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Scommesse virtuali e poker. Art.4 legge 401/89 inapplicabile per fatti antecedenti al 2013

Inviato: 01/02/2017 - 10:24
da scommettitore siracusano
https://www.jamma.tv/altri-giochi/poker ... 2013-94737

(Jamma) – Da un Tribunale siciliano una sentenza inedita le cui motivazioni risalgono al dicembre scorso.
Alcuni esercenti sono stati chiamati a rispondere del reato di cui all’art.718 cp (gioco d’azzardo) e art. 4 legge 401/89 (esercizio abusivo di giochi e scommesse non autorizzati), per avere installato presso i rispettivi esercizi totem abilitati a raccogliere giochi d’azzardo online, tra cui il poker e scommesse su eventi virtuali e simulati.
La difesa, rappresentata dall’avv. Marco Ripamonti del Foro di Viterbo, ha sostenuto una serie di argomenti, sia in fatto relativamente al raggiungimento della prova dei reati, sia in diritto, con riferimento ai presupposti di legge dei reati contestati.

In particolare, quanto all’art.4 legge 401/89, la sentenza assolutoria, in accoglimento delle tesi difensive, ha affermato come la legge 88/2009, art.24, comma 11 abbia demandato ad apposito provvedimento del Direttore di ADM l’individuazione di una data dalla quale far decorrere, in tutto o in parte, gli obblighi della legge stessa (tra cui obbligo di concessione e licenza).

Sulla base di ciò e della ricostruzione della normativa e dei regolamenti e decreti di seguito intervenuti, illustrata dalla difesa, il Tribunale ha concluso come la stessa disciplina relativa alle scommesse a quota fissa su simulazione di eventi e giochi di carte a vincita in denaro diversi dal torneo sia stata definita e disciplinata in modo compiuto soltanto dal 12.2.2013, con ciò ritenendo inapplicabile la fattispecie di reato di cui all’art.4 legge 401/89 ai fatti di cui al capo di imputazione poichè commessi in data antecedente alla istituzione e disciplina da parte di ADM di tali formule di gioco e scommessa.
Una sentenza, quindi, interessante sul piano giuridico e suscettibile di aprire uno scenario difensivo di rilievo, che ora inizia ad essere supportato anche da questa stessa pronuncia di merito, relativamente a diversi procedimenti penali ancora aperti (ne pendono a Roma e Catania) nei quali, talvolta anche in un contesto di reato associativo, si verte in materia di imputazione del reato “fine” di cui all’art.4 legge 401/89 relativamente alla raccolta di scommesse su eventi simulati o virtuali e sopratutto poker cash, avvenuta in epoca antecedente alla istituzione di tale formula di gioco da parte dei Monopoli. Situazione, questa, sulla cui base risultano già intervenute condanne anche in giudizi abbreviati recentemente definiti.