Salve,noi siamo la Dale Street 151 srl,la nostra attività di CTD transfrontaliero inizia nel 2004, sebbene come persone fisiche
troviamo albori in tale contesto nel 1999 .Dopo un'accurata analisi fatta con l'aiuto di gente ,che consideriamo fraterna,
impegnata in altri ambiti,abbiamo deciso di rivedere le nostre posizioni,storicamente radicali e poco inclini alla partecipazione
sui forum e sui media di settore.
La riflessione è partita da uno stato di angoscia,tormento e profonda incazzatura nell'osservare l'inarrestabile scempio di cui
è rimasto vittima il mercato del gioco nel nostro paese;uno scempio che definiremo in primis culturale e sociale,dove il diritto
inteso come l'insieme dei principi e delle norme che regolano i rapporti di una società di uomini, è stato stuprato ripetutamente
fino alla nausea.Noi, riteniamo colpevoli di questa situazione in particolar modo, i Monopoli di Stato,il Ministero dell'Interni e
i loro dirigenti,ma altrettanta responsabilità oggettiva la riconduciamo nell'insieme ai governi che si son susseguiti sino ad oggi.
La cosa piu' sconfortante,ma allo stesso tempo, anche molla finale,per dare inizio a quest'azione di contrasto nei confronti dei nemici
della collettività,è la totale mistificazione dei fatti e del diritto che si è perpetrata negli ultimi vent'anni in materia di normativa europea, diritto nazionale e comunitario,diritto privato e pubblico e chi piu' ne ha piu' ne metta nel settore del gioco con l'unico fine di creare una grande lavatrice sospesa nel vuoto dove riporre la testa di milioni di persone,operatori e consumatori,per poi sparare la rotella a 90°.
Abbiamo deciso di dire basta ad un certo tipo di informazione fuorviante,a resoconti di fatti riportati in maniera artefatta,beceramente
voluta e spinta per portare ognuno di noi a ragionare di stomaco,nel condizionamento della paura e dell'incertezza;questo modo di fare, per noi assume ulteriore gravità quando è tenuto da personaggi che per il ruolo che ricoprono, riteniamo,debbano essere i primi
a tenere un atteggiamento intellettualmente onesto, nell'obiettivo comune di migliorare e armonizzare il rapporto tra il gioco e la vita
dell'uomo.Noi tutti sbagliamo e possiamo sbagliare ancora, ma da chi persevera negli stessi errori prendiamo le distanze e
nel momento in cui esagera siamo costretti a prendere posizione.
Il nostro obiettivo è ripristinare la realtà dei fatti e sfatare alcuni concetti che vi hanno inculcato come microchips nella cervello;
appena voi accennate ad una riflessione, subito questi microchips si azionano ed agiscono come un'ostacolo che fa sbandare l'atleta sulla pista,deviando il normale e logico flusso che avrebbe avuto la vostra\nostra riflessione,partendo da una corretta informazione.
Iniziamo col dire che l'attività di CTD transfrontaliero per conto di un allibratore comunitario è attività diventata legittima
dal giorno in cui L'italia, nel 1992, è entrata a far parte della comunità economica europea, e non solo di una comunità monetaria europea, ma di una comunità basata su dei trattati,i cui principi sono stati espressamente e comunemente riconosciuti dagli stati membri come capisaldi della nuova vita sociale politica ed economica dell'Unione.
Da liberi cittadini ed imprenditori quali siamo,tra questi principi, ve ne sono due che ci interessano particolarmente da vicino;
nello specifico L'art. 43 CE che così recita:«Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento
dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni
relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali»;e l'art. 49, primo comma, CE, «[n]el quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti
dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione».
A tali principi son state riconosciute delle deroghe in virtu' dell'art 45 e 46 del trattato europeo,motivi imperativi di interesse generale,
ordine e salute pubblica,prevenzione alle attività criminali e fraudolente.Non compaiono tra detti interessi imperativi,nella maniera piu' assoluta,le esigenze di carattere economico-erariale.
Entrambi gli articoli 43 e 49 del trattato godono di piena autonomia e contrariamente a come sostiene qualcuno non vi è tra loro rapporto di dipendenza,piuttosto si potrebbe parlare di interdipendenza.
Dal 1998 ad oggi nei confronti di molti operatori stranieri e numerosissimi CTD italiani sono state ripetutamente violate le libertà
a loro riconosciute e sancite dai suddetti art 43. e 49. ossia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi attraverso
il susseguirsi di pessime,ingannevoli e e anacronistiche amministrazioni di stato in materia di giochi e scommesse.
iniziamo con questi tre concetti:
1)il diritto all'attività transfrontaliera esiste in quanto previsto dal diritto comunitario europeo;esso è subordinato ad un totale divieto
laddove lo stato appartenente all'unione decide di attuare una politica di contrasto sistematico a qualunque tipo di accesso al gioco da parte del proprio cittadino;in tal caso lo stato in questione non incentiva una politica fiscale basata sulle entrate erariali dei giochi.
Viceversa,nel momento in cui,uno stato membro dell'unione persegue alla luce del sole una politica espansionistica dei giochi,
esso non potrà ostacolare l'accesso a tale mercato da parte di privati imprenditori transfrontalieri previo soddisfacimento di
quei particolari motivi,che il trattato stesso,riconosce come imperativi di interesse generale,ossia la prevenzione alle attività fraudolente e criminali e al perseguimento del benessere e della salute pubblica.Nel momento in cui,le esigenze di ordine imperativo vengono espletate e certificate dalle autorità di polizia dello stato ricevente il servizio,quest'ultimo non puo' essere vietato.
Come riconosciuto dalla CGE,la fattispecie dei fatti relativi alla presenza fisica di un intermediario,sul territorio dello stato ricevente il servizio,appare misura proporzionata a soddisfare pienamente le esigenze di controllo per l'ordine pubblico la salute pubblica,dando modo alle autorità locali, di controllare l'attività in questione in qualsiasi momento.
Tale diritto vale anche per gli allibratori esteri,che non solo si son visti ripetutamente privare della libertà di stabilirsi in Italia,
ma anche di esercitare attività transfrontaliera,nonostante aver dimostrato e vista riconosciuta piu' volte davanti alla CGE,
la piena conformità della propria operatività con i principi del trattato comunitario.
Lo Stato Italiano,il Ministero delle Finanze ed A.A.M.S,non riescono ad armonizzare nei fatti il mercato dei giochi perchè continuano
ad anteporre, motivi ed esigenze economico-erariali, a capo dell'impalcatura del sistema concessorio, quando, questi motivi non sono riconosciuti tra quelli imperativi di interesse generale ,ed anzi si tramutano in ostacoli e limitazioni sia al diritto di stabilimento
sia alla libera prestazione dei beni e servizi.
L'ORDINE PUBBLICO NON SI COMPRA,MA SE NE SEGUONO I PRINCIPI PER SODDISFARLO E REALIZZARLO E SE NE ASSOLVONO I COMPITI.
Per le questioni puramente economiche ed erariali esistono i trattati economici tra stati,e se in questa europa ,al momento,
la classe dirigente e rappresentante risulta incapace nel mettere in atto un processo di armonizzazione di questo tipo,
non è certo colpa del libero cittadino o del singolo CTD, ne tanto meno possono esserne soppresse le libertà fondamentali.
2)L'imposta unica ,assoggettata al CTD,lo riteniamo un atto di prepotenza ed intimidazione gravissimo.Il ctd non organizza,
ne gestisce l'attività di banco che compete esclusivamente al bookmaker.Il ctd come mera ricevitoria percepisce una commissione
in base al volume generato sulla raccolta;su dette commissioni paga le tasse sul reddito come qualunque altro ricevitore
di stato;l'imposta unica,in europa "tassa sul gioco",è costituzionalmente concepita per essere assoggettata all'allibratore
e comunque riconosciuta prelevabile solo alla fonte cosi' come il buon senso e il principio di proporzionalità suggeriscono;
ancora su tale argomento siamo in attesa di pronunce definitive da parte della Corte Costituzionale italiana e
della Corte di Giustizia europea;intanto possiamo prendere spunto,per le considerazioni del caso, su diverse ordinanze di
commissione tributaria nazionali che sollevano i Centri Trasmissione Dati dalla responsabilità di suddetto tributo.
3)Infine riteniamo sgradevole,il martellamento mediatico fuorviante sulla lettura della legge di stabilità 2015 ;
squallidi burattinai,si son presi gioco delle vostre menti, mistificando ad arte il significato ed il valore della nuova norma.
Prendete il testo della legge di stabilità e scorrete fino alla norma sui giochi;dimenticate cosa vi hanno raccontato e leggete in silenzio.
Nei commi 643 e 644 trovano luce i principi espressi dalla sentenza di CGE Biasci;nel comma 644 viene riconosciuto il
diritto all'attività transfrontaliera riguardo eventi sportivi e non, presenti sul palinsesto italiano,e viene normato
il modus operandi dei centri trasmissione dati,dalla comunicazione in questura alla normativa antiriciclaggio e via discorrendo.
Allo stesso modo ,nel comma 643, viene data possibilità,per chi fosse interessato,di tramutarsi in ricevitoria legata ad allibratori nazionali,
oppure di trasformarsi in singoli allibratori indipendenti.
Fin qui ci puo' anche stare,purtroppo pero' dobbiamo nuovamente constatare l'errore madornale che compie il legislatore italiano,
nel primo caso prevedendo un pagamento dell'imposta da parte del CTD pari al triplo della media provinciale,mentre nel secondo
antepone all'ingresso del percorso amministrativo il pagamento di una entrance fee pari a 10000 euro, insieme all'impegno
del pagamento dell' imposta unica, pari ad un pregresso fino a 5 anni.
ANCORA OSTACOLI DI MATRICE ECONOMICA!
ANCORA IL DEPLOREVOLE TENTATIVO,ATTRAVERSO LA MINACCIA,DI BARATTARE UN DIRITTO FONDAMENTALE DELL'UOMO IN CAMBIO DEL DIO DENARO!
La Dale street 151 ravvisa nell'atteggiamento dell'amministrazione italiana in generale un pessimo odore di reiterazione,intimidazione, abuso di potere e mala amministrazione.
La Dale Street 151 non ha mai preso in considerazione l'accesso al sistema concessorio italiano perchè non è interessata ad una attività di banco,tanto meno ad un'attività di ricevitoria legata ad un concessionario di stato, fintanto che l'architettura del monopolio italiano resterà di matrice esclusivamente fiscale e le condizioni degli schemi di convenzione,come quelli in essere, risulteranno a nostro giudizio capestri.
La Dale street 151, società formata da liberi cittadini, ha valutato piu' convenienti da un punto di vista imprenditoriale,le modalità e
l'operatività transfrontaliera come ricevitoria legata ad un' allibratore estero.
Noi crediamo nel libero arbitrio.
P.S. Salutiamo gli amici, CTD tedeschi, che propio l'altro giorno si sono conquistati la libertà in CGE,di cui postiamo il resoconto.
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs ... 0010it.pdf Dale Street 151 .UNITED COLORS OF CTD!