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Per chi avesse ancora dubbi sul fatto che tutti i bookCOM non discriminati dai Bandi siano ILLEGALI
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Per chi avesse ancora dubbi sul fatto che tutti i bookCOM non discriminati dai Bandi siano ILLEGALI
Messaggioda scommettitore siracusano » 12/03/2016 - 10:30
Dopo la pubblicazione della RISOLUZIONE sul gioco online pubblicata il 9 Marzo in Gazzetta Europea,
come da altro mio topic: viewtopic.php?f=2&t=56503
è ormai evidente che, anche a livello di Comunità Europea, il gioco d'azzardo, per le sue molteplici criticità, si deve assoggettare a CONTROLLI e a GARANZIE particolari, a differenza di altre prestazioni di beni e servizi comunitari.
Se anche per il gioco ON LINE, quindi, l’operatore deve essere titolare di una licenza che lo autorizza ad operare nello Stato membro del giocatore, figuriamoci per il GIOCO TERRESTRE DA BANCO. Come in effetti stabilito dalle ultimissime sentenze della CJEU (a meno che non si dimostri di essere discriminato dai bandi in corso). E' inutile e disinformativo far riferimento alle senteze precedenti anche della stessa CJEU.
Il problema investe anche i punti di ricarica di gioco per piattaforme WEB senza concessione dei Monopoli.
come da altro mio topic: viewtopic.php?f=2&t=56503
è ormai evidente che, anche a livello di Comunità Europea, il gioco d'azzardo, per le sue molteplici criticità, si deve assoggettare a CONTROLLI e a GARANZIE particolari, a differenza di altre prestazioni di beni e servizi comunitari.
Se anche per il gioco ON LINE, quindi, l’operatore deve essere titolare di una licenza che lo autorizza ad operare nello Stato membro del giocatore, figuriamoci per il GIOCO TERRESTRE DA BANCO. Come in effetti stabilito dalle ultimissime sentenze della CJEU (a meno che non si dimostri di essere discriminato dai bandi in corso). E' inutile e disinformativo far riferimento alle senteze precedenti anche della stessa CJEU.
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Re: Per chi avesse ancora dubbi sul fatto che tutti i bookCOM non discriminati dai Bandi siano ILLEGALI
Messaggioda negozioAAMS » 12/03/2016 - 12:15
Re: Per chi avesse ancora dubbi sul fatto che tutti i bookCOM non discriminati dai Bandi siano ILLEGALI
Messaggioda Ipno » 12/03/2016 - 12:37
ridi, ridi...
avete rotto il c***o con questo spam anti .com
comunque hai ragione, io non so rispondere nel merito
però la matematica un pochino la conosco e finchè:
a) proponete lavagne da strozzo
b) non accettate il confronto regolare con il giocatore (ergo non prendere determinate cifre)
con me e con la maggioranza dei bettors pensanti ve la pigliate nel culo
finchè continuate a trovare i budini che vi fanno multiple a gogo ancora galleggiate, finiti quelli...
alla vanga
avete rotto il c***o con questo spam anti .com
comunque hai ragione, io non so rispondere nel merito
però la matematica un pochino la conosco e finchè:
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b) non accettate il confronto regolare con il giocatore (ergo non prendere determinate cifre)
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Re: Per chi avesse ancora dubbi sul fatto che tutti i bookCOM non discriminati dai Bandi siano ILLEGALI
Messaggioda negozioAAMS » 12/03/2016 - 12:57
I negozi AAMS pagano l'imposta unica, gli impiegati, i contributi e le tasse italiane. Se li pagassero ache gli altri, vorrei vedere le loro quote. E' solo una questione di legalità.
E molti negozi AAMS hanno giù chiuso o stanno chiudendo. E' la stessa cosa che qualcuno preferisce acquistare le sigarette di contrabbando, anzichè dai tabaccai. 
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Re: Per chi avesse ancora dubbi sul fatto che tutti i bookCOM non discriminati dai Bandi siano ILLEGALI
Messaggioda scommettitore siracusano » 21/03/2016 - 09:30
Scommesse, pubblicata in Gazzetta Europea la sentenza Laezza
http://www.agimeg.it/?p=84711
21 marzo 2016 - 09:19
corte-giustizia-europea
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la sentenza Laezza della Corte di Giustizia che ha dichiarato incompatibile con il diritto la clausola – inserita nelle convenzioni di concessione del bando Monti – sulla cessione gratuita ai Monopoli dei beni che costituiscono la rete di raccolta. Secondo la Corte di Giustizia, “Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”. lp/AGIMEG
http://www.agimeg.it/?p=84711
21 marzo 2016 - 09:19
corte-giustizia-europea
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la sentenza Laezza della Corte di Giustizia che ha dichiarato incompatibile con il diritto la clausola – inserita nelle convenzioni di concessione del bando Monti – sulla cessione gratuita ai Monopoli dei beni che costituiscono la rete di raccolta. Secondo la Corte di Giustizia, “Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”. lp/AGIMEG
La pluralità e il confronto delle corrette informazioni è alla base di ogni civile convivenza in una comunità democratica.
Re: Per chi avesse ancora dubbi sul fatto che tutti i bookCOM non discriminati dai Bandi siano ILLEGALI
Messaggioda raider80 » 21/03/2016 - 19:23
Ma alla fine quali sono i book discriminati?
Sembrerebbe che tutti lo siano...
Sentenze Stanleybet - Gambelli,Placanica, Costa-Cifone che
vengono "prese" come proprie anche da book che all'epoca
della discriminazione non erano ancora nati - e ultima
la sentenza Laezza che viene applicata a qualsiasi book....
Sembrerebbe che tutti lo siano...
Sentenze Stanleybet - Gambelli,Placanica, Costa-Cifone che
vengono "prese" come proprie anche da book che all'epoca
della discriminazione non erano ancora nati - e ultima
la sentenza Laezza che viene applicata a qualsiasi book....
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Re: Per chi avesse ancora dubbi sul fatto che tutti i bookCOM non discriminati dai Bandi siano ILLEGALI
Messaggioda negozioAAMS » 21/03/2016 - 20:23
raider80 ha scritto:Ma alla fine quali sono i book discriminati?
Sembrerebbe che tutti lo siano...
Sentenze Stanleybet - Gambelli,Placanica, Costa-Cifone che
vengono "prese" come proprie anche da book che all'epoca
della discriminazione non erano ancora nati - e ultima
la sentenza Laezza che viene applicata a qualsiasi book....
La discriminazione vale per il singolo bando. E, oggi, bisogna essere discriminati dal Bando Monti, per poter continuare ad operare; e non all'infinito, ma fino al prossimo bando. Però, i giudici italiani, decideranno caso per caso se la sentenza Laezza si potrà applicare ad ogni singolo book. Quella con le maggiori probabilità di essere dichiarata discriminata è la Stanleybet, che può vantare altre potenziali discriminazioni, oltre a quella della cessione gratuita della rete.
Se così non fosse, che bisogno ci sarebbe di partecipare al prossimo bando?
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Diffidente
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Re: Per chi avesse ancora dubbi sul fatto che tutti i bookCOM non discriminati dai Bandi siano ILLEGALI
Messaggioda Diffidente » 22/03/2016 - 09:45
Infatti, una delle ultime sentenze di un tribunale italiano dice che la BETN1 non è stata discriminata dal Bando Monti.
Ctd: Il Tribunale di Livorno conferma il sequestro di un centro Betn1
Creato Sabato, 19 Marzo 2016 09:56
Data pubblicazione
Scritto da Redazione
Nessuna discriminazione della società Sogno di Tolosa Ltd rispetto al Bando di Gara Monti.
In attesa della sentenza con la quale la Corte di Cassazione si esprimerà applicando i principi della sentenza sul caso Laezza della Cgue del 28 gennaio scorso, alcuni tribunali si pronunciano sulle posizioni giuridiche di operatori che non hanno partecipato al bando di gara Monti e non hanno aderito alla regolarizzazione fiscale per emersione, i cui termini sono stati riaperti con la legge di stabilità per il 2016.
Il Tribunale del riesame di Livorno, con ordinanza del 12 marzo scorso, ha confermato il sequestro preventivo di un centro di raccolta scommesse con insegna 'Betn.1' operante in collegamento con la società maltese Sogno di Tolosa Ltd.
Il Collegio ribadisce la piena legittimità del sistema italiano che prevede il rilascio di apposita concessione dell'Adm e autorizzazione di PS ex art 88 Tulps per poter legittimamente raccogliere scommesse sul territorio nazionale.
Viene poi richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui "esula da una mera attività transfrontaliera quella del soggetto che non si limiti a trasmettere dati ed a fornire supporto tecnico, ma provveda con una propria attività organizzata e proprie strumentazioni ad agevolare il giocatore e rendergli possibile di svolgere la giocata, riscuota il denaro dagli scommettitori, paghi anche le vincite e svolga anche attività di trasmissione della quota delle giocate spettanti alla società estera che effettivamente organizza i giochi", come accertato nel caso di specie.
La circostanza che la società Sogno di Tolosa Ltd sia titolare di una regolare autorizzazione rilasciatagli dallo Stato di Malta non assume alcuna valenza, giacché, nel caso di specie, ciò che rileva, ai fini della configurabilità del reato contestato, è l'assenza in capo alla predetta società della concessione ministeriale per lo svolgimento dell'attività di scommesse in Italia, per mancata partecipazione al bando di gara c.d. Monti e l'insussistenza di "alcun trattamento discriminatorio ai danni di detta società derivante dalle disposizioni contenute nel DL 16/12".
Il Tribunale labronico evidenzia, in particolare, l'erroneità dell'affermazione secondo la quale sulla base della suddetta sentenza Biasci della CGUE, la mera attività transfrontaliera di trasmissione di dati sarebbe lecita a prescindere dal possesso delle prescritte autorizzazioni. Il principio affermato
nella suddetta sentenza, osserva il Collegio, si riferisce esclusivamente alle società concessionarie estere decadute dalla concessione di cui al cd Bando Bersani del 2006, in applicazione della disposizione, ritenuta dalla CGUE discriminatoria, di cui all'art. 23 dello schema di convenzione. Tale principio quindi, non ha mai avuto portata generale e non opera nei confronti della società Sogno di Tolosa Ltd, che non risulta aver partecipato al cd Bando Monti del 2012.
Con riferimento alla procedura di regolarizzazione fiscale per emersione prevista dalla legge di Stabilità 2016, il Tribunale evidenzia come anche in questo caso nè la società nè l'indagato abbiano formulato istanza di regolarizzazione, essendosi l'indagato limitato a trasmettere una mera comunicazione dei dati ai sensi dell'art. 1 comma 644 lett e) L.190/14. A detta del Collegio, tale dichiarazione non esclude la sussistenza del reato ipotizzato, così come esplicitamente previsto nella predetta norma e confermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 6709 del 19.02.16.
L'avvocato Chiara Sambaldi ha commentato: "Il provvedimento recepisce il più recente pronunciamento della Terza Sezione della Corte di Cassazione del 19 febbraio scorso che ha ribadito quali sono le sole ipotesi in cui è invocabile la contrarietà del sistema concessorio con le libertà eurounitarie al fine di escludere l'applicazione della norma penale. E', inoltre, richiamato quanto affermato dal giudice di legittimità in ordine all'esclusione della portata generale del principio affermato nella sentenza Biasci che va letto nel contesto della parte motiva della sentenza: la società maltese in oggetto non è soggetto giuridico decaduto "illegittimamente" dalla concessione bensì società che non ha nemmeno partecipato al cd Bando Bersani. La società non risulta essere stata discriminata ed i suoi affiliati non possono invocare la disapplicazione della norma penale".
http://www.gioconews.it/scommesse/66-ge ... ntro-betn1
Ctd: Il Tribunale di Livorno conferma il sequestro di un centro Betn1
Creato Sabato, 19 Marzo 2016 09:56
Data pubblicazione
Scritto da Redazione
Nessuna discriminazione della società Sogno di Tolosa Ltd rispetto al Bando di Gara Monti.
In attesa della sentenza con la quale la Corte di Cassazione si esprimerà applicando i principi della sentenza sul caso Laezza della Cgue del 28 gennaio scorso, alcuni tribunali si pronunciano sulle posizioni giuridiche di operatori che non hanno partecipato al bando di gara Monti e non hanno aderito alla regolarizzazione fiscale per emersione, i cui termini sono stati riaperti con la legge di stabilità per il 2016.
Il Tribunale del riesame di Livorno, con ordinanza del 12 marzo scorso, ha confermato il sequestro preventivo di un centro di raccolta scommesse con insegna 'Betn.1' operante in collegamento con la società maltese Sogno di Tolosa Ltd.
Il Collegio ribadisce la piena legittimità del sistema italiano che prevede il rilascio di apposita concessione dell'Adm e autorizzazione di PS ex art 88 Tulps per poter legittimamente raccogliere scommesse sul territorio nazionale.
Viene poi richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui "esula da una mera attività transfrontaliera quella del soggetto che non si limiti a trasmettere dati ed a fornire supporto tecnico, ma provveda con una propria attività organizzata e proprie strumentazioni ad agevolare il giocatore e rendergli possibile di svolgere la giocata, riscuota il denaro dagli scommettitori, paghi anche le vincite e svolga anche attività di trasmissione della quota delle giocate spettanti alla società estera che effettivamente organizza i giochi", come accertato nel caso di specie.
La circostanza che la società Sogno di Tolosa Ltd sia titolare di una regolare autorizzazione rilasciatagli dallo Stato di Malta non assume alcuna valenza, giacché, nel caso di specie, ciò che rileva, ai fini della configurabilità del reato contestato, è l'assenza in capo alla predetta società della concessione ministeriale per lo svolgimento dell'attività di scommesse in Italia, per mancata partecipazione al bando di gara c.d. Monti e l'insussistenza di "alcun trattamento discriminatorio ai danni di detta società derivante dalle disposizioni contenute nel DL 16/12".
Il Tribunale labronico evidenzia, in particolare, l'erroneità dell'affermazione secondo la quale sulla base della suddetta sentenza Biasci della CGUE, la mera attività transfrontaliera di trasmissione di dati sarebbe lecita a prescindere dal possesso delle prescritte autorizzazioni. Il principio affermato
nella suddetta sentenza, osserva il Collegio, si riferisce esclusivamente alle società concessionarie estere decadute dalla concessione di cui al cd Bando Bersani del 2006, in applicazione della disposizione, ritenuta dalla CGUE discriminatoria, di cui all'art. 23 dello schema di convenzione. Tale principio quindi, non ha mai avuto portata generale e non opera nei confronti della società Sogno di Tolosa Ltd, che non risulta aver partecipato al cd Bando Monti del 2012.
Con riferimento alla procedura di regolarizzazione fiscale per emersione prevista dalla legge di Stabilità 2016, il Tribunale evidenzia come anche in questo caso nè la società nè l'indagato abbiano formulato istanza di regolarizzazione, essendosi l'indagato limitato a trasmettere una mera comunicazione dei dati ai sensi dell'art. 1 comma 644 lett e) L.190/14. A detta del Collegio, tale dichiarazione non esclude la sussistenza del reato ipotizzato, così come esplicitamente previsto nella predetta norma e confermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 6709 del 19.02.16.
L'avvocato Chiara Sambaldi ha commentato: "Il provvedimento recepisce il più recente pronunciamento della Terza Sezione della Corte di Cassazione del 19 febbraio scorso che ha ribadito quali sono le sole ipotesi in cui è invocabile la contrarietà del sistema concessorio con le libertà eurounitarie al fine di escludere l'applicazione della norma penale. E', inoltre, richiamato quanto affermato dal giudice di legittimità in ordine all'esclusione della portata generale del principio affermato nella sentenza Biasci che va letto nel contesto della parte motiva della sentenza: la società maltese in oggetto non è soggetto giuridico decaduto "illegittimamente" dalla concessione bensì società che non ha nemmeno partecipato al cd Bando Bersani. La società non risulta essere stata discriminata ed i suoi affiliati non possono invocare la disapplicazione della norma penale".
http://www.gioconews.it/scommesse/66-ge ... ntro-betn1
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Re: Per chi avesse ancora dubbi sul fatto che tutti i bookCOM non discriminati dai Bandi siano ILLEGALI
Messaggioda negozioAAMS » 23/03/2016 - 13:43
Bienkowska (Ue): 'Gioco online tassato in stato membro dove risiede giocatore'
Creato Mercoledì, 23 Marzo 2016 10:47
Data pubblicazione
Scritto da Sm
La tassazione Iva si applica ai servizi di gioco online nello stato membro in cui si trova il giocatore. Lo afferma il commissione Ue, Elzbieta Bieńkowska.
http://www.gioconews.it/onlinemain/67-g ... -giocatore
"Ai sensi della direttiva Iva, la fornitura elettronicamente dei servizi di gioco d'azzardo a un consumatore finale è imponibile nello Stato membro in cui si trova il giocatore, a prescindere dal luogo in cui è stabilito il prestatore del servizio". Lo afferma il Commissario Ue, Elzbieta Bieńkowska, rispondendo all'interrogazione presentata da Christofer Fjellner (Ppe) sulla legittimità del monopolio austriaco sul gioco. "Nella misura in cui i servizi di gioco d'azzardo forniti online non sono coperti dalla deroga applicata da tale Stato membro, in linea con l'articolo 135 (1) (i), della direttiva Iva, si ha il diritto di applicare l'Iva su tali servizi forniti ai consumatori stabiliti lì. Le restrizioni della fornitura di servizi possono rispettare la libera prestazione dei servizi, se servono motivi riconosciuti di interesse generale, come la tutela dei consumatori nel settore del gioco d'azzardo. Misure restrittive imposte dagli Stati membri devono essere applicate senza discriminazioni e devono soddisfare le condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per quanto riguarda la loro proporzionalità.
La tassazione Iva non costituisce una restrizione del diritto alla libera circolazione dei servizi, purché sia conforme al principio di neutralità fiscale. A tale proposito, la Commissione è dispiaciuta di non disporre di informazioni sufficienti per valutare se tale principio potrebbe essere violato in questo caso specifico".
Creato Mercoledì, 23 Marzo 2016 10:47
Data pubblicazione
Scritto da Sm
La tassazione Iva si applica ai servizi di gioco online nello stato membro in cui si trova il giocatore. Lo afferma il commissione Ue, Elzbieta Bieńkowska.
http://www.gioconews.it/onlinemain/67-g ... -giocatore
"Ai sensi della direttiva Iva, la fornitura elettronicamente dei servizi di gioco d'azzardo a un consumatore finale è imponibile nello Stato membro in cui si trova il giocatore, a prescindere dal luogo in cui è stabilito il prestatore del servizio". Lo afferma il Commissario Ue, Elzbieta Bieńkowska, rispondendo all'interrogazione presentata da Christofer Fjellner (Ppe) sulla legittimità del monopolio austriaco sul gioco. "Nella misura in cui i servizi di gioco d'azzardo forniti online non sono coperti dalla deroga applicata da tale Stato membro, in linea con l'articolo 135 (1) (i), della direttiva Iva, si ha il diritto di applicare l'Iva su tali servizi forniti ai consumatori stabiliti lì. Le restrizioni della fornitura di servizi possono rispettare la libera prestazione dei servizi, se servono motivi riconosciuti di interesse generale, come la tutela dei consumatori nel settore del gioco d'azzardo. Misure restrittive imposte dagli Stati membri devono essere applicate senza discriminazioni e devono soddisfare le condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per quanto riguarda la loro proporzionalità.
La tassazione Iva non costituisce una restrizione del diritto alla libera circolazione dei servizi, purché sia conforme al principio di neutralità fiscale. A tale proposito, la Commissione è dispiaciuta di non disporre di informazioni sufficienti per valutare se tale principio potrebbe essere violato in questo caso specifico".
Re: Per chi avesse ancora dubbi sul fatto che tutti i bookCOM non discriminati dai Bandi siano ILLEGALI
Messaggioda chilosa » 26/03/2016 - 18:35
Diffidente ha scritto:Infatti, una delle ultime sentenze di un tribunale italiano dice che la BETN1 non è stata discriminata dal Bando Monti.
Ctd: Il Tribunale di Livorno conferma il sequestro di un centro Betn1
Creato Sabato, 19 Marzo 2016 09:56
Data pubblicazione
Scritto da Redazione
Nessuna discriminazione della società Sogno di Tolosa Ltd rispetto al Bando di Gara Monti.
In attesa della sentenza con la quale la Corte di Cassazione si esprimerà applicando i principi della sentenza sul caso Laezza della Cgue del 28 gennaio scorso, alcuni tribunali si pronunciano sulle posizioni giuridiche di operatori che non hanno partecipato al bando di gara Monti e non hanno aderito alla regolarizzazione fiscale per emersione, i cui termini sono stati riaperti con la legge di stabilità per il 2016.
Il Tribunale del riesame di Livorno, con ordinanza del 12 marzo scorso, ha confermato il sequestro preventivo di un centro di raccolta scommesse con insegna 'Betn.1' operante in collegamento con la società maltese Sogno di Tolosa Ltd.
Il Collegio ribadisce la piena legittimità del sistema italiano che prevede il rilascio di apposita concessione dell'Adm e autorizzazione di PS ex art 88 Tulps per poter legittimamente raccogliere scommesse sul territorio nazionale.
Viene poi richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui "esula da una mera attività transfrontaliera quella del soggetto che non si limiti a trasmettere dati ed a fornire supporto tecnico, ma provveda con una propria attività organizzata e proprie strumentazioni ad agevolare il giocatore e rendergli possibile di svolgere la giocata, riscuota il denaro dagli scommettitori, paghi anche le vincite e svolga anche attività di trasmissione della quota delle giocate spettanti alla società estera che effettivamente organizza i giochi", come accertato nel caso di specie.
La circostanza che la società Sogno di Tolosa Ltd sia titolare di una regolare autorizzazione rilasciatagli dallo Stato di Malta non assume alcuna valenza, giacché, nel caso di specie, ciò che rileva, ai fini della configurabilità del reato contestato, è l'assenza in capo alla predetta società della concessione ministeriale per lo svolgimento dell'attività di scommesse in Italia, per mancata partecipazione al bando di gara c.d. Monti e l'insussistenza di "alcun trattamento discriminatorio ai danni di detta società derivante dalle disposizioni contenute nel DL 16/12".
Il Tribunale labronico evidenzia, in particolare, l'erroneità dell'affermazione secondo la quale sulla base della suddetta sentenza Biasci della CGUE, la mera attività transfrontaliera di trasmissione di dati sarebbe lecita a prescindere dal possesso delle prescritte autorizzazioni. Il principio affermato
nella suddetta sentenza, osserva il Collegio, si riferisce esclusivamente alle società concessionarie estere decadute dalla concessione di cui al cd Bando Bersani del 2006, in applicazione della disposizione, ritenuta dalla CGUE discriminatoria, di cui all'art. 23 dello schema di convenzione. Tale principio quindi, non ha mai avuto portata generale e non opera nei confronti della società Sogno di Tolosa Ltd, che non risulta aver partecipato al cd Bando Monti del 2012.
Con riferimento alla procedura di regolarizzazione fiscale per emersione prevista dalla legge di Stabilità 2016, il Tribunale evidenzia come anche in questo caso nè la società nè l'indagato abbiano formulato istanza di regolarizzazione, essendosi l'indagato limitato a trasmettere una mera comunicazione dei dati ai sensi dell'art. 1 comma 644 lett e) L.190/14. A detta del Collegio, tale dichiarazione non esclude la sussistenza del reato ipotizzato, così come esplicitamente previsto nella predetta norma e confermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 6709 del 19.02.16.
L'avvocato Chiara Sambaldi ha commentato: "Il provvedimento recepisce il più recente pronunciamento della Terza Sezione della Corte di Cassazione del 19 febbraio scorso che ha ribadito quali sono le sole ipotesi in cui è invocabile la contrarietà del sistema concessorio con le libertà eurounitarie al fine di escludere l'applicazione della norma penale. E', inoltre, richiamato quanto affermato dal giudice di legittimità in ordine all'esclusione della portata generale del principio affermato nella sentenza Biasci che va letto nel contesto della parte motiva della sentenza: la società maltese in oggetto non è soggetto giuridico decaduto "illegittimamente" dalla concessione bensì società che non ha nemmeno partecipato al cd Bando Bersani. La società non risulta essere stata discriminata ed i suoi affiliati non possono invocare la disapplicazione della norma penale".
http://www.gioconews.it/scommesse/66-ge ... ntro-betn1
quindi cosa vuol dire che la betn1 non potrebbe restare aperta in tutta italia ??
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Re: Per chi avesse ancora dubbi sul fatto che tutti i bookCOM non discriminati dai Bandi siano ILLEGALI
Messaggioda Diffidente » 27/03/2016 - 14:29
Che tutti i CTD BetN1 sono, oggi, ancor più a rischio sequestro, visto che già una sentenza esclude la discriminazione dai Bandi, a differenza della Be1128 e della Stanleybet 
Re: Per chi avesse ancora dubbi sul fatto che tutti i bookCOM non discriminati dai Bandi siano ILLEGALI
Messaggioda chilosa » 27/03/2016 - 14:51
ma la settimana scorsa ho letto che due tribunali avevano invece dato ragione alla betn1 e dissequestrato i loro centri ????? questo vuol dire che ogni tribunale la ragiona alla sua maniera e non c'e' una omogeneita' di giudizio ....
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Re: Per chi avesse ancora dubbi sul fatto che tutti i bookCOM non discriminati dai Bandi siano ILLEGALI
Messaggioda Diffidente » 27/03/2016 - 15:25
chilosa ha scritto:ma la settimana scorsa ho letto che due tribunali avevano invece dato ragione alla betn1 e dissequestrato i loro centri ????? questo vuol dire che ogni tribunale la ragiona alla sua maniera e non c'e' una omogeneita' di giudizio ....
A quanto ho letto anch'io le sentenze di assoluzione passate di CTD BetN1 sono avvenute perchè è stata invocata la buonafede del gestore nel non sapere che erano illegali; ma più avanti si va, e meno si può accampare questa scusa.
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Diffidente
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Re: Per chi avesse ancora dubbi sul fatto che tutti i bookCOM non discriminati dai Bandi siano ILLEGALI
Messaggioda Diffidente » 27/03/2016 - 15:32
Ne ho trovata una delle tante sentenze sull'ipotetica buonafede:
http://www.agimeg.it/scommesse-tribunal ... normativo/
Nulla a che vedere con la discriminazione dai Bandi.
http://www.agimeg.it/scommesse-tribunal ... normativo/
Nulla a che vedere con la discriminazione dai Bandi.
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