Fatte queste premesse, vediamo di applicarle a un caso specifico, attualmente discusso in questo forum.
La sentenza della Corte di Giusizia Europea nella sentenza del 22 Gennaio 2016, dice testualmente:
45 Per costante giurisprudenza, devono considerarsi restrizioni alla libertà di stabilimento e/o alla libera prestazione di servizi tutte le misure che vietino, ostacolino o rendano meno interessante l’esercizio delle libertà garantite dagli articoli 49 TFUE e 56 TFUE (v., in particolare, sentenza Duomo Gpa e a., da C‑357/10 a C‑359/10, EU:C:2012:283, punti 35 e 36 nonché la giurisprudenza ivi citata).
46 Quindi, una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale,
la quale subordini l’esercizio di un’attività economica all’ottenimento di una concessione e preveda varie ipotesi di decadenza della concessione stessa costituisce un ostacolo alle libertà così garantite dagli articoli 49 TFUE e 56 TFUE (v. sentenza Costa e Cifone, EU:C:2012:80, punto 70).
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Occorre tuttavia valutare se una simile restrizione possa essere ammessa a titolo di misure derogatorie, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, espressamente previste dagli articoli 51 TFUE e 52 TFUE, applicabili anche in materia di libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 62 TFUE, o se essa possa essere giustificata, conformemente alla giurisprudenza della Corte, da motivi imperativi di interesse generale (sentenza Digibet e Albers, C‑156/13, EU:C:2014:1756, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata).48 Infatti, secondo una giurisprudenza costante, le restrizioni alle attività dei giochi d’azzardo possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dei consumatori nonché la prevenzione delle frodi e dell’incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco (sentenza Digibet e Albers, EU:C:2014:1756, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).
49 Oltre a ciò, per quanto riguarda la normativa italiana in materia di giochi d’azzardo, la Corte ha dichiarato che l’obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata a tali giochi è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da tale normativa (v. sentenza Biasci e a., C‑660/11 e C‑8/12, EU:C:2013:550, punto 23).
50 Nella fattispecie, per quanto riguarda la qualificazione come «motivo imperativo di interesse generale» del motivo invocato dalle autorità nazionali al fine di giustificare la durata più breve delle nuove concessioni, segnatamente il riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze, è certo che, secondo una giurisprudenza costante, considerazioni di ordine meramente amministrativo non possono giustificare la deroga, da parte di uno Stato membro, alle norme del diritto dell’Unione. Tale principio vale a fortiori laddove la deroga di cui trattasi abbia l’effetto di escludere o di limitare l’esercizio di una delle libertà fondamentali del diritto dell’Unione (v. sentenza Arblade e a., C‑369/96 e C‑376/96, EU:C:1999:575, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).
51 Tuttavia, si deve ricordare il carattere peculiare della disciplina dei giochi d’azzardo, che rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di un’armonizzazione in materia a livello dell’Unione europea, spetta al singolo Stato membro valutare, in tali settori, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi coinvolti comporta, tenendo presente che, nell’ambito di una controversia sottoposta alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, l’identificazione degli obiettivi effettivamente perseguiti dalla normativa nazionale rientra nella competenza del giudice del rinvio (sentenza Digibet e Albers, EU:C:2014:1756, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).
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Per tale ragione, in questo specifico settore, le autorità nazionali dispongono di un ampio potere discrezionale per stabilire quali siano le esigenze che la tutela del consumatore e dell’ordine sociale comporta e, a condizione che siano inoltre rispettati i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, spetta a ciascuno Stato membro decidere se, nel contesto dei legittimi scopi da esso perseguiti, sia necessario vietare totalmente o parzialmente attività riconducibili ai giochi e alle scommesse, oppure soltanto limitarle e prevedere a tal fine modalità di controllo più o meno rigorose (v. sentenza Digibet e Albers, EU:C:2014:1756, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).53 Ne consegue che, in tale peculiare contesto, il riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze può, in virtù della previsione di una durata delle nuove concessioni più breve rispetto a quella delle concessioni rilasciate in passato, contribuire ad un coerente perseguimento dei legittimi obiettivi della riduzione delle occasioni di gioco o della lotta contro la criminalità collegata a detti giochi e può altresì soddisfare i requisiti di proporzionalità imposti.
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Mi sembra lapalissiano, che la CJEU stia esprimendo il suo
LIBERO CONVINCIMENTO, che si possa fare
una deroga, ovvero utilizzare un SISTEMA CONCESSORIO, quando ogni singolo stato RITIENE CHE CI SIANO FONDATI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO e DI LOTTA E CONTROLLO DELLA CRIMINALITA'. Vengono fatte salve le eventuali "discriminazione comprovate" dai bandi del sistema concessorio.
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Proprio di oggi è questo articolo:
http://www.agimeg.it/?p=82610Giochi e criminalità, Parlamento UE: “Crescono riciclaggio e match-fixing. Ma gioco legale va tutelato”19 febbraio 2016 - 10:27
“Il gioco d’azzardo legale, come espressione di un’attività imprenditoriale, andrebbe sostenuto sulla base dei principi di sussidiarietà e proporzionalità”. Ma allo stesso tempo “le organizzazioni criminali, per riciclare denaro sporco, si servono in maniera crescente del circuito illegale, e talvolta legale, delle scommesse e della «combine» dei risultati di eventi sportivi”. E’ quanto sottolinea il Parlamento Europeo nella relazione intermedia prevista dalla Risoluzione dell’11 giugno 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro. “Il gioco d’azzardo online” sottolinea ancora, “rappresenta un modo sempre più diffuso per riciclare denaro”, visto che “le vincite sono spesso esentasse”, e che “i grandi volumi delle operazioni rendono estremamente difficile individuare il denaro sporco e che il gran numero di soggetti che intervengono nel trattamento dei pagamenti complica ulteriormente il sistema”. Inoltre, “le organizzazioni criminali usano le scommesse sportive online come mezzo per realizzare profitti e riciclare denaro in tutto il mondo”. La strada seguita finora per contrastare i fenomeni criminali ha prodotto però risultati scarsi: “l’autoregolamentazione si è rivelata inefficace in quanto meccanismo standard per contrastare la corruzione nell’ambito degli sport e delle scommesse sportive”; gli Stati membri quindi dovrebbero “instaurare collaborazioni trasparenti con la comunità sportiva” e “presentare un’indagine indipendente completa, commissionata da organismi governativi nazionali, sulla corruzione negli sport”.
Il Parlamento – nella relazione intermedia prevista dalla Risoluzione dell’11 giugno 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro – redige una serie di raccomandazioni che riguardano specificatamente il gioco e puntano a contrastare combine e riciclaggio. Si chiede ad esempio di adottare “misure volte a identificare e controllare sistematicamente i giocatori d’azzardo, vietare l’utilizzo di strumenti di pagamento anonimi”, di permettere “l’identificazione dei server” di gioco, di elaborare “sistemi informatici che consentano la tracciatura completa delle movimentazioni di denaro effettuate attraverso i giochi online e offline”.
Il Parlamento chiede poi di ampliare i profili di applicazione della quarta direttiva antiriciclaggio che riguardano il gioco d’azzardo; e in questo senso “invita la Commissione a proporre un quadro legislativo e misure appropriate contro i fenomeni di riciclaggio legati alle scommesse, in particolare sulle competizioni sportive, definendo nuovi reati, come la manipolazione delle scommesse sportive, e livelli sanzionatori adeguati e sostenendo meccanismi di monitoraggio che coinvolgano le federazioni sportive, le associazioni, gli operatori online e offline, nonché, ove occorra, le autorità nazionali”.
Gli Stati membri vengono invece sollecitati “a inserire nel diritto penale una definizione armonizzata di «combine dei risultati» e a creare uno strumento giuridico per contrastare tale fenomeno, a stabilire sanzioni in proposito, prevedendo fra l’altro ammende così come la confisca”. In particolare gli Stati membri dovrebbero creare “un’unità specializzata nella lotta contro il fenomeno degli incontri truccati che funga da piattaforma per le comunicazioni e la cooperazione con le principali parti interessate in vista di ulteriori indagini e del deferimento alle autorità giudiziarie”.
A livello europeo, la Commissione, dovrebbe favorire la cooperazione tra gli Stati “per identificare e contrastare gli operatori del settore del gioco d’azzardo online implicati” nel match fixing. In più parti nel testo si sottolinea l’importanza di “cooperazione e scambio di informazioni tra gli Stati membri”, ma si chiede una maggior collaborazione tra Europol ed Eurojust “al fine di contrastare le attività criminali legate al gioco d’azzardo online transfrontaliero”.
Le organizzazioni sportive vengono invece invitate a elaborare un codice di condotta che “vieti chiaramente la manipolazione degli incontri sportivi”, proibisca a atleti e staff “di scommettere sui propri incontri e preveda un obbligo di segnalazione (…) corredato di un adeguato meccanismo di protezione degli informatori”.
Le organizzazioni sportive vengono invece invitate a elaborare un codice di condotta che “vieti chiaramente la manipolazione degli incontri sportivi”, proibisca a atleti e staff “di scommettere sui propri incontri e preveda un obbligo di segnalazione (…) corredato di un adeguato meccanismo di protezione degli informatori”. Grande attenzione infine anche alle campagne di sensibilizzazione, su cui dovrebbero investire oltre alle federazioni sportive anche gli Stati membri e la Commissione.
“Una proposta legislativa su Europol, al fine di migliorarne l’efficienza ed efficacia operativa nella lotta contro i reati gravi e la criminalità organizzata”; la creazione “di una Procura europea” – dotata “una struttura agile e snella, con funzioni di coordinamento e di impulso delle autorità nazionali ” – per indagare e contrastare “i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e i reati gravi di natura transfrontaliera”; fare in modo che Eurojust continui a occuparsi di reati come ” terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata” e “ove occorresse, dei reati aventi natura complementare rispetto all’attuazione delle politiche dell’Unione”. Sono le raccomandazioni finali – che non hanno come specifico riferimento il gioco, ma che riguardano in generale il contrasto della criminalità organizzata – che il Parlamento Europeo formula nella relazione intermedia prevista dalla Risoluzione dell’11 giugno 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro. gr/AGIMEG