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Marino: “Oggi riprende esame pdl su riordino materia. Pronti a intesa con la Camera per prosieguo esame”

Inviato: 25/02/2016 - 10:22
da scommettitore siracusano
Giochi, Marino (pres. comm. Finanze): “Oggi riprende esame pdl su riordino materia. Pronti a intesa con la Camera per prosieguo esame”

http://www.agimeg.it/?p=82900

25 febbraio 2016 - 09:21

Torna il commissione Finanze al Senato l’esame del disegno di legge n. 2000, a prima firma Mirabelli (Pd) riguardante la disciplina dei giochi. Lo conferma durante i lavori della commissione il presidente Mauro Marino (Pd), ricordando che “in tale ambito il relatore formulerà le proprie proposte in ordine al previsto ciclo di audizioni. Sulla base della ripresa dell’iter in commissione la Presidenza del Senato potrà quindi essere sollecitata a definire con la Presidenza della Camera dei deputati le intese necessarie a garantire il prosieguo dell’iter del disegno di legge in commissione”. dar/AGIMEG

Re: Marino: “Oggi riprende esame pdl su riordino materia. Pronti a intesa con la Camera per prosieguo esame”

Inviato: 25/02/2016 - 10:24
da scommettitore siracusano
Fu presentato nel Luglio 2015: http://www.agimeg.it/?p=70249

Giochi, esclusiva Agimeg: presentato in Senato da deputati PD un progetto di legge che ricalca l’ultima bozza del Decreto delegato

8 luglio 2015 - 15:00

senato 2

E’stato presentato oggi in Senato il progetto di legge presentato da un gruppo di deputati del PD, di cui il senatore Franco Mirabelli è il primo firmatario, sulla falsariga dell’ultima bozza del Decreto Delegato, contenente tutti i punti stilati nell’ultima bozza dal Sottosegratario all’economia Pierpaolo Baretta. Il sottosegretario nei giorni scorsi aveva lasciato una porta aperta alla riforma del settore e, secondo quanto anticipato da Agimeg, una delle vie percorribili per non perdere tutto il lavoro fatto con la stesura del decreto attuativo alla Delega Fiscale, era proprio un nuovo disegno di legge. Questo il link al progetto di legge PD Riordino_giochi .es/AGIMEG

Re: Marino: “Oggi riprende esame pdl su riordino materia. Pronti a intesa con la Camera per prosieguo esame”

Inviato: 25/02/2016 - 10:28
da scommettitore siracusano
Potrebbero venire approvate, quindi, delle norme sulle caratteristiche che dovranno avere i LOCALI dei NEGOZI AAMS, anche riguardo alle dimensioni minime. E questo influirebbe sul prossimo bando.

Re: Marino: “Oggi riprende esame pdl su riordino materia. Pronti a intesa con la Camera per prosieguo esame”

Inviato: 25/02/2016 - 10:49
da scommettitore siracusano
Il testo completo del PDL si può trovare tramite il LINK dell'articolo originale AGIMEG; e riporto qui solo l'articolo 11, riguardante le GAMING HALL:

Art. 11
(Disposizioni per il contenimento organizzativo della rete fisica di raccolta)
1. I giochi pubblici che rientrano nelle tipologie di cui all’articolo 7, comma 1, lettere da a) a e),sono consentiti, anche solo per singola specie, in apposite sale, denominate sale da gioco (gaming hall).
2. Costituiscono sale da gioco (gaming hall) gli esercizi, che operano sotto presidio e responsabilità del concessionario e nell’ambito della rete fisica di raccolta dello stesso concessionario, dedicati al gioco pubblico ad accesso sorvegliato e limitato sclusivamente a pubblico maggiorenne, di proprietà del concessionario o di soggetto contrattualmente obbligato nei confronti di un concessionario ovvero comunque nella disponibilità di un soggetto che assume contrattualmente, nei confronti di un concessionario, la responsabilità della gestione della sala da gioco (gaming hall). Nelle sale (gaming hall) la raccolta del gioco mediante apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), è consentita solo se esse hanno una superficie non inferiore a 50 metri quadrati e se è rispettato il parametro di un apparecchio ogni tre metri quadrati. Per le sale (gaming hall) in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto la disposizione di cui al precedente periodo trova applicazione per le concessioni attribuite successivamente alla scadenza di quelle in atto alla medesima data.
3. Fuori dai casi di cui al comma 1, l’installazione, attivazione ed operatività di apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), è consentita esclusivamente nei punti di offerta di gioco costituiti da esercizi generalisti primari, in misura pari ad un apparecchio per ogni sette metri quadrati e, comunque, non superiore a sei apparecchi e alle seguenti ulteriori condizioni: a) se, a tale fine, l’esercizio predispone al proprio interno uno spazio appositamente separato o dedicato; b) se l’ingresso allo spazio è consentito esclusivamente a pubblico maggiorenne che, in ogni caso è autorizzato di volta in volta dal titolare dell’esercizio ovvero dal personale addetto vi di cui il titolare risponde;
c) se, in alternativa alle limitazioni di accesso di cui alla lettera b), fermo in ogni caso il vincolo della non visibilità degli apparecchi dall’esterno del punto di offerta di gioco, gli apparecchi posti nello spazio possono essere attivati, secondo quanto stabilito con il regolamento di cui al comma 6, esclusivamente mediante lettura o inserimento di codici numerici o alfanumerici a tempo esclusivi del giocatore e a lui rilasciati, di volta in volta, dal titolare dell’esercizio ovvero dal personale addetto vi di cui il titolare risponde, oppure mediante utilizzo di apposita tessera.
4. I giochi pubblici di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c), d) e h), sono altresì consentiti negli esercizi generalisti primari, ancorchè non all’interno dello spazio separato o dedicato di cui al comma 3, quale punto di offerta di gioco anche di un singolo concessionario, in considerazione della loro natura di gioco ad accesso mediato da persona fisica, che ne assicura la fruizione sorvegliata e limitata esclusivamente a pubblico maggiorenne.
5. Fuori dai casi cui al comma 3, il gioco mediante apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), è consentito nelle sale da gioco (gaming hall) senza le limitazioni strutturali dello spazio dedicatovi di cui al medesimo comma 3. In ogni caso, nelle predette sale da gioco (gaming hall) il gioco mediante apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), è consentito esclusivamente se in esse sono installati ed operativi non meno di cinque apparecchi di tale specie.
6. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 4, sono stabilite le eventuali
disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché le disposizioni relative ai livelli minimi di struttura, organizzazione e presidio delle sale da gioco (gaming hall) di cui ai commi 2 e 5, e quelle occorrenti a garantire i migliori livelli di sicurezza per prevenire il rischio di accesso dei minori di età, nonchè la tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza, della pubblica fede e del giocatore. Con il medesimo regolamento è inoltre disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), per la loro integrale sostituzione entro il 31 luglio 2017 con apparecchi che consentono esclusivamente il gioco pubblico da ambiente remoto.
7. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017.