Cassazione. Biasci: si riparte da Firenze. L’avv.Ripamonti sull’ipotesi bando gara scommesse al 2021
15 febbraio 2017 -
https://www.jamma.tv/scommesse/cassazio ... 2021-95839(Jamma) La vicenda giudiziaria che vede interessato l’ormai famoso Daniele Biasci (cognome assai ricorrente nelle sentenze della terza sezione penale della Cassazione, secondo per notorietà forse soltanto a Gambelli e Cifone), sembra non avere epilogo.
Il Biasci, livornese, già titolare di CED collegato a bookmaker austriaco, impugno’ un diniego a richiesta 88 tulps reso dalla Questura per la carenza del titolo concessorio in capo alla società preponente ed il Tar Toscana sollevo’ questione pregiudiziale rinviando la posizione del Biasci e di altri ricorrenti dinanzi alla Corte di Giustizia, relativamente a possibili profili discriminatori del Bando Bersani, riguardo alla società preponente e suoi preposti.
Ne scaturì la Sentenza del Settembre 2013 che proprio dal Biasci, tra i diversi soggetti coinvolti, tutti toscani, prese il nome e che, in punto discriminazione, a detta degli esperti, poco aggiunse ai principi già affermati dalla Corte di Giustizia in punto discriminazione ed incompatibilità comunitaria, applicati successivamente ai due bookmaker, uno anglomaltese, l’altro austriaco, in effetti ritenuti interessati da profili di discriminazione del cosiddetto Bersani.
La Sentenza, tuttavia, e’ intervenuta su una questione fino a quel momento meno trattata ed oggi molto attuale, e cioè l’attività trasfrontaliera, permettendo in tal modo ai giuristi appassionati della materia di elaborare nuove teorie in tema di libera prestazione dei servizi e gioco on line.
Ma la vicenda del Biasci non finisce con la Corte di Giustizia, essendo lo stesso coinvolto anche in un processo penale dinanzi al Tribunale della sua città per il reato di cui all’art.4 legge 401/89. Ed e’ proprio qui, nel palazzo di giustizia limitrofo ai fossi noti per la beffa dei falsi Modigliani, che si consuma anche la beffa ai danni del Biasci, che anziché riportare, come da logica e fors’anche giuridica aspettativa, una pronuncia assolutoria, se non altro per essere stato protagonista di una sentenza di Corte di Giustizia resa in punto discriminazione, viene condannato e per giunta alla sola pena pecuniaria dell’ammenda, con sentenza in tal modo inappellabile e ricorribile solo in Cassazione.
Sentenza basata su una interpretazione della stessa Sentenza Biasci nel senso della non discriminazione ai danni del bookmaker austriaco, nella quale – come riferisce il difensore avv.Marco Ripamonti – “menzione alcuna viene fatta delle sette sentenze di segno opposto rese in Cassazione sul caso in argomento e della stessa Sentenza Bandecchi della Corte d’Appello fiorentina emessa in piena condivisione delle Cassazioni stesse ed in rigetto delle diverse argomentazioni di Snai, costituitasi all’epoca parte civile.”
La difesa del Biasci, patrocinata dall’avv.Marco Ripamonti, non si è arresa e la sentenza e’ stata impugnata in Cassazione, dove sono stati avanzati tipici motivi di violazione di legge concernenti il reato di cui all’art.4 legge 401/89, trattato UE e aspetti discriminatori ed altri più centrati sulla omessa motivazione del tribunale sul tema della irragionevolezza e contrarietà a legge di una condanna basata sugli stessi identici fatti e circostanze che invece hanno poi consentito all’imputato di lavorare per il solo fatto di aver pagato gli oneri della sanatoria di cui alla legge di stabilità.
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2017 la Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha invocato l’inammissibilità del ricorso per ritenuta infondatezza dei motivi, mentre l’avv. Ripamonti ha insistito per l’accoglimento, discutendo il contenuto del ricorso.
All’esito, la Corte ha riqualificato il ricorso in atto d’appello, rimettendo così il fascicolo alla Corte d’Appello di Firenze, competente per territorio.
L’avv.Marco Ripamonti ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Sono soddisfatto. La Corte di Cassazione, rimettendo il fascicolo in corte d ‘appello, ha mostrato di non condividere la richiesta della Procura Generale tesa alla declaratoria immediata di inammissibilità per infondatezza manifesta dei motivi e, ravvisandone i presupposti, ha invece trasmesso gli atti a Firenze. Quindi nessuna inammissibilità, come richiesto dalla Procura Generale, ma nuova trattazione del procedimento in appello con piena cognizione della Corte su ogni profilo disatteso dal giudice livornese.
Ciò mi rende molto ottimista, considerando la giurisprudenza consolidatasi a Firenze sul caso in argomento, sia in primo grado che in appello. Sono fermamente convinto, quindi, che alla fine questa annosa vicenda si concluderà positivamente con la riforma di una sentenza di condanna che costituisce un caso isolatissimo a fronte di innumerevoli pronunce di segno opposto.
All’avv.Marco Ripamonti abbiamo chiesto anche una valutazione sul paventato differimento delle nuove gare al 2021: “Al di la’ dell’aspetto tecnico del rinnovo o proroga delle concessioni in atto, si tratterebbe comunque di un differimento molto esteso che potrebbe non rispondere alle aspettative di quegli operatori in attesa, da tempo, del nuovo bando, del resto previsto per il 2016, con apertura di nuovi contenziosi in ogni sede”.