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ATTENZIONE! Cassazione: “L’adesione alla sanatoria non estingue il reato di raccolta illecita commesso in precedenza”

Inviato: 16/01/2018 - 09:05
da scommettitore siracusano
Scommesse. Corte di Cassazione: “L’adesione alla sanatoria non estingue il reato di raccolta illecita commesso in precedenza”

15 GENNAIO 2018 - 17:09


La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un operatore accusato di esercizio abusivo dell’organizzazione di scommesse in quanto privo della concessione rilasciata dall’amministrazione autonoma dei monopoli di stato nonché dell’autorizzazione di P.S. ex art. 88 T.u.l.p.s. e legato a SK5365 Group Gmbh che nel 2015 ha aderito alla Sanatoria prevista dalla legge di Stabilità regolarizzando la propria posizione in Italia.



Come ha precisato la Corte: “l’attività svolta dall’imputato non era limitata alla mera trasmissione al concessionario delle scommesse effettuate dai clienti posto che egli «svolgeva una vera e propria attività illecita di intermediazione, raccogliendo direttamente le scommesse».

L’attività di esercizio di raccolta di scommesse e la conseguente necessità di titolo autorizzativo vanno individuate direttamente in capo all’operatore italiano. Del resto, l’attività di intermediazione nella raccolta delle scommesse, oltre a poter configurare reato (di cui all’art. 4, comma 4 bis, della I.n. 401 del 1989) – anche quando è posta in essere per conto di un concessionario autorizzato – è chiaramente vietata dal vigente regolamento disciplinante le scommesse. La raccolta di scommesse, anche quando ha luogo mediante strumenti telematici, può avvenire lecitamente solo ed esclusivamente se posta in essere da parte di soggetti titolari di concessione, sì che non è ammesso che_soggetti terzi raccolgano le scommesse per conto dei concessionari o titolari di reti svolgendo una mera intermediazione.

“L’ intervenuta regolarizzazione – continua la Cassazione – da parte dell’imputato della propria attività in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 643, della I. n. 190 del 2014 prorogata dalla I. n. 208 del 2015, non può comportare il venir meno del reato quanto all’attività svolta sino a quel momento.


L’’adesione alla “sanatoria” in oggetto – spiega – determina il diritto di svolgere l’attività in corso da tale momento fino alla data di scadenza delle vigenti concessioni statali, avendo una efficacia operativa quanto al sequestro, che non può più essere mantenuto, delle relative attrezzature né la circostanza che nel comma 644 del citato art.1 si prevede che resti ferma « l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4 bis, della I. 13 dicembre 1898, n. 401» significa che l’adesione alla procedura del comma 643 comporti invece una forma di non punibilità o di estinzione del reato in oggetto, essendo appunto l’adesione alla regolarizzazione idonea solo ad introdurre una forma equipollente di autorizzazione sino a quel momento mai ottenuta onde potere continuare a svolgere lecitamente la attività”.


PressGiochi
http://www.pressgiochi.it/scommesse-cor ... enza/46530

Secondo la cassazione, quindi, la sanatoria non è anche un condono penale, come da molti interpretata.

E allora, per tutti gli altri che hanno aderito alla sanatoria, che succede?
:coin:

Re: ATTENZIONE! Cassazione: “L’adesione alla sanatoria non estingue il reato di raccolta illecita commesso in precedenza

Inviato: 17/01/2018 - 09:18
da scommettitore siracusano
La stessa notizia riportata ieri sera anche da AGIMEG. La riporto per maggiore chiarezza:

Scommesse, Cassazione: “Attività di intermediazione nella raccolta delle scommesse è reato anche se il centro è stato sanato”
16/01/2018 20:07

https://www.agimeg.it/pp2/scommesse-cas ... esse-reato


La Corte di Cassazione ha ribadito il fatto che l’intermediazione nella raccolta delle scommesse è un reato. Nei centri scommesse sprovvisti di autorizzazioni non è possibile raccogliere direttamente gioco, altrimenti il titolare del centro commette il reato di intermediazione. È quanto sostenuto dalla Terza sezione penale della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso di un operatore campano che era stato condannato dalla Corte d’Appello di Salerno per il reato di “esercizio abusivo dell’organizzazione di scommesse in quanto privo della concessione rilasciata dall’amministrazione autonoma dei monopoli di stato”. L’imputato, titolare di un centro collegato a un bookmaker senza concessione, era stato condannato nonostante l’adesione alla regolarizzazione fiscale prevista dalla legge di stabilità 2015. “L’attività svolta dall’imputato non era limitata alla mera trasmissione al concessionario delle scommesse effettuate dai clienti posto che l’indagato svolgeva una vera e propria attività illecita di intermediazione, raccogliendo direttamente le scommesse”, si legge nella sentenza. “L’attività di intermediazione nella raccolta delle scommesse, oltre a poter configurare reato – anche quando è posta in essere per conto di un concessionario autorizzato – è chiaramente vietata dal vigente regolamento disciplinante le scommesse. La raccolta di scommesse, anche quando ha luogo mediante strumenti telematici, può avvenire lecitamente solo ed esclusivamente se posta in essere da parte di soggetti titolari di concessione, sì che non è ammesso che soggetti terzi raccolgano le scommesse per conto dei concessionari o titolari di reti svolgendo una mera intermediazione”. La sanatoria prevedeva che “al titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente, fino alla data di scadenza, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari, in nessun passaggio del provvedimento normativo, chiaramente volto a consentire la protrazione dell’attività svolta, si contempla l’estinzione o la non perseguibilità del reato eventualmente derivante dalle condotte pregresse poste in essere, sì che detta regolarizzazione non può che operare, quanto agli aspetti penalistici, per i soli comportamenti successivi”. cdn/AGIMEG