Signor Scommettitore,
le persone che leggono conoscono benissimo anche la tua posizione di parte anche se velata dall'autoproclamazione di conoscitore del diritto.
Segnalo che la sentenza del Consiglio di Stato fa riferimento esclusivamente al rilascio del 88 tulps e non alla liceità dell'attività. Ti spego meglio:
ai sensi dell'art. 1 comma 644 della legge 190/2014 ITALIANA, che di seguito allego al punto e) è pacifico che chi esercita l'attività di raccolta scommesse deve soddisfare i requisiti soggettivi identici a quelli richiesti per il rilascio dell'88 tulps ed in caso essi non vengano soddisfatti il Questore deve chiudere l'attività. Quello che non è scritto sulla legge è se il Questore deve rilasciare il titolo cartaceo o meno. Ti ricordo che in Italia non sempre viene rilasciata una Licenza da parte delle autorità; ad esempio nei casi in cui l'attività è regolamentata dalle SCIA.
e) il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta comunica i
propri dati anagrafici e l'esistenza dell'attivita' di raccolta di
gioco con vincita in denaro al questore territorialmente competente
entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di
avvio dell'attivita'. Il proprietario dell'immobile in cui ha sede
l'esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed
informazioni sull'attivita' di raccolta di gioco all'Agenzia delle
dogane e dei monopoli entro gli stessi termini di cui al periodo
precedente. C
hiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai
sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti
soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del
titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ove
ne accerti l'insussistenza, il questore dispone la chiusura immediata
dell'esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di
pubblica sicurezza dispongono delle facolta' previste dall'articolo
16 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931;
Del comma 644 non si mette in dubbio la questione amministrativa ma può creare l'incertezza sotto il profilo penale nella parte in cui scrive:
644. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non
aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma
643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale
regime, ne sono decaduti,
ferma restando l'applicazione di quanto
previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per
esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonche' di tutela dei minori
di eta' e delle fasce sociali piu' deboli, i seguenti obblighi e
divieti:
a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni
di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in
materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le
responsabilita' derivanti dall'applicazione del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
b) e' vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto,
anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) e' vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite
superiori a euro 10.000;
d) continua ad applicarsi l'articolo 7, commi 5 e 8, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive
modificazioni;
e) il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta comunica i
propri dati anagrafici e l'esistenza dell'attivita' di raccolta di
gioco con vincita in denaro al questore territorialmente competente
entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di
avvio dell'attivita'. Il proprietario dell'immobile in cui ha sede
l'esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed
informazioni sull'attivita' di raccolta di gioco all'Agenzia delle
dogane e dei monopoli entro gli stessi termini di cui al periodo
precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai
sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti
soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del
titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ove
ne accerti l'insussistenza, il questore dispone la chiusura immediata
dell'esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di
pubblica sicurezza dispongono delle facolta' previste dall'articolo
16 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931;
f) continua ad applicarsi il divieto di installazione di
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; in ogni
caso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non iscrive il titolare
dell'esercizio o del punto di raccolta nell'elenco di cui
all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove
gia' iscritto;
Come potrai leggere tu stesso la parte amministrava è ben definita come quella della tutela dell'ordine pubblico.
Quindi i riconoscimenti sotto l'aspetto penale della liceità del modus operanti dei centri Betn1, anche dalla Cassazione, confermano che dal 2015 esiste un nuovo soggetto autorizzato.
Tornado alla decisione del Consiglio di Stato, La Corte afferma esclusivamente che nel sistema Concessorio per ottenere il RILASCIO dell'88 del Tupls bisogna essere possessori di Concessione.
In ultimo quando tu affermi : "Tutti gli altri book hanno degli avvocati imbecilli, e solo la BetN1 ne avrebbe uno bravo, con le sue tesi personali"?, stai affermando il falso infatti anche AGISCO rimarca le nuove disposizioni parlamentari della Legge 190/2014;
https://www.agimeg.it/pp/scommesse-deci ... o-due-mesiSpero che chi legga possa farsi una sua idea senza farsi influenzare da colui che proclamandosi conoscitore del Diritto commenta le sentenze allo scopo di denigrare i Professionisti del DIRITTO che tutelano posizioni a LUI non convenienti.
Ps: ma la Concessione che ti "autorizza" a lavorare come è stata prorogata in maniera lecita? Io non ho letto nessun Decreto Legge o una LEGGE che autorizza la proroga. Esso è l'unico dispositivo legislativo che poteva autorizzare una proroga di una Concessione che aveva scadenza giugno 2016 e che poteva essere prorogata solo sino a Dicembre 2016.
SE mi è sfuggito, cortesemente lo posti?
Ciao