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Cassazione accoglie ricorsi ctd Stanley: “Tribunali valutino proporzionalità ordinanze e loro natura discriminatoria”

Inviato: 05/12/2016 - 14:33
da Gandalf il Mago
Scommesse, Cassazione accoglie ricorsi ctd Stanley: “Tribunali valutino proporzionalità ordinanze e loro natura discriminatoria”
05/12/2016 13:03

I ricorsi sono parzialmente fondati e devono dunque essere accolti. Così la Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio ai rispettivi Tribunali – tra cui quelli di Treviso, Napoli, Salerno, Potenza e Palermo – le ordinanze di sequestro di apparecchiature telematiche per la raccolta scommesse di una quindicina di ctd Stanley. Per la Cassazione “si tratterà, evidentemente, di effettuare una valutazione del grado, per così dire, di “antieconomicità” derivante dalla “virtuale” partecipazione, per la Stanley, alle gare indette a seguito del d.l. n. 16 del 2012 (…)”. Pretendendosi, infatti, dai ricorrenti la disapplicazione dell’art. 4 della legge n. 401 del 1989 in quanto fondata sul trattamento discriminatorio nei confronti dei centri scommesse, per i supremi giudici la valutazione relativa “deve essere formulata al momento in cui, non partecipando la Stanley al bando del 2012, e non essendo, dunque, stata rilasciata la relativa concessione, l’esercizio dell’attività venne svolto in carenza di autorizzazione; né la intervenuta abrogazione (…) che rappresenterebbe, semmai, il motivo della mancata partecipazione di Stanleybet alle gare, può avere effetto retroattivo, nel senso della insussistenza del fatto-reato addebitato, secondo la tesi accusatoria, ai ricorrenti”. Ne consegue dunque che “l’ordinanza impugnata deve essere annullata” con rinvio ai diversi Tribunali che procederanno “a nuovo esame con l’esercizio dei poteri riconosciutigli per legge nella fase dell’impugnazione cautelare e, dunque, potendo sempre utilizzare e valutare, oltre che la documentazione e gli accertamenti tecnici sul punto già in atti, anche ulteriori elaborati tecnici sempre producibili dalle parti. Il Tribunale avrà, altresì, ampia facoltà di valorizzare ogni altro parametro ritenuto necessario e funzionale ad esprimere una valutazione in ordine alla proporzionalità o meno della misura in oggetto e, dunque, al fine di operare la valutazione sulla concreta natura discriminatoria o meno nei confronti dell’operatore straniero”. lp/AGIMEG

http://www.agimeg.it/scommesse-cassazio ... minatoria/

Re: Cassazione accoglie ricorsi ctd Stanley: “Tribunali valutino proporzionalità ordinanze e loro natura discriminatori

Inviato: 06/12/2016 - 11:49
da Gandalf il Mago
Scommesse, Stanley “Applicata la regola del diritto imposta dalla Cassazione. Dai Tribunali italiani: i ctd Stanley sono legittimi e l’attività è lecita”
06/12/2016 11:24

http://www.agimeg.it/scommesse-stanley- ... ta-lecita/

Il 15 settembre la Corte di Cassazione ha confermato il contrasto della normativa di gara Monti con il diritto comunitario e ha rinviato al Tribunale locale per la verifica della discriminazione subita dall’operatore estero. Arrivano, ora, i provvedimenti dei tribunali di tutta Italia di disapplicazione della sanzione penale che dissequestrano e assolvono i titolari dei centri Stanleybet, difesi dall’avvocato Daniela Agnello. Venerdì scorso – si legge in una nota della società di Liverpool – e’ stata la volta del Tribunale del Riesame di Frosinone, che ha applicato la regola di diritto disposta dalla Corte di Cassazione e, in applicazione della sentenza Laezza, ha accolto il ricorso della difesa e ha dissequestrato 6 centri Stanleybet. La sentenza Laezza emessa dalla Corte di Giustizia UE trova quindi piena applicazione in tutta Italia e i Giudici nazionali statuiscono che la società Stanleybet è stata discriminata nell’accesso alla gara Monti, disapplicano la sanzione penale ed emettono sentenze a favore di Stanley e dei suoi CTD. Nell’ultimo mese anche i Tribunali di Bologna, Trieste, Bari, Trapani, Catania, Rieti, Pordenone, Prato, Torre Annunziata, Lecce, Brindisi, Cagliari hanno assolto e dissequestrato i centri collegati con la Stanley. La società, quindi, da oltre 15 anni subisce limiti e vincoli nell’accesso al sistema concessorio italiano. Si rammenta che le sentenze Gambelli del 2003 e Placanica del 2007 hanno censurato la gara per l’affidamento in concessione dei diritti per l’esercizio dei giochi del 1999, la sentenza Costa Cifone ha dichiarato che lo Stato italiano con la gara Bersani di affidamento di oltre 16.000 diritti concessori ha protetto e tutelato i concessionari statali, con la sentenza Laezza del 28 Gennaio 2016 e la successiva giurisprudenza nazionale si è affermato che anche la gara Monti per l’affidamento in concessione di 2000 diritti ha violato il diritto dell’Unione e che il sistema concessorio italiano ha discriminato, ancora una volta, la Stanleybet. rg/AGIMEG

Re: Cassazione accoglie ricorsi ctd Stanley: “Tribunali valutino proporzionalità ordinanze e loro natura discriminatori

Inviato: 13/12/2016 - 12:48
da Gandalf il Mago
Scommesse, Stanley: “Nuova sentenza della Cassazione ci dà ragione, gara Monti è stata per noi non concorrenziale”
13/12/2016 10:36


La Suprema Corte di Cassazione Terza Sezione Penale, con la sentenza emessa in data 15.09.2016, depositata in data 18.10.2016 in osservanza ai vincolanti principi interpretativi disposti dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza Laezza, ha annullato l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Pordenone che rigettava il ricorso proposto nell’interesse del titolare del centro Stanleybet. Ne dà notizia la società di Liverpool in una nota. Il Tribunale del Riesame di Pordenone in data 16.11.16, si è adeguato alla regola di diritto imposta dalla Cassazione e ha accolto ricorso proposto nell’interesse del titolare del centro Stanleybet, ha annullato il decreto di sequestro e ha disposto la restituzione dei beni. Il Tribunale di Pordenone ha statuito che: “il tema devoluto da Cass. Pen. alla cognizione del tribunale del riesame in sede di rinvio consiste allora nel verificare la concreta proporzionalità della restrizione avuto riguardo all’obiettivo perseguito di scoraggiare l’attività illegale di raccolta delle scommesse; il Pubblico Ministero non ha addotto alcun elemento economico e di mercato, neppure sommario o indiziario, che conduca ad affermare la proporzionalità della restrizione nel caso concreto; l’omessa indicazione anche solo sommaria della proporzionalità della restrizione comporta di per sé e allo stato l’insussistenza del fumus del reato per il quale è indagato. Consegue l’accoglimento del riesame e l’annullamento del provvedimento impugnato con conseguente restituzione dei beni appresi in esecuzione di esso all’avente diritto”. La pronunzia dimostra, ancora una volta che la gara Monti è stata per l’operatore Stanleybet una gara non concorrenziale che prevedeva misure non proporzionate, poco chiare e poco trasparenti, rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione. La Società è stata ancora una volta ostacolata e privata della sua capacità concorrenziale e ha subito, tra l’altro, i danni conseguenti al sequestro dei centri e alla sospensione prolungata dell’attività. Sul punto si erano espressi con varie motivazioni, ma sempre a favore di Stanley e dei suoi CTD, anche i Tribunali di Bologna, Trieste, Bari, Trapani, Catania, Rieti, Palermo, Prato, Torre Annunziata, Lecce, Brindisi, Cagliari. dar/AGIMEG

http://www.agimeg.it/scommesse-stanley- ... rrenziale/