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Dopo la sentenza del caso Laezza, tutti i book che non hanno partecipato al bando sono nella stessa situazione?

Inviato: 30/01/2016 - 14:09
da Vercincetorige
Fiorentino dell'avvocatura dello Stato Italiano dice che "ora la palla passa ai tribunali italiani, dove sarà fondamentale spiegare bene la sentenza, in particolare alle corti penali".
http://www.agipronews.it/attualit%C3%A0 ... -id.123915

La Stanleybet, nelle motivazioni del suo ricorso alla CJEU, già nella precedente sentenza del Gennaio 2012 aveva detto:

"12 Posto che ritengono di essere state escluse da precedenti gare svoltesi nel 1999 e nel 2006, le ricorrenti nel procedimento principale chiedono l’annullamento della nuova gara, deducendone il carattere discriminatorio e contrastante con le sentenze Placanica e a. (EU:C:2007:133) nonché Costa e Cifone (EU:C:2012:80), e sollecitano l’organizzazione di una nuova gara.

13 Le ricorrenti nel procedimento principale criticano, in particolare, l’introduzione di discriminazioni con riferimento alla durata delle nuove concessioni, che sarebbe di 40 mesi e dunque sensibilmente inferiore a quella, compresa fra nove e dodici anni, delle precedenti concessioni, nonché con riferimento al carattere esclusivo dell’attività di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici ed al divieto di cessione delle concessioni.

14 Esse fanno valere, segnatamente, che tali condizioni restrittive metterebbero in dubbio l’utilità della loro partecipazione alla gara, specialmente in considerazione delle penalità legate alle cause di revoca, di sospensione e di decadenza della concessione, quali l’incameramento della garanzia in caso di decadenza e la cessione, a titolo non oneroso, dell’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, alla scadenza della concessione.

15 Esse sottolineano di correre un notevole rischio di decadenza e di revoca delle concessioni eventualmente acquisite a causa del contenzioso che ha coinvolto i CTD tramite i quali esse operano in Italia. Pertanto, le ricorrenti nel procedimento principale ritengono di essere state poste di fronte all’alternativa tra dover rinunciare ad esercitare la loro attività in Italia oppure esporsi al rischio di incorrere nella decadenza dalle concessioni eventualmente acquisite, con perdita delle garanzie prestate."

Per la Stanleybet, dunque, quello della cessione della rete a fine concessione, non era l'unico motivo che sconsigliava di partecipare; ma solo una componente, e questo i giudici italiani ne dovranno tener conto. Lo stesso potranno dimostrare, in modo convincente, gli altri book?

Re: Dopo la sentenza del caso Laezza, tutti i book che non hanno partecipato al bando sono nella stessa situazione?

Inviato: 31/01/2016 - 06:33
da Diffidente
Non fa una piega. A partire da Marzo 2016 ricominceranno i sequestri e ogni tribunale avrà una sua interpretazione. Ai CTD di book non Stanleybet non si prospetta tranquillità.

Re: Dopo la sentenza del caso Laezza, tutti i book che non hanno partecipato al bando sono nella stessa situazione?

Inviato: 31/01/2016 - 08:18
da Gandalf il Mago
La Stanleybet a Firenze, il giorno dopo, ha avuto la prima assoluzione conseguente la sentenza della CJEU. Voglio vedere per gli altri book. :coin:

Re: Dopo la sentenza del caso Laezza, tutti i book che non hanno partecipato al bando sono nella stessa situazione?

Inviato: 31/01/2016 - 08:31
da peppebetting
Diffidente ha scritto:Non fa una piega. A partire da Marzo 2016 ricominceranno i sequestri e ogni tribunale avrà una sua interpretazione. Ai CTD di book non Stanleybet non si prospetta tranquillità.


Ciao a tutti,

su questa afferamzione mi permetto di non essere d'accordo poiche nella sentenza Costa Cifone i giudici comunitari scrivono:

90 È giocoforza constatare che non si può addebitare ad un operatore, quale la Stanley, il fatto di aver rinunciato a presentare una candidatura per una concessione in assenza di qualsiasi sicurezza sul piano giuridico, fintanto che permaneva incertezza riguardo alla conformità del suo modus operandi alle disposizioni della convenzione da sottoscrivere al momento dell’attribuzione di una concessione. Qualora tale operatore fosse stato escluso, in violazione del diritto dell’Unione, dalla gara precedente oggetto di censura nella citata sentenza Placanica e a., deve ritenersi che la nuova gara non abbia effettivamente rimediato a tale esclusione dell’operatore in questione.

91 Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, occorre rispondere alla seconda parte della questione sollevata dichiarando che gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara.

92 Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione negli odierni procedimenti principali, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.


Voglio ricordare che STANLEYBET non è stata esclusa dopo presentazione di partcepazione e sopratutto è l’articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione, che comporta discriminazione.

Quindi quanto asserito dai giudici per Stanley vale per tutti i bookmaker che hanno deciso di non partecipare a causa dell'articolo sopra citato.

Ciao

Re: Dopo la sentenza del caso Laezza, tutti i book che non hanno partecipato al bando sono nella stessa situazione?

Inviato: 31/01/2016 - 09:32
da Diffidente
Nei tribunali non c'è nulla di automatico. I giudici non sono ragionieri che applicano formule. Decidono in base al loro "libero convincimento". Se così non fosse non ci sarebbero tre gradi di giudizio penale più un quarto alla CJEU. I giudici dovranno valutare la situazione nel suo complesso e trarre delle conseguenze, che varieranno da giudice a giudice. La Stanleybet è in una posizione privilegiata rispetto agli altri book, in base a quanto esposto da Vercingetorige.

Re: Dopo la sentenza del caso Laezza, tutti i book che non hanno partecipato al bando sono nella stessa situazione?

Inviato: 03/02/2016 - 08:41
da Vercincetorige
Come da me ritenuto, la Stanleybet, per la sentenza Laezza, è in una posizione nettamente migliore rispetto agli altri book COM. Ha anche a suo vantaggio il carattere "non rimediale" del Bando Monti, non applicabile ad altri.

Ctd, Sambaldi: ‘Dopo sentenza Laezza attesa per la Cassazione'


Creato Martedì, 02 Febbraio 2016 13:17
Data pubblicazione
Scritto da Redazione GiocoNews


La sentenza della Corte Ue sui Ctd ha fatto clamore ma senza fornire certezze sulla fine della rete 'parallela' di raccolta in rete fisica.

Ha fatto discutere e lo sta facendo ancora oggi - la pronuncia dei giorni scorsi della Corte di giustizia Europea sul ‘caso Laezza’ che riguarda il mercato italiano delle scommesse e, in particolare, la legittimità di una specifica clausola dello schema di convenzione della Gara 'Monti' del 2012 (articolo 25), che interessa da vicino il bookmaker anglo-maltese Stanleybet ed i suoi Ctd. Una sentenza che rischia di confondere ancora più le carte in vista della prossima gara per il rinnovo delle concessioni del betting. GiocoNews.it ne parla con il legale Chiara Sambaldi.


Come spiega le differenti interpretazioni già date alla sentenza dalle diverse parti in causa che contestano o difendono il sistema italiano?
“Le sentenze della Corte di giustizia Europea sono pronunce interpretative e, pertanto, forniscono criteri interpretativi al giudice nazionale che deve applicare il diritto nazionale in modo conforme al diritto Ue. Spetta e spetterà al giudice nazionale stabilire se la clausola in questione sia proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito. Dirimente sarà la pronuncia della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha sollevato la specifica questione in fase cautelare e, quindi, in assenza di contraddittorio con l'amministrazione statale persona offesa dal reato.

L'Avvocato dello Stato correttamente evidenzia l'importanza di spiegare bene la sentenza alle corti penali giacché anche se la clausola venisse ritenuta non rispettosa del principio di proporzionalità, la stessa non appare idonea a giustificare la mancata partecipazione alla gara 2012 e quindi l'operatività in assenza di concessione statale. La Cassazione verrà sollecitata dalla difesa Stanley, che non ha ottenuto risposta sul punto dalla Corte Ue e dal Consiglio di Stato, a pronunciarsi in merito al ‘carattere rimediale’ della Gara Monti rispetto alla propria specifica posizione. Unico contraddittore il sostituto procuratore della procura generale”.

Cosa significherebbe, in concreto, se una sentenza della Cassazione affermasse che la gara Monti non è ‘rimediale’ per la Stanleybet?
“Disapplicazione della norma penale per i centri Stanleybet ed eventualità, concreta visti i precedenti, che l'orientamento disapplicativo venga esteso a posizioni di società estere diverse, non caratterizzate da pregressi illegittimi impedimenti o esclusioni dalle gare d'appalto in violazione del diritto Ue”.

Come si esce da questa situazione di incertezza in vista della prossima gara?
“Con una gara ben fatta e ben scritta che presuppone, a mio avviso, anche una semplificazione dello schema di convenzione che sia integralmente conforme alle norme europee come interpretate dal Giudice dell'Unione. In ogni caso è indispensabile rafforzare l'impianto sanzionatorio per creare un effetto deterrente ad oggi inesistente e dare un senso all'attività repressiva delle forze dell'ordine comunque necessaria visti i rischi degenerativi criminali. Occorre che sia certa l'interruzione dell'attività svolta senza titoli e per raggiungere questo obiettivo è necessaria una presa di coscienza da parte delle istituzioni in merito ai profili normativi ed operativi sui quali intervenire”.

Re: Dopo la sentenza del caso Laezza, tutti i book che non hanno partecipato al bando sono nella stessa situazione?

Inviato: 03/02/2016 - 16:51
da IBS
Vercincetorige ha scritto:Come si esce da questa situazione di incertezza in vista della prossima gara?
“Con una gara ben fatta e ben scritta che presuppone, a mio avviso, anche una semplificazione dello schema di convenzione che sia integralmente conforme alle norme europee come interpretate dal Giudice dell'Unione.


Se scrivo ciò che penso l'Avv. Sambaldi in persona mi denuncia....

Una gara ben fatta e ben scritta la si attende dal 1999. E se il governo, con l'ultima stabilità, è arrivato a togliere potere ad ADM per passarlo al MEF, un motivo dovrà pur esserci. Qualunque versione del testo troverà sempre un operatore scontento, è matematico.

Perchè anche se si arrivasse alla liberalizzazione totale (fate quel che volete....) gli storici protesterebbero. Quindi, avviamoci verso un bando con il minor numero di errori possibile!

Re: Dopo la sentenza del caso Laezza, tutti i book che non hanno partecipato al bando sono nella stessa situazione?

Inviato: 03/02/2016 - 18:08
da Curioso
IBS ha scritto:
Vercincetorige ha scritto:Come si esce da questa situazione di incertezza in vista della prossima gara?
“Con una gara ben fatta e ben scritta che presuppone, a mio avviso, anche una semplificazione dello schema di convenzione che sia integralmente conforme alle norme europee come interpretate dal Giudice dell'Unione.


Se scrivo ciò che penso l'Avv. Sambaldi in persona mi denuncia....

Una gara ben fatta e ben scritta la si attende dal 1999. E se il governo, con l'ultima stabilità, è arrivato a togliere potere ad ADM per passarlo al MEF, un motivo dovrà pur esserci. Qualunque versione del testo troverà sempre un operatore scontento, è matematico.

Perchè anche se si arrivasse alla liberalizzazione totale (fate quel che volete....) gli storici protesterebbero. Quindi, avviamoci verso un bando con il minor numero di errori possibile!


Il lamentarsi è vizio; ma per un buon bando basterebbe ricopiare il bando Monti, senza la norma sulla cessione della rete, e portare la durate delle concessioni a nove anni. E' già stato collaudato. :D L'unica cosa su cui fare attenzione saranno le nuove norme scaturenti dalla conferenza stato-enti locali. :coin: