzati con un bookmaker ormai chiuso o insolvente non si può nemmeno fare una causa civile per chiedere il rimborso dell'imposta unica con la motivazione che il bookmaker fosse, per la legge italiana, solidale.
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