Pagina 1 di 1

Per la prima volta la Cassazione riconosce esplicitamente le discriminazioni subite da StanleyBet

Inviato: 19/01/2017 - 17:16
da Gandalf il Mago
Scommesse, avv. Agnello: “Per la prima volta la Cassazione riconosce esplicitamente le discriminazioni subite da StanleyBet”
19/01/2017 15:34

“Oggi, per la prima volta, la Corte di Cassazione III Sezione penale ha confermato, con pronunzia definitiva, che l’operatore Stanleybet è stato discriminato nell’accesso al sistema concessorio italiano”. Lo afferma l’avv. Daniela Agnello, legale del bookmaker anglo-maltese in una nota, spiegando che fino a oggi la Suprema Corte ha sempre disposto il rinvio ai giudici territoriali, ma non ha mai accolto integralmente i ricorsi. “Sino ad oggi, la Corte di Cassazione ha annullato le ordinanze di sequestro e ha indicato al giudice della fase cautelare e del merito i criteri e gli strumenti per verificare la proporzionalità della misura contenuta nel bando di gara Monti e la conseguente natura discriminatoria nei confronti dei singoli operatori comunitari. Non esistono nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione accoglimenti integrali dei ricorsi ma soltanto annullamenti delle ordinanze con rinvio ai Tribunali territoriali. Con sentenza depositata in data odierna la Suprema Corte di Cassazione Terza Sezione Penale ha rigettato il ricorso per Cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica di Milano avverso l’ordinanza di disapplicazione della normativa italiana emessa dal Tribunale del Riesame di Milano che accoglieva il ricorso ex art.324 c.p.p. proposto dall’avv. Agnello nell’interesse del centro Stanleybet. Il Tribunale del Riesame di Milano aveva statuito che: “La scelta del predetto operatore economico di non partecipare alla gara bandita in Italia nel 2012 per l’aggiudicazione di concessioni per l’esercizio di scommesse e concorsi pronostici, dunque, non va qualificata come libera scelta imprenditoriale con cui tale operatore si sia auto-escluso dal mercato italiano, bensì come frutto di una violazione del principio di equivalenza che lo Stato italiano avrebbe dovuto osservare nel mettere a concorso un adeguato numero di nuove concessioni del tipo sopra indicato. Poiché al predetto operatore comunitario è stato reso di fatto impossibile conseguire in condizioni di eguaglianza concorrenziale i titoli amministrativi, necessari a stabilire e/o esercitare l’attività di organizzazione di scommesse e concorsi pronostici in conformità alla normativa vigente in Italia. Quest’ultima non può applicare una sanzione penale al ricorrente, che per conto di tale operatore ha svolto tale attività in assenza dei titoli abilitativi. Tanto basta a escludere la rilevanza penale del fatto”. Il Procuratore di Milano ha proposto appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano che ha rilevato il carattere discriminatorio della disciplina interna. La Corte ha dichiarato che il ricorso del Pubblico Ministero è infondato. La Corte statuisce che “il ricorso è infondato alla luce delle recenti pronunce dalla Corte di Giustizia (sentenza Corte di Giustizia in data 28/01/2016, Laezza, C-375/2014 e ordinanza in data 07/04/2016 nella causa C-65/2015), nei termini contrari all’assunto del P.M. Nelle citate pronunce, la Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Frosinone e di Bari, ha concluso che «occorre risolvere la questione proposta dichiarando che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco. Pertanto l’ordinanza del Tribunale di Milano, in linea con le pronunce citate della Corte di Giustizia è corretta.” La pronunzia della Corte di Cassazione dimostra, ancora una volta che la gara Monti è stata per l’operatore Stanleybet una gara non concorrenziale che prevedeva misure non proporzionate, poco chiare e poco trasparenti, rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione. Nel frattempo, in tutta Italia vengono emessi provvedimenti di disapplicazione della sanzione penale e di dissequestro dei centri Stanleybet” conclude la nota. lp/AGIMEG

http://www.agimeg.it/scommesse-stanleyb ... o-maltese/

Re: Per la prima volta la Cassazione riconosce esplicitamente le discriminazioni subite da StanleyBet

Inviato: 19/01/2017 - 17:17
da Gandalf il Mago

Scommesse, Cassazione su ctd Stanley: “Ordinanza di dissequestro in linea con pronunce Corte di Giustizia UE”

19/01/2017 15:05

La Corte di Cassazione ha dichiarato “infondato” il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica contro il Tribunale del riesame di Milano che aveva accolto la richiesta di riesame avanzata dal titolare di un ctd Stanley indagato del delitto di cui all’art. 4, comma 1 e 4 bis legge 13 dicembre 1989, n. 401, per aver esercitato, senza l’autorizzazione di cui all’art. 88 TULPS, attività di raccolta scommesse per il bookmaker e che, per l’effetto, disponeva la restituzione dei beni oggetto del sequestro. Il Tribunale di Milano, pur dando atto dell’assenza di autorizzazione ex art. 88 Tulps in capo al titolare e della mancanza di concessione in capo alla società Stanleybet, rilevava il carattere discriminatorio della disciplina interna (bando Monti), come risultante dallo schema di convenzione emanato dalla A.A.M.S. con riguardo all’obbligo di cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e della raccolta del gioco, una volta venuta meno la concessione, anche per scadenza temporale, situazione che aveva indotto Stanleybet a non partecipare al suddetto bando e ad impugnarlo avanti al TAR. Per i supremi giudici “il ricorso è infondato alla luce delle recenti pronunce dalla Corte di Giustizia” che ha concluso che «occorre risolvere la questione proposta dichiarando che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare», escludendo, invece, alcun profilo di incompatibilità quanto «alla minore durata delle concessioni in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni». Pertanto – conclude la Cassazione – “l’ordinanza del Tribunale di Milano, in linea con le pronunce citate della Corte di Giustizia, è corretta”. lp/AGIMEG
http://www.agimeg.it/scommesse-cassazio ... stizia-ue/

Re: Per la prima volta la Cassazione riconosce esplicitamente le discriminazioni subite da StanleyBet

Inviato: 19/01/2017 - 19:12
da the sky
adda' fini sta uscazza

Re: Per la prima volta la Cassazione riconosce esplicitamente le discriminazioni subite da StanleyBet

Inviato: 23/01/2017 - 15:08
da nuovobando
Scommesse, Cassazione annulla con rinvio sequestri Ctd discriminati con il bando Monti
23/01/2017 12:32

La Terza Sezione Penale ha annullato i sequestri disposti nei confronti di una serie di Ctd (collegati a diversi bookmaker esteri, come Stanley, BetSolution4U e CenturionBet) e disposto il rinvio ai giudici territoriali. Nelle sentenze la Suprema Corte ribadisce che la clausola sulla cessione gratuita della rete – contenuta nel bando Monti – sia contraria al diritto comunitario, come aveva riconosciuto la Corte di Giustizia nella sentenza Laezza. In sostanza, quindi, i bookmaker di fronte a una restrizione all’accesso non hanno partecipato al bando di gara, e non hanno quindi ottenuto la concessione. I centri in questione, nei giudizi, hanno poi dimostrato di aver richiesto alle questure competenti la licenza di pubblica sicurezza, e di non averla ottenuta unicamente perché non erano in possesso della concessione. Adesso i giudici territoriali dovranno riassumere i giudizi e verificare il “grado, per così dire, di “antieconomicità” derivante dalla “virtuale” partecipazione” alla garada parte dei bookmaker. rg/AGIMEG

Re: Per la prima volta la Cassazione riconosce esplicitamente le discriminazioni subite da StanleyBet

Inviato: 01/02/2017 - 13:36
da Giumbolo
Buongiorno, chiedo scusa per l'intromissione, sono in procinto di aprire un'agenzia Stanleybet e devo redigere il business plan per il finanziamento; l'area manager di Stanleybet mi ha detto che non è in grado di aiutarmi; qualcuno di voi conosce qualche gestore di agenzia che è già passato per questo iter burocratico che può aiutarmi? Grazie.

Re: Per la prima volta la Cassazione riconosce esplicitamente le discriminazioni subite da StanleyBet

Inviato: 01/02/2017 - 17:07
da scommettitore siracusano
Non solo per la Stanleybet, ma per qualsiasi altro book, conviene lasciare una propria email per essere contattato in privato dalle persone eventualmente interessate.