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Cassazione annulla ordinanza sequestro ctd Stanley: “Ricorso fondato per non compatibilità con principi comunitari"

Inviato: 28/10/2016 - 13:15
da Gandalf il Mago
Scommesse, Cassazione annulla ordinanza sequestro ctd Stanley: “Ricorso fondato per non compatibilità con principi comunitari e per cessione attrezzature a titolo non oneroso”
28/10/2016 13:00

La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del tribunale di Frosinone che aveva convalidato il sequestro probatorio di attrezzature informatiche per ricezione e trasmissione di scommesse di un ctd Stanley. Come osserva il Tribunale nella impugnata ordinanza, “nel caso di specie, è incontroverso il dato della mancanza sia della concessione in capo alla Stanleybet (…) sia della conseguente licenza del Questore di cui all’art. 88 TULPS in capo all’odierno ricorrente”. Tuttavia la difesa evidenzia come la normativa italiana relativa al suddetto reato sarebbe stata contrastante con quella comunitaria, chiedendone quindi la disapplicazione. In particolare, “se gli articoli 49 ss. e 56 ss. TFUE, anche come letti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea Costa-Cifone, vadano interpretati nel senso che ostano a che venga bandita gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, nel caso in cui tale gara sia stata indetta all’affermato fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle precedenti gare”. Per la Cassazione “alla luce della giurisprudenza di questa Suprema Corte e delle pronunce della Corte di Lussemburgo, con particolare riguardo alla sentenza Laezza, il ricorso risulta fondato quanto alla lamentata non compatibilità, con gli articoli 49 e 56 TFUE, della previsione contenuta nell’articolo 25 dello schema di convenzione che impone al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività anche solo per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco. Tale non compatibilità è invero suscettibile di sussistere, sul piano dei principi – spettando al giudice del merito valutare, con riguardo al singolo caso sottoposto al suo esame, il contrasto in concreto -, poiché la disposizione che impone al concessionario la cessione dei beni può realmente fungere da deterrente alla partecipazione alle gare in termini tali da integrare una restrizione al diritto di stabilimento e/o di libera prestazione di servizi. Spetta al giudice del rinvio valutare se la circostanza che la cessione non sia imposta in modo sistematico ma avvenga solo dietro espressa richiesta dell’Amministrazione dei Monopoli incida o meno sulla idoneità della disposizione a raggiungere l’obiettivo perseguito”. Inoltre il carattere non oneroso della cessione forzata “pare contrastare con il requisito di proporzionalità in particolare quando l’obiettivo di continuità dell’attività autorizzata di raccolta di scommesse potrebbe essere conseguito con misure meno vincolanti, quali la cessione forzata ma a titolo oneroso a prezzi di mercato”. Da quanto rilevato consegue, in conclusione, che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Frosinone, il quale procederà, nell’esercizio dei poteri ad esso normativamente attribuiti nella fase dell’impugnazione cautelare (…) a nuovo esame alla luce di quel che si è qui evidenziato, con ampia facoltà di valorizzare, oltre ai parametri sopra Corte di Cassazione ogni altro parametro ritenuto necessario e funzionale ad esprimere una valutazione in ordine alla proporzionalità o meno della misura in oggetto, al fine di farne discendere la valutazione sulla sussistenza o meno di una concreta natura discriminatoria nei confronti dell’operatore straniero. lp/AGIMEG
http://www.agimeg.it/scommesse-cassazio ... n-oneroso/

Re: Cassazione annulla ordinanza sequestro ctd Stanley: “Ricorso fondato per non compatibilità con principi comunitari"

Inviato: 28/10/2016 - 14:39
da Aneurism
Una domanda a bruciapelo a un vip: Ma la stnaleybet da grande che vuole fare?

Re: Cassazione annulla ordinanza sequestro ctd Stanley: “Ricorso fondato per non compatibilità con principi comunitari"

Inviato: 28/10/2016 - 15:19
da Gandalf il Mago
Non sono un VIP. Più che altro un addetto stampa.

Stanleybet nasce originariamente come ramo internazionale di Stanley Leisure plc, Compagnia di scommesse sportive costituita a Belfast, nell'Irlanda del Nord, nel 1958.

Nel 1963 Stanley Leisure plc si afferma come bookmaker autorizzato ai sensi del Betting, Gaming and Lotteries Act e, dopo aver acquisito una posizione di rilievo in Inghilterra con i suoi casinò e betting shop, intraprende uno straordinario percorso di crescita nel mercato europeo delle scommesse sportive.

Grazie a un innovativo modello di business la cui compatibilità con la Legge Europea è stata dimostrata in tre sentenze della Corte di Giustizia Europea, Gambelli (2003), Placanica (2007) e Costa-Cifone (2012), il gruppo Stanleybet è attualmente presente in Danimarca, Germania, Belgio, Croazia, Romania, Italia e Cipro, con oltre 2000 sportelli e 3000 dipendenti.


Nell'immediato so che si parteciperà al prossimo bando scommesse. Ormai prossimo con le ultime notizie di oggi.

Re: Cassazione annulla ordinanza sequestro ctd Stanley: “Ricorso fondato per non compatibilità con principi comunitari"

Inviato: 31/10/2016 - 14:14
da Gandalf il Mago
Scommesse, Cassazione annulla ordinanza sequestro ctd Stanley: “Ricorso fondato per persistente incompatibilità con principi comunitari, bandi scommesse discriminanti”
31/10/2016 13:53

La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del tribunale di Brindisi che aveva convalidato il sequestro probatorio di attrezzature informatiche per ricezione e trasmissione di scommesse di un ctd Stanley. Per i supremi giudici il ricorso “è fondato per la persistente incompatibilità, con i principi del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, della disciplina nazionale di regolazione dell’attività di raccolta delle scommesse (…) e dei bandi conseguentemente pubblicati, in quanto discriminante, sotto vari aspetti, rispetto ai restanti operatori, la posizione di Stanleybet Malta cui la ricorrente è collegata”. La Cassazione ricorda infatti come “è la stessa Corte di Giustizia ad avere chiarito (…) che sia la revoca e la redistribuzione delle precedenti concessioni sia la messa a concorso di un numero adeguato di nuove concessioni sono soluzioni ‘in linea di principio idonee a rimediare, quanto meno per il futuro, all’esclusione illegittima di alcuni operatori, permettendo a questi ultimi di esercitare la loro attività sul mercato alle stesse condizioni applicabili agli operatori esistenti’. In tale peculiare contesto, il riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze può, in virtù della previsione di una durata delle nuove concessioni più breve rispetto a quella delle concessioni rilasciate in passato, contribuire ad un coerente perseguimento dei legittimi obiettivi della riduzione delle occasioni di gioco o della lotta contro la criminalità collegata a detti giochi e può altresì soddisfare i requisiti di proporzionalità imposti”. In merito alla cessione delle attrezzature a titolo non oneroso, la Cassazione fa notare come “spetta al giudice del rinvio valutare se la circostanza che la cessione non sia imposta in modo sistematico ma avvenga solo dietro espressa richiesta dell’Amministrazione dei Monopoli incida o meno sulla idoneità della disposizione a raggiungere l’obiettivo perseguito; il carattere non oneroso della cessione forzata pare contrastare con il requisito di proporzionalità in particolare quando l’obiettivo di continuità dell’attività autorizzata di raccolta di scommesse potrebbe essere conseguito con misure meno vincolanti, quali la cessione forzata ma a titolo oneroso a prezzi di mercato”. lp/AGIMEG
http://www.agimeg.it/scommesse-cassazio ... riminanti/