Cassazione, legittimo sequestro Centro non autorizzato Bet1128, se c'è attività di intermediazione e raccolta giocate?.
Inviato: 21/10/2016 - 13:18
Cassazione. Scommesse, legittimo il sequestro del Centro non autorizzato se viene svolta attività di intermediazione e raccolta giocate
21 ottobre 2016 - 13:00
http://www.jamma.tv/2016/10/21/cassazio ... a-giocate/
(Jamma) La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della titolare di un centro scommesse non autorizzato contro l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale è stato rigettato il sequestro preventivo dei locali e dei beni relativi all’attività di accettazione di scommesse sportive esercitata dalla ricorrente per conto della Centurionbet Ltd.
La ricorrente lamenta la violazione dell’art.4, comma 4 bis, della I. n. 401 del 1989 evidenziando la discriminazione posta in essere nei confronti della Centurionbet- Bet1128 (che ha infatti proposto impugnazione innanzi al Tar del Lazio) con il bando di gara del 26/07/2012 come già lamentata in altri procedimenti per i quali è stato effettuato il rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia ed in particolare derivante dalla clausola che impone la cessione dei beni e delle attrezzature anche in caso di scadenza della concessione in tal modo non avendo la Centrionbet partecipato al bando attesa la deterrenza rappresentata per i nuovi entranti da una tale previsione.
I giudici evidenziano che “il provvedimento impugnato ha posto in evidenza, sulla base degli elementi di fatto segnatamente indicati, che la ricorrente non si limitava a mettere a disposizione dei clienti i personal computer collegati alla rete e i conti utenti su cui addebitare gli importi, e dunque semplicemente a trasmettere le scommesse alla Centurionbet, ma esercitava in prima persona una vera e propria attività di intermediazione e raccolta delle scommesse. Ciò posto, e rilevato che tale situazione fattuale, non è stata specificamente posta in discussione neppure dalla ricorrente, il profilo discriminatorio sollevato in ricorso, quand’anche eventualmente interessante la Centurionbet, deve allora reputarsi, come già ritenuto in altra occasione dalla Corte (Sez. 3, n. 19248 del 08/03/2012, De Rosa e altro, Rv.252623) nella specie non rilevante, dovendo nella specie appunto escludersi la sussistenza di una ipotesi di servizio transfrontaliero puro.
21 ottobre 2016 - 13:00
http://www.jamma.tv/2016/10/21/cassazio ... a-giocate/
(Jamma) La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della titolare di un centro scommesse non autorizzato contro l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale è stato rigettato il sequestro preventivo dei locali e dei beni relativi all’attività di accettazione di scommesse sportive esercitata dalla ricorrente per conto della Centurionbet Ltd.
La ricorrente lamenta la violazione dell’art.4, comma 4 bis, della I. n. 401 del 1989 evidenziando la discriminazione posta in essere nei confronti della Centurionbet- Bet1128 (che ha infatti proposto impugnazione innanzi al Tar del Lazio) con il bando di gara del 26/07/2012 come già lamentata in altri procedimenti per i quali è stato effettuato il rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia ed in particolare derivante dalla clausola che impone la cessione dei beni e delle attrezzature anche in caso di scadenza della concessione in tal modo non avendo la Centrionbet partecipato al bando attesa la deterrenza rappresentata per i nuovi entranti da una tale previsione.
I giudici evidenziano che “il provvedimento impugnato ha posto in evidenza, sulla base degli elementi di fatto segnatamente indicati, che la ricorrente non si limitava a mettere a disposizione dei clienti i personal computer collegati alla rete e i conti utenti su cui addebitare gli importi, e dunque semplicemente a trasmettere le scommesse alla Centurionbet, ma esercitava in prima persona una vera e propria attività di intermediazione e raccolta delle scommesse. Ciò posto, e rilevato che tale situazione fattuale, non è stata specificamente posta in discussione neppure dalla ricorrente, il profilo discriminatorio sollevato in ricorso, quand’anche eventualmente interessante la Centurionbet, deve allora reputarsi, come già ritenuto in altra occasione dalla Corte (Sez. 3, n. 19248 del 08/03/2012, De Rosa e altro, Rv.252623) nella specie non rilevante, dovendo nella specie appunto escludersi la sussistenza di una ipotesi di servizio transfrontaliero puro.