Imposta unica scommesse per Ctd, in Gazzetta il rinvio a Corte Costituzionale
Inviato: 31/03/2016 - 08:47
Imposta unica scommesse per Ctd, in Gazzetta il rinvio a Corte Costituzionale
Creato Mercoledì, 30 Marzo 2016 19:08
Data pubblicazione
Scritto da Amr
In Gazzetta Ufficiale le ordinanze con cui la Commissione tribunaria provinciale di Rieti rinvia alla Corte Costituzionale la questione della legittimità delle imposte unica sulle scommesse per i Ctd.
Sulla Gazzetta Ufficiale, serie Corte Costituzionale, di oggi 30 marzo, sono state pubblicate diverse ordinanze di promovimento della Commissione tributaria provinciale di Rieti sui ricorsi presentati da alcuni operatori contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito all'imposta unica sulle scommesse, soggettività passiva dei centri di raccolta dati (o CTD ) operanti come ricevitorie per conto del bookmaker estero.
In sostanza, le ordinanze rinviano alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 4 comma 1, lettera b) numero 3 del decreto legislativo n. 504/ 1998 e art. 1 comma 66 lettera b) della legge n. 220 del 2010, in relazione agli articoli 3, 53 della Costituzione, nella parte in cui vengono interpretati come applicabili ai centri di raccolta dati, facendo di questi ultimi dei soggetti passivi della imposta unica sulle scommesse.
Nelle motivazioni. i giudici evidenziano che “la questione se i centri di raccolta dati siano o meno soggetti passivi di imposta è stata posta al giudice tributario in occasioni diverse” e anche se la tesi prevalente è affermativa, “è però sospettata di illegittimità costituzionale” per ragioni, evidenziate dalla ricorrente, “che questa Commissione fa proprie, condividendole”. In particolare, i giudici tributari predono atto che “esiste un'interpretazione corrente, che porta a ritenere le ricevitorie come obbligate al pagamento dell'imposta, ma ritiene altresì che tale interpretazione corrente produca una norma incostituzionale. Dunque, la rilevanza della questione è nel fatto che la norma, quale esito dell'interpretazione corrente di quelle disposizioni, è nel senso della imponibilità e che la causa non può essere decisa se non applicandola. Più precisamente. Si può obiettare che è allora sufficiente che il giudice scelga l'una o l'altra delle suddette interpretazioni per decidere la causa, senza bisogno che sollevi questione di legittimità costituzionale. O, più precisamente, si può obiettare che questo giudice non può sollevare la questione senza avere prima sondato la possibilità di una interpretazione della norma in un senso conforme a Costituzione. Va osservato al riguardo, quanto a questo ultimo aspetto, che qui la rilevanza della questione e' data dalla possibilità che la norma si riferisca anche alle ricevitorie quali soggetti d'imposta. E l'unica opzione interpretativa che è rimessa al giudice è solo di ritenere applicabile o meno la suddetta disciplina anche ai centri di raccolta delle scommesse”.
http://www.gioconews.it/scommesse/66-ge ... ituzionale
Creato Mercoledì, 30 Marzo 2016 19:08
Data pubblicazione
Scritto da Amr
In Gazzetta Ufficiale le ordinanze con cui la Commissione tribunaria provinciale di Rieti rinvia alla Corte Costituzionale la questione della legittimità delle imposte unica sulle scommesse per i Ctd.
Sulla Gazzetta Ufficiale, serie Corte Costituzionale, di oggi 30 marzo, sono state pubblicate diverse ordinanze di promovimento della Commissione tributaria provinciale di Rieti sui ricorsi presentati da alcuni operatori contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito all'imposta unica sulle scommesse, soggettività passiva dei centri di raccolta dati (o CTD ) operanti come ricevitorie per conto del bookmaker estero.
In sostanza, le ordinanze rinviano alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 4 comma 1, lettera b) numero 3 del decreto legislativo n. 504/ 1998 e art. 1 comma 66 lettera b) della legge n. 220 del 2010, in relazione agli articoli 3, 53 della Costituzione, nella parte in cui vengono interpretati come applicabili ai centri di raccolta dati, facendo di questi ultimi dei soggetti passivi della imposta unica sulle scommesse.
Nelle motivazioni. i giudici evidenziano che “la questione se i centri di raccolta dati siano o meno soggetti passivi di imposta è stata posta al giudice tributario in occasioni diverse” e anche se la tesi prevalente è affermativa, “è però sospettata di illegittimità costituzionale” per ragioni, evidenziate dalla ricorrente, “che questa Commissione fa proprie, condividendole”. In particolare, i giudici tributari predono atto che “esiste un'interpretazione corrente, che porta a ritenere le ricevitorie come obbligate al pagamento dell'imposta, ma ritiene altresì che tale interpretazione corrente produca una norma incostituzionale. Dunque, la rilevanza della questione è nel fatto che la norma, quale esito dell'interpretazione corrente di quelle disposizioni, è nel senso della imponibilità e che la causa non può essere decisa se non applicandola. Più precisamente. Si può obiettare che è allora sufficiente che il giudice scelga l'una o l'altra delle suddette interpretazioni per decidere la causa, senza bisogno che sollevi questione di legittimità costituzionale. O, più precisamente, si può obiettare che questo giudice non può sollevare la questione senza avere prima sondato la possibilità di una interpretazione della norma in un senso conforme a Costituzione. Va osservato al riguardo, quanto a questo ultimo aspetto, che qui la rilevanza della questione e' data dalla possibilità che la norma si riferisca anche alle ricevitorie quali soggetti d'imposta. E l'unica opzione interpretativa che è rimessa al giudice è solo di ritenere applicabile o meno la suddetta disciplina anche ai centri di raccolta delle scommesse”.
http://www.gioconews.it/scommesse/66-ge ... ituzionale