Revoca licenza sala. Tar Toscana accoglie ricorso: carenza d’istruttoria e grave danno per chiusura immediata
Inviato: 27/09/2018 - 16:14
Revoca licenza sala giochi a Pistoia, Tar Toscana accoglie ricorso: carenza d’istruttoria provvedimento impugnato e grave danno per chiusura immediata
27 settembre 2018 - 15:23
Il Tar Toscana ha respito – tramite ordinanza – il ricorso presentato da una società contro Ministero dell’Interno e Questura in cui si chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Questore della provincia di Pistoia con il quale si è disposta la “revoca” della licenza ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio di una sala dedicata al gioco lecio.
Per il Tar “Ritenuto che il ricorso, ad un primo sommario esame presenti consistenti profili di fumus boni iuris, specie in relazione alla dedotta carenza d’istruttoria del provvedimento impugnato; ritenuto, sotto il profilo del periculum in mora, che il provvedimento impugnato produce il grave danno della immediata chiusura dell’esercizio commerciale; ritenuto pertanto che l’istanza cautelare debba essere accolta e che le spese della presente fase debbano seguire la soccombenza; il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto: a) sospende gli effetti del provvedimento impugnato; b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 gennaio 2019. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre oneri accessori”.
https://www.jamma.tv/attualitasx/revoca ... ata-129456
27 settembre 2018 - 15:23
Il Tar Toscana ha respito – tramite ordinanza – il ricorso presentato da una società contro Ministero dell’Interno e Questura in cui si chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Questore della provincia di Pistoia con il quale si è disposta la “revoca” della licenza ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio di una sala dedicata al gioco lecio.
Per il Tar “Ritenuto che il ricorso, ad un primo sommario esame presenti consistenti profili di fumus boni iuris, specie in relazione alla dedotta carenza d’istruttoria del provvedimento impugnato; ritenuto, sotto il profilo del periculum in mora, che il provvedimento impugnato produce il grave danno della immediata chiusura dell’esercizio commerciale; ritenuto pertanto che l’istanza cautelare debba essere accolta e che le spese della presente fase debbano seguire la soccombenza; il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto: a) sospende gli effetti del provvedimento impugnato; b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 gennaio 2019. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre oneri accessori”.
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