Irpef: introiti derivanti da partecipazione a lotterie, concorsi e giochi costituiscono reddito per l’intero ammontare.
Inviato: 30/11/2016 - 14:00
Tassazione ai fini Irpef: introiti derivanti da partecipazione a lotterie, concorsi e giochi costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta
30 novembre 2016 - 12:35
http://www.jamma.tv/fisco/gli-introiti- ... osta-91467
(Jamma) – In base a quanto previsto espressamente dal Tuir (articolo 67, comma 1, lettera d), i premi e le vincite appartengono alla categoria dei redditi diversi. In particolare, sono redditi diversi (se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente): le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico; i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte; i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali.
I premi e le vincite sopra indicati – riporta FiscoOggi – costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel corso del periodo d’imposta, senza alcuna deduzione (articolo 69, comma 1, Tuir).
In altri termini, essi sono assoggettati a imposta: secondo il criterio di cassa (quindi, indipendentemente dalla data di svolgimento della manifestazione a seguito della quale è stata conseguita la vincita o il premio); per l’intero importo, non essendo ammessa alcuna deduzione.
In linea generale, tali redditi sono assoggettati a ritenuta alla fonte. La relativa disciplina è dettata dall’articolo 30 del Dpr 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), che prevede aliquote diverse a seconda del tipo di manifestazione, da cui ha origine la vincita o il premio.
La norma stabilisce che i soggetti che erogano tali proventi, e che, come avviene nella maggior parte dei casi, operano in qualità di sostituti d’imposta, applicano una ritenuta a titolo d’imposta, con facoltà di rivalsa.
Dalla lettura dell’articolo 30 si evince che la ritenuta non si applica: quando altre disposizioni già prevedono l’applicazione di una specifica ritenute alla fonte; quando il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto al medesimo soggetto non supera l’importo di 25,82 euro (al contrario, se il valore è superiore al limite indicato, la ritenuta si applica sull’intero importo; inoltre, tali disposizioni non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente)
nei casi residuali in cui i premi e le vincite sono corrisposti da soggetti che non agiscono in qualità di sostituti d’imposta.
Le aliquote previste dall’articolo 30 sono illustrate nella tabella seguente:
fisco
In tutti i casi in cui il premio e la vincita sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, il reddito non è ulteriormente tassato e il percettore non deve indicarli nella propria dichiarazione dei redditi. Lo stesso articolo 30 (commi 4, 5 e 6), inoltre, prevede una serie di ipotesi in cui la ritenuta è compresa nelle imposte specifiche previste dalla legge in relazione a determinate manifestazioni.
In particolare: la ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo stesso in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco
la ritenuta sulle vincite dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Coni e dall’Unione nazionale incremento razze equine è compresa nell’imposta unica prevista dalle leggi vigenti; l’imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore e al libro è compresa nell’importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge.
Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è dovuto un diritto pari al 6%, trattenuto dal concessionario all’atto del pagamento della vincita, con obbligo di riversamento all’erario, sulla parte della vincita eccedente 500 euro, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza (articolo 6, decreto Mef del 12 ottobre 2011):
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Enalotto, Superstar.
Nei casi, invero residuali, in cui premi e vincite siano corrisposti da soggetti che, non agendo in qualità di sostituti d’imposta, non sono tenuti a effettuare la ritenuta a titolo d’imposta, il percettore deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RL del modello Unico Pf) l’intero ammontare percepito nel corso del periodo d’imposta, senza alcuna deduzione.
30 novembre 2016 - 12:35
http://www.jamma.tv/fisco/gli-introiti- ... osta-91467
(Jamma) – In base a quanto previsto espressamente dal Tuir (articolo 67, comma 1, lettera d), i premi e le vincite appartengono alla categoria dei redditi diversi. In particolare, sono redditi diversi (se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente): le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico; i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte; i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali.
I premi e le vincite sopra indicati – riporta FiscoOggi – costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel corso del periodo d’imposta, senza alcuna deduzione (articolo 69, comma 1, Tuir).
In altri termini, essi sono assoggettati a imposta: secondo il criterio di cassa (quindi, indipendentemente dalla data di svolgimento della manifestazione a seguito della quale è stata conseguita la vincita o il premio); per l’intero importo, non essendo ammessa alcuna deduzione.
In linea generale, tali redditi sono assoggettati a ritenuta alla fonte. La relativa disciplina è dettata dall’articolo 30 del Dpr 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), che prevede aliquote diverse a seconda del tipo di manifestazione, da cui ha origine la vincita o il premio.
La norma stabilisce che i soggetti che erogano tali proventi, e che, come avviene nella maggior parte dei casi, operano in qualità di sostituti d’imposta, applicano una ritenuta a titolo d’imposta, con facoltà di rivalsa.
Dalla lettura dell’articolo 30 si evince che la ritenuta non si applica: quando altre disposizioni già prevedono l’applicazione di una specifica ritenute alla fonte; quando il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto al medesimo soggetto non supera l’importo di 25,82 euro (al contrario, se il valore è superiore al limite indicato, la ritenuta si applica sull’intero importo; inoltre, tali disposizioni non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente)
nei casi residuali in cui i premi e le vincite sono corrisposti da soggetti che non agiscono in qualità di sostituti d’imposta.
Le aliquote previste dall’articolo 30 sono illustrate nella tabella seguente:
fisco
In tutti i casi in cui il premio e la vincita sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, il reddito non è ulteriormente tassato e il percettore non deve indicarli nella propria dichiarazione dei redditi. Lo stesso articolo 30 (commi 4, 5 e 6), inoltre, prevede una serie di ipotesi in cui la ritenuta è compresa nelle imposte specifiche previste dalla legge in relazione a determinate manifestazioni.
In particolare: la ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo stesso in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco
la ritenuta sulle vincite dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Coni e dall’Unione nazionale incremento razze equine è compresa nell’imposta unica prevista dalle leggi vigenti; l’imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore e al libro è compresa nell’importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge.
Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è dovuto un diritto pari al 6%, trattenuto dal concessionario all’atto del pagamento della vincita, con obbligo di riversamento all’erario, sulla parte della vincita eccedente 500 euro, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza (articolo 6, decreto Mef del 12 ottobre 2011):
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Nei casi, invero residuali, in cui premi e vincite siano corrisposti da soggetti che, non agendo in qualità di sostituti d’imposta, non sono tenuti a effettuare la ritenuta a titolo d’imposta, il percettore deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RL del modello Unico Pf) l’intero ammontare percepito nel corso del periodo d’imposta, senza alcuna deduzione.