KingArthur ha scritto:Grazie mille per la risposta porfirio670. Sono già in contatto con due società con le quali ho precedentemente lavoro e che sono rimasto in ottimi rapporti di amicizia. La concessione pertanto è disponibile ed operativa, almeno fino al prossimo bando.
Per i terminali si li utilizzerei come prenotatori e come postazioni per giocare sulla sito della stessa concessione (slot, games, live casino, poker). L'idea si è quella di mettere anche un'area slot, magari non vlt, ma su quello ci devo ancora ragionare.
Il problema al momento è piu' quello burocratico appunto Capire le distanze e l'elasticità di comune e questura a rilasciare il permesso...sto vedendo molti posti e ognuno ha ovviamente pro e contro.
Per i compensi mi oriento verso il negozio e non corner in quanto è la prima attività. Le commissioni sono molto simili si, si tratta solo di avere piu' disponibilità ed assistenza rispetto ad altri.
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Ti ripeto è vietato tenere pc a navigazione libera che permettano l'accesso a siti di gioco, prenotatori è inteso solo come sport pre match, live e virtual, il resto cioè, poker slot casinò che sono da sito web non possono essere utilizzate le macchine per far collegare i clienti ai propri conti gioco e farli giocare, c'è il divieto. Gli unici che lo possono ancora fare sono quelli che hanno internet point, ma sembra stiano già pensando come bloccare anche quelli, il concetto è che non vogliono che i clienti si colleghino da pc e giochino sui loro conti da postazione pubblica è vietato 20 k di multa ogni pc.
Informati le norme sono queste :
art 923
923. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 646,
lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di
violazione dell'articolo
7, comma 3-quater, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio e' punito con la
sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica
al proprietario dell'apparecchio. Il divieto di cui al precedente
periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresi',
nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque
tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a
consentire la connessione telematica al web. Il titolare della
piattaforma dei giochi promozionali e' punito con la sanzione
amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000. Le sanzioni sono
irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - area
monopoli, territorialmente competente; per i soggetti con sede
all'estero e' competente l'ufficio dei monopoli del Lazio.
art 7 comma 3-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di
chiunque eserciti illecitamente attivita' di offerta di giochi con
vincita in denaro, e' vietata la messa a disposizione presso
qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la
connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle
piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line,
da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero
da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio
rilasciato dalle competenti autorita'. ))
Poi se la società con cui hai contatti dice diversamente, io diffiderei, in quanto le sanzioni le applicano al punto cioè a te
Fammi sapere ciao