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Cassazione: “Esercente (Stanleybet) che non rispetta il contratto con il bookmaker: è abuso di prestazioni”

Inviato: 09/06/2018 - 08:14
da scommettitore siracusano
Cassazione: “Esercente (Stanleybet) che non rispetta il contratto con il bookmaker: è abuso di prestazioni”
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ROMA – Il contratto di ricevitoria tra una società di scommesse e il titolare di un’agenzia comporta una “relazione di prestazione d’opera”, ovvero un rapporto fiduciario di lavoro che, se abusato, diventa una circostanza aggravante. È quanto ha stabilito la Seconda sezione penale della Corte di Cassazione sul caso del titolare di una sala collegata al bookmaker Stanleybet. L’esercente era stato condannato dalla Corte d’Appello di Roma alla pena ritenuta di giustizia, per «appropriazione indebita della quota scommesse che avrebbe dovuto corrispondere alla licenziataria». La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato: il contratto che legava l’esercente a Stanleybet, basato sulla reciproca fiducia e che comportava determinati obblighi, rende l’appropriazione indebita un «abuso di relazioni di prestazioni d’opera». «Il contratto di ricevitoria, in virtù del quale una società abbia concesso ad un soggetto la licenza per gestire un’agenzia per la raccolta di scommesse sportive, comporta l’insorgere tra le parti di “relazioni di prestazione d’opera”» che comportano l’aggravante dei futili motivi. LL/Agipro