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Scommesse: per Consiglio di Stato “legittimo escludere dai limiti del distanziometro le sale scommesse”
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Scommesse: per Consiglio di Stato “legittimo escludere dai limiti del distanziometro le sale scommesse”
Messaggioda scommettitore siracusano » 30/08/2017 - 10:56
Scommesse: per Consiglio di Stato “legittimo escludere dai limiti del distanziometro le sale scommesse”
30/08/2017 09:55
https://www.agimeg.it/diritto/scommesse ... -scommesse
“Visto che tra le sale gioco (slot machine e videolottery) e le sale scommesse intercorre una certa qual differenza, ad avviso del Collegio non sussistono i presupposti per sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale della normativa con la quale il Legislatore regionale lombardo, nella sua discrezionalità, ha ritenuto di escludere dal perimetro dell’applicabilità dei limiti distanziometrici le sale scommesse. In altri e più chiari termini, la disciplina regionale delle distanze da obiettivi sensibili (come la Corte costituzionale ha insegnato) può essere uniforme, e cioè trattare allo stesso modo sale giochi e sale scommesse ai fini di prevenire la ludopatia; ma siccome non si può negare che tra le due attività (gioco con apparecchio tipo slot/ raccolta scommesse su eventi futuri) esiste una certa differenza di base, allo stato non sembra al Collegio che la opposta scelta privilegiata dalla regione Lombardia travalichi – almeno in misura qui apprezzabile – i confini della discrezionalità legislativa”. Con questa motivazione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha respinto un ricorso avanzato dal Comune di Milano contro l’apertura di una sala giochi. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – sede di Milano – aveva infatti accolto il ricorso proposto dalla società che gestisce la sala giochi volto ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza-diffida emessa in data 24 febbraio 2015 dal comune di Milano, Settore Sportello Unico per l’Edilizia, Direzione Interventi Edilizi Minori, con cui era stato ordinato alla società stessa di “cessare l’attività di raccolta scommesse e di procedere alla rimozione delle nuove apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito funzionali all’attività stessa”. Per il CdS “va tenuto conto che la disposizione del regolamento edilizio comunale di Milano è incentrata unicamente sul fattore distanza delle sale scommesse da obiettivi sensibili; come osservato proprio dal T.a.r. della Lombardia nella recente decisione n. 706/2015, non è del tutto arbitrario affermare che gli apparecchi di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del Tulps (tra cui, in particolare, slot machine e videolottery) “paiono i più insidiosi nell’ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo psicologico legato al senso del pudore, l’ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica”. L’originaria parte ricorrente aveva prospettato numerose censure di violazione di legge (legge regionale della Lombardia n. 8/2013) ed eccesso di potere, deducendo che essa intendeva intraprendere un’attività di centro scommesse, e non di VTL, avendo chiesto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del R.D. n. 773/1931 al Questore di Milano.3. Il comune di Milano si era costituito in giudizio, chiedendo la declaratoria di inammissibilità, ovvero la reiezione del ricorso in quanto infondato. lp/AGIMEG
30/08/2017 09:55
https://www.agimeg.it/diritto/scommesse ... -scommesse
“Visto che tra le sale gioco (slot machine e videolottery) e le sale scommesse intercorre una certa qual differenza, ad avviso del Collegio non sussistono i presupposti per sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale della normativa con la quale il Legislatore regionale lombardo, nella sua discrezionalità, ha ritenuto di escludere dal perimetro dell’applicabilità dei limiti distanziometrici le sale scommesse. In altri e più chiari termini, la disciplina regionale delle distanze da obiettivi sensibili (come la Corte costituzionale ha insegnato) può essere uniforme, e cioè trattare allo stesso modo sale giochi e sale scommesse ai fini di prevenire la ludopatia; ma siccome non si può negare che tra le due attività (gioco con apparecchio tipo slot/ raccolta scommesse su eventi futuri) esiste una certa differenza di base, allo stato non sembra al Collegio che la opposta scelta privilegiata dalla regione Lombardia travalichi – almeno in misura qui apprezzabile – i confini della discrezionalità legislativa”. Con questa motivazione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha respinto un ricorso avanzato dal Comune di Milano contro l’apertura di una sala giochi. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – sede di Milano – aveva infatti accolto il ricorso proposto dalla società che gestisce la sala giochi volto ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza-diffida emessa in data 24 febbraio 2015 dal comune di Milano, Settore Sportello Unico per l’Edilizia, Direzione Interventi Edilizi Minori, con cui era stato ordinato alla società stessa di “cessare l’attività di raccolta scommesse e di procedere alla rimozione delle nuove apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito funzionali all’attività stessa”. Per il CdS “va tenuto conto che la disposizione del regolamento edilizio comunale di Milano è incentrata unicamente sul fattore distanza delle sale scommesse da obiettivi sensibili; come osservato proprio dal T.a.r. della Lombardia nella recente decisione n. 706/2015, non è del tutto arbitrario affermare che gli apparecchi di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del Tulps (tra cui, in particolare, slot machine e videolottery) “paiono i più insidiosi nell’ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo psicologico legato al senso del pudore, l’ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica”. L’originaria parte ricorrente aveva prospettato numerose censure di violazione di legge (legge regionale della Lombardia n. 8/2013) ed eccesso di potere, deducendo che essa intendeva intraprendere un’attività di centro scommesse, e non di VTL, avendo chiesto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del R.D. n. 773/1931 al Questore di Milano.3. Il comune di Milano si era costituito in giudizio, chiedendo la declaratoria di inammissibilità, ovvero la reiezione del ricorso in quanto infondato. lp/AGIMEG
Re: Scommesse: per Consiglio di Stato “legittimo escludere dai limiti del distanziometro le sale scommesse”
Messaggioda FIA » 30/08/2017 - 18:53
scommettitore siracusano ha scritto:Scommesse: per Consiglio di Stato “legittimo escludere dai limiti del distanziometro le sale scommesse”
30/08/2017 09:55
https://www.agimeg.it/diritto/scommesse ... -scommesse
“Visto che tra le sale gioco (slot machine e videolottery) e le sale scommesse intercorre una certa qual differenza, ad avviso del Collegio non sussistono i presupposti per sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale della normativa con la quale il Legislatore regionale lombardo, nella sua discrezionalità, ha ritenuto di escludere dal perimetro dell’applicabilità dei limiti distanziometrici le sale scommesse. In altri e più chiari termini, la disciplina regionale delle distanze da obiettivi sensibili (come la Corte costituzionale ha insegnato) può essere uniforme, e cioè trattare allo stesso modo sale giochi e sale scommesse ai fini di prevenire la ludopatia; ma siccome non si può negare che tra le due attività (gioco con apparecchio tipo slot/ raccolta scommesse su eventi futuri) esiste una certa differenza di base, allo stato non sembra al Collegio che la opposta scelta privilegiata dalla regione Lombardia travalichi – almeno in misura qui apprezzabile – i confini della discrezionalità legislativa”. Con questa motivazione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha respinto un ricorso avanzato dal Comune di Milano contro l’apertura di una sala giochi. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – sede di Milano – aveva infatti accolto il ricorso proposto dalla società che gestisce la sala giochi volto ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza-diffida emessa in data 24 febbraio 2015 dal comune di Milano, Settore Sportello Unico per l’Edilizia, Direzione Interventi Edilizi Minori, con cui era stato ordinato alla società stessa di “cessare l’attività di raccolta scommesse e di procedere alla rimozione delle nuove apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito funzionali all’attività stessa”. Per il CdS “va tenuto conto che la disposizione del regolamento edilizio comunale di Milano è incentrata unicamente sul fattore distanza delle sale scommesse da obiettivi sensibili; come osservato proprio dal T.a.r. della Lombardia nella recente decisione n. 706/2015, non è del tutto arbitrario affermare che gli apparecchi di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del Tulps (tra cui, in particolare, slot machine e videolottery) “paiono i più insidiosi nell’ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo psicologico legato al senso del pudore, l’ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica”. L’originaria parte ricorrente aveva prospettato numerose censure di violazione di legge (legge regionale della Lombardia n. 8/2013) ed eccesso di potere, deducendo che essa intendeva intraprendere un’attività di centro scommesse, e non di VTL, avendo chiesto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del R.D. n. 773/1931 al Questore di Milano.3. Il comune di Milano si era costituito in giudizio, chiedendo la declaratoria di inammissibilità, ovvero la reiezione del ricorso in quanto infondato. lp/AGIMEG
Vedremo, anche se presumo che un bel caos nasce dalla domanda:
"che strumenti si hanno per dire che una sala scommesse è diversa (meno pericolosa per la ludopatia) dalla sala slot e vtl?"
E se hai uno strumento per fare questa valutazione, perchè non viene fornito al legislatore per creare un giusto riferimento normativo al riguardo ?
Mica è un tema semplice.
bye Berti
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Re: Scommesse: per Consiglio di Stato “legittimo escludere dai limiti del distanziometro le sale scommesse”
Messaggioda scommettitore siracusano » 31/08/2017 - 17:12
Ripamonti: Riflessioni di mezza estate sulla sentenza del Consiglio di Stato in materia di distanze
31 agosto 2017 - 12:34
https://www.jamma.tv/adi/ripamonti-rifl ... nze-107279
(Jamma) – Marco Ripamonti, avvocato esperto delle problematiche giuridiche legate alla sfera del gaming, è anche un conoscitore ed appassionato del mondo dei giochi e delle scommesse e ci propone una riflessione che scaturisce dalla Sentenza del Consiglio di Stato, ieri pubblicata, che sostanzialmente ha affermato la legittimità e condivisione di un diverso trattamento, in tema di distanze, tra le attività di sala scommesse e di giochi a mezzo VLT.
Per il Consiglio di Stato, infatti, “va tenuto conto che la disposizione del regolamento edilizio comunale di Milano è incentrata unicamente sul fattore distanza delle sale scommesse da obiettivi sensibili; come osservato proprio dal T.a.r. della Lombardia nella recente decisione n. 706/2015, non è del tutto arbitrario affermare che gli apparecchi di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del Tulps (tra cui, in particolare, slot machine e videolottery) “paiono i più insidiosi nell’ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo psicologico legato al senso del pudore, l’ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica”.
La riflessione del professionista viterbese, da venti anni spesso artefice di vere e proprie tendenze giurisprudenziali, è la seguente:
“La sentenza del Consiglio di Stato sembra condividere una sorta di distinguo, anche sotto un profilo etico, tra il prodotto gioco d’azzardo (effettuato in via diretta nella solitudine di una VLT) e la scommessa da banco su eventi sportivi. Distinguo che, riferito alla questione delle distanze, andrebbe a legittimare un maggior rigore nei confronti del prodotto VLT, rispetto alla scommessa, attesa l’intrinseca maggiore pericolosità della stessa VLT con riferimento ai rischi di compulsività e ludopatie. Una prima riflessione da fare riguardante l’aspetto tecnico, ma che lascerei davvero ai tecnici, sarebbe quella di comprendere cosa oggi si intenda per “scommessa”.
Il livello e la varietà delle scommesse, oggi, presenta certamente connotazioni diverse rispetto alla vecchia e tradizionale schedina del Totocalcio, che i nostri genitori elaboravano, spesso a seguito di approfonditi ragionamenti da vero e proprio commissario tecnico (notoriamente, noi Italiani, siamo un pò tutti coach…), nell’attesa di apprendere poi con la Domenica Sportiva l’esito delle partite nella speranza, prima o poi, di aggiudicarsi l’agognato 13.
Tale livello, oggi, è molto diverso, in quanto un solo evento sportivo può permettere infinite formule di scommessa, anche in itinere, dove il margine di ponderazione può anche approssimarsi ai minimi termini. Ma indubbiamente, altra cosa, è il gioco d’azzardo, non lo si può diversamente definire, mediante VLT, e questo è un dato innegabile.
Ora, a prescindere dalla condivisione concettuale dell’idea espressa dal Consiglio di Stato, la riflessione che invece mi stimola maggiormente si riferisce alla diversità di trattamento giuridico e sanzionatorio delle formule abusive dell’azzardo e della scommessa. Se, infatti, può esser vero che il gioco d’azzardo mediante VLT sia maggiormente insidioso per la salute del cittadino e, quindi, anche per l’Ordine pubblico (si pensi a tutte le distorsioni e conseguenze possibili in termini di ludopatia), potrei trovare incoerente che agli aspetti abusivi (cioè non autorizzati) delle due formule vengano riservate situazioni opposte, rispetto al livello di pericolosità.
Prendiamo l’ipotesi di un locale, quale possa essere un circolo, o un garage o un qualsiasi sottoscala, in cui vengano posizionate apparecchiature del genere VLT prive di collegamenti e totalmente irregolari, con cui si effettui il gioco d’azzardo, oppure semplicemente la tipica bisca con roulette fisica o giochi di carte da casinò.
Ebbene, è innegabile che tali situazioni possano costituire un pericolo pubblico non solo relativamente al rischio incontrollato di contrarre ludopatie, ma potrebbero prestarsi anche a fenomeni di usura o situazioni comunque critiche. Ebbene, al netto di tali criticità e degenerazioni (con possibili contestazioni penali ulteriori), al cospetto della tipica bisca, al di là della chiusura del locale, di eventuali sanzioni amministrative relative agli apparecchi (efficaci soltanto per chi ha da perdere, altrimento totalmente platoniche), ciò che generalmente e ovviamente viene contestato è l’art.718 Codice Penale, quindi una semplice contravvenzione che prevede l’arresto da tre mesi ad una anno e l’ammenda. Trattandosi di contravvenzione, e come detto salvo altro, non è prevista la custodia cautelare, non è ipotizzabile l’associazione a delinquere, i termini prescrizionali sono più brevi, sospensione condizionale e così via. Non ho mai visto scontare davvero un arresto per gioco d’azzardo… Insomma, si tratta di una semplice contravvenzione che, forse non tutti sanno, è inserita nel Codice Penale nelle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi. Parliamo, quindi, di un reato introdotto dal legislatore dell’epoca a garanzia del buon costume e della decenza. Eppure, non può sfuggire il livello di pericolo potenziale e scarsa controllabità che la bisca clandestina, con VLT abusive, possa contenere, anche semplicemente, riguardo al pericolo ludopatia ed in ogni caso per l’ordine pubblico.
In definitiva, la bisca clandestina appare davvero realtà ben diversa da quella in cui, invece, si possano praticare scommesse non autorizzate mediante collegamenti a bookmaker esteri.
Certamente, anche in tal caso sono possibili situazioni degenerative, pensiamo ad esempio all’esercizio di scommesse abusive esercitate in luoghi clandestini e nascosti, in collegamento con sedicenti allibratori privi di qualsivoglia titolo. Però, l’incongruenza dei differenti trattamenti salta all’occhio quando si pone l’accento su quello che, invece, negli ultimi quindici anni (ma anche ora) è il fenomeno largamente più diffuso, rispetto a situazioni più singolari: il tipico centro elaborazione dati, aperto alla luce del sole, con tanto di marchi ed insegne, il cui titolare abbia un contratto con un operatore comunitario, in possesso di licenza rilasciata nel proprio Paese d’origine a seguito di accurati controlli e che abbia anche avanzato richiesta di licenza 88 tulps ai fini dell’attività di raccolta di scommesse.
Ebbene, in questi casi, non solo è evidente, stando all’orientamento del Consiglio di Stato, la minor offensività e pericolosità della scommessa rispetto al gioco d’azzardo, ma è anche lampante – al netto di ogni degenerazione naturalmente – come sia davvero differente, quanto alla pericolosità potenziale, la situazione della bisca clandestina con VLT irregolari, rispetto ad un centro elaborazione dati che, peraltro, viene quasi sempre gestito da soggetti incensurati, i quali soltanto così possono aspirare ad avanzare con qualche risultato utile, anche in termini di diniego, la richiesta di licenza di pubblica sicurezza e che a prescindere dalla licenza di pubblica sicurezza sono quasi sempre istruiti anche al rispetto di tutta quella legislazione accessoria e conseguente, in materia di prevenzione rischi ludopatie e antiriciclaggio. Eppure, in questo caso, la norma sanzionatoria è contenuta nell’art.4 legge 401/89 e si tratta di una ipotesi delittuosa.
Il perchè di questa e di tante altre incoerenze riguardanti i comparti in argomento, lo sappiamo, dipende da uno sviluppo impressionante dei comparti stessi, sopratutto da quando lo Stato è sceso in capo non solo per contrastare il gioco d’azzardo ed abusivo, ma anche per dominarlo ed incentivarlo nei suoi circuiti controllabili, sviluppo che però non ha potuto contare su una legislazione coerente ed adeguata, che forse oggi avrebbe totalmente riveduta e corretta, in modo unitario e congruo, eliminando ogni stratificazione e paradosso”.
31 agosto 2017 - 12:34
https://www.jamma.tv/adi/ripamonti-rifl ... nze-107279
(Jamma) – Marco Ripamonti, avvocato esperto delle problematiche giuridiche legate alla sfera del gaming, è anche un conoscitore ed appassionato del mondo dei giochi e delle scommesse e ci propone una riflessione che scaturisce dalla Sentenza del Consiglio di Stato, ieri pubblicata, che sostanzialmente ha affermato la legittimità e condivisione di un diverso trattamento, in tema di distanze, tra le attività di sala scommesse e di giochi a mezzo VLT.
Per il Consiglio di Stato, infatti, “va tenuto conto che la disposizione del regolamento edilizio comunale di Milano è incentrata unicamente sul fattore distanza delle sale scommesse da obiettivi sensibili; come osservato proprio dal T.a.r. della Lombardia nella recente decisione n. 706/2015, non è del tutto arbitrario affermare che gli apparecchi di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del Tulps (tra cui, in particolare, slot machine e videolottery) “paiono i più insidiosi nell’ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo psicologico legato al senso del pudore, l’ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica”.
La riflessione del professionista viterbese, da venti anni spesso artefice di vere e proprie tendenze giurisprudenziali, è la seguente:
“La sentenza del Consiglio di Stato sembra condividere una sorta di distinguo, anche sotto un profilo etico, tra il prodotto gioco d’azzardo (effettuato in via diretta nella solitudine di una VLT) e la scommessa da banco su eventi sportivi. Distinguo che, riferito alla questione delle distanze, andrebbe a legittimare un maggior rigore nei confronti del prodotto VLT, rispetto alla scommessa, attesa l’intrinseca maggiore pericolosità della stessa VLT con riferimento ai rischi di compulsività e ludopatie. Una prima riflessione da fare riguardante l’aspetto tecnico, ma che lascerei davvero ai tecnici, sarebbe quella di comprendere cosa oggi si intenda per “scommessa”.
Il livello e la varietà delle scommesse, oggi, presenta certamente connotazioni diverse rispetto alla vecchia e tradizionale schedina del Totocalcio, che i nostri genitori elaboravano, spesso a seguito di approfonditi ragionamenti da vero e proprio commissario tecnico (notoriamente, noi Italiani, siamo un pò tutti coach…), nell’attesa di apprendere poi con la Domenica Sportiva l’esito delle partite nella speranza, prima o poi, di aggiudicarsi l’agognato 13.
Tale livello, oggi, è molto diverso, in quanto un solo evento sportivo può permettere infinite formule di scommessa, anche in itinere, dove il margine di ponderazione può anche approssimarsi ai minimi termini. Ma indubbiamente, altra cosa, è il gioco d’azzardo, non lo si può diversamente definire, mediante VLT, e questo è un dato innegabile.
Ora, a prescindere dalla condivisione concettuale dell’idea espressa dal Consiglio di Stato, la riflessione che invece mi stimola maggiormente si riferisce alla diversità di trattamento giuridico e sanzionatorio delle formule abusive dell’azzardo e della scommessa. Se, infatti, può esser vero che il gioco d’azzardo mediante VLT sia maggiormente insidioso per la salute del cittadino e, quindi, anche per l’Ordine pubblico (si pensi a tutte le distorsioni e conseguenze possibili in termini di ludopatia), potrei trovare incoerente che agli aspetti abusivi (cioè non autorizzati) delle due formule vengano riservate situazioni opposte, rispetto al livello di pericolosità.
Prendiamo l’ipotesi di un locale, quale possa essere un circolo, o un garage o un qualsiasi sottoscala, in cui vengano posizionate apparecchiature del genere VLT prive di collegamenti e totalmente irregolari, con cui si effettui il gioco d’azzardo, oppure semplicemente la tipica bisca con roulette fisica o giochi di carte da casinò.
Ebbene, è innegabile che tali situazioni possano costituire un pericolo pubblico non solo relativamente al rischio incontrollato di contrarre ludopatie, ma potrebbero prestarsi anche a fenomeni di usura o situazioni comunque critiche. Ebbene, al netto di tali criticità e degenerazioni (con possibili contestazioni penali ulteriori), al cospetto della tipica bisca, al di là della chiusura del locale, di eventuali sanzioni amministrative relative agli apparecchi (efficaci soltanto per chi ha da perdere, altrimento totalmente platoniche), ciò che generalmente e ovviamente viene contestato è l’art.718 Codice Penale, quindi una semplice contravvenzione che prevede l’arresto da tre mesi ad una anno e l’ammenda. Trattandosi di contravvenzione, e come detto salvo altro, non è prevista la custodia cautelare, non è ipotizzabile l’associazione a delinquere, i termini prescrizionali sono più brevi, sospensione condizionale e così via. Non ho mai visto scontare davvero un arresto per gioco d’azzardo… Insomma, si tratta di una semplice contravvenzione che, forse non tutti sanno, è inserita nel Codice Penale nelle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi. Parliamo, quindi, di un reato introdotto dal legislatore dell’epoca a garanzia del buon costume e della decenza. Eppure, non può sfuggire il livello di pericolo potenziale e scarsa controllabità che la bisca clandestina, con VLT abusive, possa contenere, anche semplicemente, riguardo al pericolo ludopatia ed in ogni caso per l’ordine pubblico.
In definitiva, la bisca clandestina appare davvero realtà ben diversa da quella in cui, invece, si possano praticare scommesse non autorizzate mediante collegamenti a bookmaker esteri.
Certamente, anche in tal caso sono possibili situazioni degenerative, pensiamo ad esempio all’esercizio di scommesse abusive esercitate in luoghi clandestini e nascosti, in collegamento con sedicenti allibratori privi di qualsivoglia titolo. Però, l’incongruenza dei differenti trattamenti salta all’occhio quando si pone l’accento su quello che, invece, negli ultimi quindici anni (ma anche ora) è il fenomeno largamente più diffuso, rispetto a situazioni più singolari: il tipico centro elaborazione dati, aperto alla luce del sole, con tanto di marchi ed insegne, il cui titolare abbia un contratto con un operatore comunitario, in possesso di licenza rilasciata nel proprio Paese d’origine a seguito di accurati controlli e che abbia anche avanzato richiesta di licenza 88 tulps ai fini dell’attività di raccolta di scommesse.
Ebbene, in questi casi, non solo è evidente, stando all’orientamento del Consiglio di Stato, la minor offensività e pericolosità della scommessa rispetto al gioco d’azzardo, ma è anche lampante – al netto di ogni degenerazione naturalmente – come sia davvero differente, quanto alla pericolosità potenziale, la situazione della bisca clandestina con VLT irregolari, rispetto ad un centro elaborazione dati che, peraltro, viene quasi sempre gestito da soggetti incensurati, i quali soltanto così possono aspirare ad avanzare con qualche risultato utile, anche in termini di diniego, la richiesta di licenza di pubblica sicurezza e che a prescindere dalla licenza di pubblica sicurezza sono quasi sempre istruiti anche al rispetto di tutta quella legislazione accessoria e conseguente, in materia di prevenzione rischi ludopatie e antiriciclaggio. Eppure, in questo caso, la norma sanzionatoria è contenuta nell’art.4 legge 401/89 e si tratta di una ipotesi delittuosa.
Il perchè di questa e di tante altre incoerenze riguardanti i comparti in argomento, lo sappiamo, dipende da uno sviluppo impressionante dei comparti stessi, sopratutto da quando lo Stato è sceso in capo non solo per contrastare il gioco d’azzardo ed abusivo, ma anche per dominarlo ed incentivarlo nei suoi circuiti controllabili, sviluppo che però non ha potuto contare su una legislazione coerente ed adeguata, che forse oggi avrebbe totalmente riveduta e corretta, in modo unitario e congruo, eliminando ogni stratificazione e paradosso”.
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