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Inviato: 16/07/2016 - 13:37
SAGSE
Scommesse. Cassazione: non censurabile la decisione di dissequestro centro non autorizzato se il Bando è stato giudicato discriminatorio
In: Primopiano2, Scommesse
7 luglio 2016 - 15:07
(Jamma) “In mancanza della concessione e della licenza (per la raccolta di scommesse) , per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice occorre la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3, n. 40865 del 20/09/2012, Maiorana, Rv. 253367) o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell’operatore comunitario. In siffatti casi, il Giudice nazionale, anche a seguito della vincolante interpretazione data alle norme del trattato dalla Corte di giustizia CE, dovrà disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria; ed infatti, non integra il reato di cui all’art. 4 in esame la raccolta di scommesse, in assenza di licenza, da parte di un soggetto che operi in Italia per conto di un operatore straniero cui la concessione sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell’interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (Sez. 3, n. 28413 del 10/07/2012, Cifone, Rv. 253241; successivamente, tra le altre, Sez. 3, n. 37851 del 4/6/2014, Parrelli, Rv. 260944; Sez. 3, n. 12335 del 7/1/2014, Ciardo, Rv. 259293)”.
La terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel procedimento a carico del titolare di un centro scommesse privo di licenza ex art 88 Tulps. Per i giudici la “motivazione stesa dal Tribunale del riesame che ha disposto il dissequestro non risulta viziata e censurabile, avendo – con logico argomento – ritenuto il carattere (indirettamente) discriminatorio del bando così come risultante dallo schema di convenzione (come poi confermato – nei termini suddetti – dalla sentenza della Corte di giustizia citata); il titolare aveva comunque chiesto l’autorizzazione ex art. 88 T.u.l.p.s., senza ottenere riscontro – ha indotto il Collegio «a ragionevolmente dubitare della concreta applicabilità della fattispecie incriminatrice al caso di specie», sì da risultare carente il fumus del reato contestato. Una motivazione non assente e non meramente apparente, dunque; alla quale, peraltro, il Procuratore di Milano ha opposto – quale censura – l’assunto secondo il quale la scelta dell’operatore di scommesse di non partecipare al cd. bando-Monti (origine della mancata autorizzazione ) avrebbe risposto a logiche meramente imprenditoriali e non già ad effettive violazioni degli artt. 49 e 56 TFUE, che il ricorso non ravvisa tra le previsioni del d.l. n. 16 del 2012; osservazione che, però, per un verso non integra una reale doglianza al provvedimento impugnato e, per altro verso, è stata confutata dalla Corte di Giustizia in modo pressoché radicale”.
Fonte : http://www.jamma.it/scommesse/scommesse ... orio-83289
Scommesse. Cassazione: non censurabile la decisione di dissequestro centro non autorizzato se il Bando è stato giudicato discriminatorio
In: Primopiano2, Scommesse
7 luglio 2016 - 15:07
(Jamma) “In mancanza della concessione e della licenza (per la raccolta di scommesse) , per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice occorre la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3, n. 40865 del 20/09/2012, Maiorana, Rv. 253367) o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell’operatore comunitario. In siffatti casi, il Giudice nazionale, anche a seguito della vincolante interpretazione data alle norme del trattato dalla Corte di giustizia CE, dovrà disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria; ed infatti, non integra il reato di cui all’art. 4 in esame la raccolta di scommesse, in assenza di licenza, da parte di un soggetto che operi in Italia per conto di un operatore straniero cui la concessione sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell’interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (Sez. 3, n. 28413 del 10/07/2012, Cifone, Rv. 253241; successivamente, tra le altre, Sez. 3, n. 37851 del 4/6/2014, Parrelli, Rv. 260944; Sez. 3, n. 12335 del 7/1/2014, Ciardo, Rv. 259293)”.
La terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel procedimento a carico del titolare di un centro scommesse privo di licenza ex art 88 Tulps. Per i giudici la “motivazione stesa dal Tribunale del riesame che ha disposto il dissequestro non risulta viziata e censurabile, avendo – con logico argomento – ritenuto il carattere (indirettamente) discriminatorio del bando così come risultante dallo schema di convenzione (come poi confermato – nei termini suddetti – dalla sentenza della Corte di giustizia citata); il titolare aveva comunque chiesto l’autorizzazione ex art. 88 T.u.l.p.s., senza ottenere riscontro – ha indotto il Collegio «a ragionevolmente dubitare della concreta applicabilità della fattispecie incriminatrice al caso di specie», sì da risultare carente il fumus del reato contestato. Una motivazione non assente e non meramente apparente, dunque; alla quale, peraltro, il Procuratore di Milano ha opposto – quale censura – l’assunto secondo il quale la scelta dell’operatore di scommesse di non partecipare al cd. bando-Monti (origine della mancata autorizzazione ) avrebbe risposto a logiche meramente imprenditoriali e non già ad effettive violazioni degli artt. 49 e 56 TFUE, che il ricorso non ravvisa tra le previsioni del d.l. n. 16 del 2012; osservazione che, però, per un verso non integra una reale doglianza al provvedimento impugnato e, per altro verso, è stata confutata dalla Corte di Giustizia in modo pressoché radicale”.
Fonte : http://www.jamma.it/scommesse/scommesse ... orio-83289