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Senato, testo ddl M5S su “Norme per il contrasto, la riduzione e la prevenzione del gioco d’azzardo patologico"
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Senato, testo ddl M5S su “Norme per il contrasto, la riduzione e la prevenzione del gioco d’azzardo patologico"
Messaggioda advocatus » 13/11/2018 - 11:46
Senato, pubblicato testo ddl M5S su “Norme per il contrasto, la riduzione e la prevenzione del gioco d’azzardo patologico”
13 novembre 2018 - 11:06
Pubblicato il testo del disegno di legge presentato a maggio dai senatori M5S Lannutti, Di Nicola e Castaldi.
Art. 1.
(Ambito di applicazione e finalità)
1. La presente legge reca disposizioni volte a garantire e tutelare il diritto alla salute, ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione e secondo quanto previsto dalla Costituzione dell’Organizzazione mondiale dellasanità (OMS), firmata a New York il 22 luglio 1946.
Art. 2.
(Modifica al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005)
1. Al comma 1 dell’articolo 36-bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi eradiofonici, di cui al decreto legislativo 31luglio 2005, n.177, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) sulle reti di comunicazioni elettroniche è vietata qualsiasi forma di pubblicità di giochi che prevedano la vincita o la perdita, prevalentemente aleatorie, di soldi o di altre utilità».
Art. 3.
(Indagini sotto copertura)
1. Le disposizioni di cui alla legge 16 marzo 2006, n.146, in materia di operazioni sotto copertura, si applicano anche per l’impiego di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nelle indagini riguardanti il commercio di gioco d’azzardo in tutte le sue forme.
Art. 4.
(Lotterie istantanee e ambienti di gioco)
1. Il tagliando per la partecipazione a qualsiasi forma di lotteria o di gioco istantaneo deve riportare le informazioni riguardanti il rischio che si corre e le percentuali legate alle possibilità di perdita o di vincita nonché ulteriori messaggi di avvertimento circa il pericolo di sviluppare patologie legate al gioco d’azzardo. Le informazioni e i messaggi di cui al periodo precedente sono definiti dall’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito presso il Ministero della salute, di seguito denominato «Osservatorio».
2. Nei locali dove è consentita la partecipazione ai giochi d’azzardo in qualsiasi forma sono vietati il fumo e il consumo di bevande alcoliche. La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1975, n.584. Il conduttore del locale in cui si sia verificata la violazione è punito con la sanzione amministrativa di cui al medesimo articolo 7, comma 2, della legge n.584 del 1975; in caso di reiterazione, si applica la sanzione della chiusura temporanea del locale fino a trenta giorni.
3. L’Osservatorio pubblica, con cadenza annuale, le indicazioni e le precauzioni cui dovranno conformarsi i software per il gioco d’azzardo online e per il gioco d’azzardo elettronico. Le proposte di moratoria per i nuovi giochi d’azzardo e di modifica o variazione delle caratteristiche dei giochi d’azzardo sono sottoposte al parere vincolante dell’Osservatorio.
Art. 5.
(Competenze delle regioni e degli enti locali)
1. Le disposizioni della presente legge e la normativa statale in materia di contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo costituiscono princìpi fondamentali dell’ordinamento in materia di tutela della salute, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Le regioni e gli enti locali, per quanto di rispettiva competenza, possono adottare disposizioni che prevedano limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa statale con riferimento alla distanza delle sale gioco da istituti di istruzione, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto e altri luoghi sensibili.
3. I comuni, con proprie determinazioni, possono adottare un apposito logo indicativo dell’assenza di apparecchi per il gioco d’azzardo in un locale pubblico o aperto al pubblico, da rilasciare, su loro richiesta, agli esercenti interessati.
Art. 6.
(Utilizzo della tessera sanitaria per la partecipazione ai giochi d’azzardo)
1. La partecipazione ai giochi d’azzardo, anche online, di qualunque tipologia, è consentita esclusivamente tramite l’utilizzo della tessera sanitaria. Ogni postazione per il gioco d’azzardo, nonché ogni modalità di connessione telematica per il gioco online, deve essere dotata di appositi meccanismi o sistemi di inserimento dei dati che impongano preventivamente l’utilizzo della tessera sanitaria ai fini dell’accesso al gioco.
2. Il soggetto che intende precludersi la possibilità di partecipare ai giochi d’azzardo può presentare richiesta ad un apposito ufficio, indicato da ciascuna regione entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, al fine di ottenere la disabilitazione della propria tessera sanitaria per i soli utilizzi di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l’attuazione delle nuove funzionalità della tessera sanitaria, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 7.
(Strutture di cura e risorse destinate)
1. Il Ministero della salute cura la predisposizione, all’interno dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) del Servizio sanitario nazionale, di articolazioni specialistiche per i pazienti affetti da disturbo da gioco d’azzardo che garantiscano loro percorsi differenti rispetto ai pazienti con dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Per i soggetti con diagnosi conclamata di dipendenza da gioco d’azzardo patologico può essere nominato un amministratore di sostegno ai sensi del capo I del titolo XII del libro primo del codice civile. L’amministratore di sostegno, previa autorizzazionedel giudice tutelare, può richiedere la disabilitazione della tessera sanitaria ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della presente legge.
3. È istituito presso il Ministero della salute il fondo per la prevenzione e la cura del gioco d’azzardo patologico, con dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
4. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato con le risorse derivanti da una quota percentuale, stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, del gettito IRAP complessivo nazionale derivante dalla tassazione degli esercenti e operatori di attività di gioco d’azzardo. Con il medesimo decreto le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni, in misura proporzionale alle diagnosi di dipendenza da gioco d’azzardo patologico riscontrate tra i residenti in ciascuna regione, per essere destinate al sistema dei servizi di cura e assistenza alle persone affette da disturbi da gioco d’azzardo.
Art. 8.
(Campagne informative)
1. Il Ministero della salute, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, predispone campagne di informazione annuali e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche con il coinvolgimento degli enti locali e delle articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale.
https://www.jamma.tv/politica/senato-pu ... ico-157105
13 novembre 2018 - 11:06
Pubblicato il testo del disegno di legge presentato a maggio dai senatori M5S Lannutti, Di Nicola e Castaldi.
Art. 1.
(Ambito di applicazione e finalità)
1. La presente legge reca disposizioni volte a garantire e tutelare il diritto alla salute, ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione e secondo quanto previsto dalla Costituzione dell’Organizzazione mondiale dellasanità (OMS), firmata a New York il 22 luglio 1946.
Art. 2.
(Modifica al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005)
1. Al comma 1 dell’articolo 36-bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi eradiofonici, di cui al decreto legislativo 31luglio 2005, n.177, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) sulle reti di comunicazioni elettroniche è vietata qualsiasi forma di pubblicità di giochi che prevedano la vincita o la perdita, prevalentemente aleatorie, di soldi o di altre utilità».
Art. 3.
(Indagini sotto copertura)
1. Le disposizioni di cui alla legge 16 marzo 2006, n.146, in materia di operazioni sotto copertura, si applicano anche per l’impiego di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nelle indagini riguardanti il commercio di gioco d’azzardo in tutte le sue forme.
Art. 4.
(Lotterie istantanee e ambienti di gioco)
1. Il tagliando per la partecipazione a qualsiasi forma di lotteria o di gioco istantaneo deve riportare le informazioni riguardanti il rischio che si corre e le percentuali legate alle possibilità di perdita o di vincita nonché ulteriori messaggi di avvertimento circa il pericolo di sviluppare patologie legate al gioco d’azzardo. Le informazioni e i messaggi di cui al periodo precedente sono definiti dall’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito presso il Ministero della salute, di seguito denominato «Osservatorio».
2. Nei locali dove è consentita la partecipazione ai giochi d’azzardo in qualsiasi forma sono vietati il fumo e il consumo di bevande alcoliche. La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1975, n.584. Il conduttore del locale in cui si sia verificata la violazione è punito con la sanzione amministrativa di cui al medesimo articolo 7, comma 2, della legge n.584 del 1975; in caso di reiterazione, si applica la sanzione della chiusura temporanea del locale fino a trenta giorni.
3. L’Osservatorio pubblica, con cadenza annuale, le indicazioni e le precauzioni cui dovranno conformarsi i software per il gioco d’azzardo online e per il gioco d’azzardo elettronico. Le proposte di moratoria per i nuovi giochi d’azzardo e di modifica o variazione delle caratteristiche dei giochi d’azzardo sono sottoposte al parere vincolante dell’Osservatorio.
Art. 5.
(Competenze delle regioni e degli enti locali)
1. Le disposizioni della presente legge e la normativa statale in materia di contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo costituiscono princìpi fondamentali dell’ordinamento in materia di tutela della salute, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Le regioni e gli enti locali, per quanto di rispettiva competenza, possono adottare disposizioni che prevedano limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa statale con riferimento alla distanza delle sale gioco da istituti di istruzione, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto e altri luoghi sensibili.
3. I comuni, con proprie determinazioni, possono adottare un apposito logo indicativo dell’assenza di apparecchi per il gioco d’azzardo in un locale pubblico o aperto al pubblico, da rilasciare, su loro richiesta, agli esercenti interessati.
Art. 6.
(Utilizzo della tessera sanitaria per la partecipazione ai giochi d’azzardo)
1. La partecipazione ai giochi d’azzardo, anche online, di qualunque tipologia, è consentita esclusivamente tramite l’utilizzo della tessera sanitaria. Ogni postazione per il gioco d’azzardo, nonché ogni modalità di connessione telematica per il gioco online, deve essere dotata di appositi meccanismi o sistemi di inserimento dei dati che impongano preventivamente l’utilizzo della tessera sanitaria ai fini dell’accesso al gioco.
2. Il soggetto che intende precludersi la possibilità di partecipare ai giochi d’azzardo può presentare richiesta ad un apposito ufficio, indicato da ciascuna regione entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, al fine di ottenere la disabilitazione della propria tessera sanitaria per i soli utilizzi di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l’attuazione delle nuove funzionalità della tessera sanitaria, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 7.
(Strutture di cura e risorse destinate)
1. Il Ministero della salute cura la predisposizione, all’interno dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) del Servizio sanitario nazionale, di articolazioni specialistiche per i pazienti affetti da disturbo da gioco d’azzardo che garantiscano loro percorsi differenti rispetto ai pazienti con dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Per i soggetti con diagnosi conclamata di dipendenza da gioco d’azzardo patologico può essere nominato un amministratore di sostegno ai sensi del capo I del titolo XII del libro primo del codice civile. L’amministratore di sostegno, previa autorizzazionedel giudice tutelare, può richiedere la disabilitazione della tessera sanitaria ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della presente legge.
3. È istituito presso il Ministero della salute il fondo per la prevenzione e la cura del gioco d’azzardo patologico, con dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
4. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato con le risorse derivanti da una quota percentuale, stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, del gettito IRAP complessivo nazionale derivante dalla tassazione degli esercenti e operatori di attività di gioco d’azzardo. Con il medesimo decreto le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni, in misura proporzionale alle diagnosi di dipendenza da gioco d’azzardo patologico riscontrate tra i residenti in ciascuna regione, per essere destinate al sistema dei servizi di cura e assistenza alle persone affette da disturbi da gioco d’azzardo.
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