PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE nella Manovra BIS, in Commissione Finanze della CameraART. 6
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. All’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ad eccezion fatta per quei concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali, per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo, e abbiano la disponibilità di altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli».6. 23. Marco Di Maio.
All’articolo aggiuntivo 6.06, al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I concessionari procedono al blocco degli apparecchi corrispondenti ai nulla osta eliminati entro i cinque giorni lavorativi successivi al recepimento della comunicazione da parte dell’Agenzia, avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. La violazione degli obblighi previsti al periodo precedente è punita con la sanzione amministrativa di euro diecimila per ciascun apparecchio.
0. 6. 06. 7. (Nuova formulazione) Mantero, Baroni, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli.
Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Riduzione degli apparecchi da divertimento).
1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:
a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;
b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.
2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del Pag. 123numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.
3. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b) del comma 1 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d’ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti.
Secondo la mia interpretazione, fino a quando durerà la proroga delle concessioni, rimane lo STATUS QUO, salvo, a quanto sembra, il subentro di un nuovo gestore in un diritto nello stesso locale (a patto che il Concessionario non cambi)
Ne consegue, sempre secondo la mia interpretazione, che dopo l'entrate in vigore della legge, non ci potranno essere cambi di concessionari in un locale. Chi vuole cambiare concessionario, si affretti a farlo. 