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Cessione rete, Cassazione: 'Centri scommesse, verificare requisiti'

Inviato: 28/02/2017 - 08:37
da scommettitore siracusano
Cessione rete, Cassazione: 'Centri scommesse, verificare requisiti'
http://www.gioconews.it/scommesse/49-no ... ita-misure


La Cassazione annulla i sequestri di alcuni centri scommesse collegati a bookmaker senza concessione e rinvia al merito ai tribunali ordinari.
"Il giudice di merito è tenuto, nell'esercizio dei poteri riconosciutigli per legge nella fase dell'impugnazione
cautelare, e dunque potendo sempre utilizzare ed apprezzare, oltre che la documentazione e gli accertamenti tecnici in atti, anche ulteriori elaborati tecnici sempre producibili dalle parti, a valutare la proporzionalità o meno della misura dell'art. 25 dello schema di convenzione del bando 2012 al fine di trarne le dovute conseguenze sulla concreta natura discriminatoria della clausola rispetto all'operatore straniero".
Questo il principio con cui la Cassazione ha annullato rinviando al giudice di merito dei tribunali di Agrigento, Cosenza, Cuneo, Potenza e Verona, le ordinanze di sequestro delle apparecchiature emesse a carico di centri scommesse operanti per conto di bookmaker stranieri come Betsolution4u, Centurionbet e Stanleybet.
"La questione dell'art. 88 Tulps resta assorbita, perché il ricorrente ha dimostrato di aver presentato istanza di rilascio (comunicazione) dell'autorizzazione alla luce del nuovo quadro normativo a seguito della cosiddetta legge di Stabilità 2015 su cui la Questura non pare abbia provveduto. Al proposito, il Ministero dell'Interno ha chiarito con la circolare del 27.1.2015 che il procedimento di regolarizzazione di cui all'art. 1, commi 643, 644 e 645, L. 190/14 è testualmente finalizzato al rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'art. 88 Tulps, titolo che va rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di regolarizzazione da parte dell'Agenzia. Ha precisato, però, che per non poche Questure tale autorizzazione ha evidente natura straordinaria e potrebbe tradursi in un numero di istanze tali da rendere oggettivamente difficile o impossibile la loro definizione nel termine stabilito, legittimando in tali casi l'applicazione delle esimenti; d'altra parte ha aggiunto, trattandosi di esercizi di raccolta delle scommesse già in attività non paiono configurabili profili di danno in caso di adozione del provvedimento finale oltre il termine predetto.
Nel contesto della medesima circolare ha anche dettato delle regole per l'eventuale verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi riguardanti il locale nel quale l'attività viene svolta che rimangono fermi sia pure con alcune precisazioni. Tali sopravvenienze andranno apprezzate dal Giudice di merito, perché anche l'Autorità amministrativa dovrà confrontarsi con il nuovo quadro normativo e giurisprudenziale", si legge nella sentenza.

Re: Cessione rete, Cassazione: 'Centri scommesse, verificare requisiti'

Inviato: 28/02/2017 - 17:04
da scommettitore siracusano
Cassazione: annullato sequestro centro Stanleybet
28 febbraio 2017
https://www.jamma.tv/diritto/cassazione ... ybet-96581


(Jamma) ” Il giudice di merito è tenuto, nell’esercizio dei poteri riconosciutigli per legge nella fase dell’impugnazione cautelare, e dunque potendo sempre utilizzare ed apprezzare, oltre che la documentazione e gli accertamenti tecnici in atti, anche ulteriori elaborati tecnici sempre producibili dalle parti, a valutare la proporzionalità o meno della misura dell’art. 25 dello schema di convenzione del bando 2012 al fine di trarne le dovute conseguenze sulla concreta natura discriminatoria della clausola rispetto all’operatore straniero”. Così la III SEZ. Penale della Corte di Cassazione ha annulla l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli con la quale era stato confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 22.9.2014 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Ufficio, avente ad oggetto i locali e le attrezzaturedi un centro scommesse Stanleybet.

Per il giudice “sussiste, sul piano dei principi, il contrasto con gli art. 49 e 56 TFUE della clausola del bando 2012 che impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività, per scadenzadel termine della concessione, l’uso di beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco”.
“Con ordinanza del 7.4.2016 C- 210-214/14, Tornassi ed altri, la CGUE,
rispondendo al quesito formulato in via pregiudiziale proprio da questa Corte con
ordinanza del 5.2.2014, ha ribadito i principi già affermati nella sentenza del
28.1.2016, Laezza C- 375/14, pronunciata sul rinvio pregiudiziale del Tribunale
di Frosinone del 9.7.2014, ed ha precisato che “Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE
devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale
restrittiva, come quella controversa nei procedimenti principali, la quale impone
al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della
cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni
materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di
raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al
conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione,
circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.