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Vittoria Stanleybet. La CGE boccia la clausola sulla cessione gratuita della rete.

Inviato: 28/01/2016 - 10:22
da Gandalf il Mago
Scommesse, la CGE boccia la clausola sulla cessione gratuita della rete. Ma la sentenza non mette in discussione il bando Monti

http://www.agimeg.it/?p=81074

28 gennaio 2016 - 09:45

stanleybet

La Corte di Giustizia Europea boccia nuovamente il sistema italiano delle scommesse, con la sentenza Laezza – il cui dispositivo è appena stato letto in udienza pubblica – si scaglia contro la clausola sulla cessione gratuita della rete. Si tratta della norma – inserita nell’ultima gara, la Monti del 2012 – che obbliga i concessionari a trasferire ai Monopoli – senza alcun corrispettivo – tutti i beni, materiali e immateriali, che servono alla raccolta, ogni volta che la concessione scade o viene revocata.

Una normativa nazionale sui giochi di azzardo può essere contraria al principio di proporzionalità se impone al concessionario di cedere gratuitamente le attrezzature utilizzate per la raccolta di scommesse, si legge in un comunicato della Corte di Giustizia. Il giudice nazionale deve verificare la proporzionalità di una siffatta normativa in considerazione delle condizioni particolari del caso di specie, quali il valore venale dei beni oggetto della cessione forzata.

Ad ogni modo, prosegue la nota, la sentenza odierna verte unicamente sulla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’obbligo di cessione a titolo non oneroso e non può essere analizzata come diretta a porre in discussione, nel suo complesso, il nuovo sistema di concessioni istituito in Italia durante il 2012 nel settore dei giochi di azzardo.

La clausola sulla cessione della rete in realtà è stata abrogata con l’ultima Stabilità. “Sono emerse difficoltà oggettive ai fini della concreta attivazione del vincolo, soprattutto nei confronti di eventuali operatori stranieri” spiegava il Governo nella Scheda illustrativa. I Monopoli del resto non ne avevano mai fatto uso, dal momento che nel caso delle scommesse l’unico bene che poteva essere incamerato era “la porzione di rete che collega il concessionario al totalizzatore nazionale”. In altre parole, la clausola andava a colpire beni del calibro di una connessione al sistema centrale di controllo e lo spazio sul server Sogei. gr/AGIMEG



Scommesse, CGE: “Clausola cessione rete contraria al diritto UE. Ma la sentenza non mette in discussione la gara del 2012

Una normativa nazionale sui giochi di azzardo può essere contraria al principio di proporzionalità se impone al concessionario di cedere gratuitamente le attrezzature utilizzate per la raccolta di scommesse

Il giudice nazionale deve verificare la proporzionalità di una siffatta normativa in considerazione delle condizioni particolari del caso di specie, quali il valore venale dei beni oggetto della cessione forzata

La normativa italiana prescrive che l’esercizio delle attività di raccolta e di gestione delle scommesse è subordinata al rilascio di una concessione e di un’autorizzazione di polizia. Qualsiasi violazione di questa normativa è passibile di sanzioni penali.

Nel 2012, l’Italia ha avviato una gara d’appalto al fine di attribuire nuove concessioni. Lo schema di convenzione della concessione, allegato al bando di gara, prevedeva, segnatamente, che, in caso di scadenza, decadenza o revoca della concessione, il concessionario era tenuto a cedere a titolo non oneroso l’uso dei beni materiali e immateriali che costituivano la rete di gestione e di raccolta del gioco.

La Stanley International Betting, una società britannica, nonché la sua controllata maltese, la Stanleybet Malta, operano in Italia nel settore della raccolta di scommesse mediante centri di trasmissione dati (CTD). Da circa quindici anni, i titolari di detti CTD esercitano la loro attività in Italia in base a un rapporto riconducibile allo schema contrattuale del mandato, senza possedere, tuttavia, né titoli concessori ne autorizzazioni di polizia.

Nel 2014, un controllo effettuato nei locali di un CTD gestito dalla sig.ra Rosanna Laezza e ricollegabile alla società Stanleybet Malta ha permesso di accertare l’esistenza di un’attività non autorizzata di raccolta di scommesse. La polizia allora ha posto sotto sequestro alcune attrezzature utilizzate per il ricevimento e la trasmissione delle scommesse.

Adito dalla sig.ra Laezza per l’annullamento del sequestro, il Tribunale di Frosinone si interroga sulla compatibilità delle nuove concessioni con il diritto dell’Unione, in particolare in considerazione dell’obbligo imposto ai nuovi concessionari di cedere a titolo non oneroso, all’atto della scadenza, decadenza o revoca della concessione, le attrezzature utilizzate per la raccolta di scommesse.

Nella sua odierna sentenza, la Corte di giustizia rileva che l’obbligo di cessione non risulta discriminatorio, in quanto si applica indistintamente a tutti gli operatori che hanno partecipato al bando di gara avviato durante il 2012.

La Corte osserva, nondimeno, che un obbligo siffatto può rendere meno allettante l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse. Infatti, il rischio per un’impresa di dover cedere, senza contropartita economica, l’uso dei beni in suo possesso è in grado di impedirle di trarre profitto dal suo investimento e costituisce pertanto una restrizione delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, garantite dal diritto dell’Unione.

Tuttavia, la Corte ricorda che l’obiettivo di lotta contro la criminalità connessa al settore del gioco d’azzardo è tale da giustificare restrizioni delle libertà fondamentali, a patto che dette restrizioni siano proporzionate, circostanza che deve essere accertata dal giudice nazionale.

Nel quadro dell’obiettivo della lotta contro la criminalità collegata ai giochi, la cessione obbligatoria delle attrezzature utilizzate per il ricevimento e la trasmissione delle scommesse può essere giustificata dall’interesse di assicurare la continuità dell’attività legale di raccolta di scommesse al fine di arginare lo sviluppo di un’attività illegale parallela.

Nell’ipotesi di decadenza o revoca del contratto di concessione, la cessione a titolo non oneroso dell’uso della rete di gestione e di raccolta del gioco all’Agenzia statale delle Dogane e dei Monopoli (ADM) o a un altro concessionario può assumere il carattere di sanzione proporzionata.

Viceversa, quando la cessazione dell’attività avviene per il mero fatto della scadenza della concessione, il principio di proporzionalità non è necessariamente rispettato, dal momento che l’obiettivo di continuità dell’attività può essere conseguito con misure meno vincolanti (come, ad esempio, la cessione forzata dei beni a titolo oneroso a prezzi di mercato).

Il giudice nazionale dovrà, pertanto, valutare se il principio di proporzionalità sia rispettato nel singolo caso, tenendo conto, tra l’altro, del valore venale dei beni oggetto della cessione forzata.

Infine, la disposizione che prevede che la cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco avvenga soltanto «dietro espressa richiesta dell’ADM» e non in modo sistematico non precisa le condizioni e le modalità in base alle quali una siffatta domanda dev’essere formulata. Da ciò consegue che questa disposizione presenta un difetto di trasparenza che può comportare una lesione del principio di certezza del diritto.

Ad ogni modo, la sentenza odierna verte unicamente sulla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’obbligo di cessione a titolo non oneroso e non può essere analizzata come diretta a porre in discussione, nel suo complesso, il nuovo sistema di concessioni istituito in Italia durante il 2012 nel settore dei giochi di azzardo. lp/AGIMEG

Re: Vittoria Stanleybet. La CGE boccia la clausola sulla cessione gratuita della rete.

Inviato: 28/01/2016 - 10:33
da Gandalf il Mago
Cessione gratuita della rete, caso aperto dal sequestro di un'agenzia senza concessione

Agipronews


LUSSEMBURGO - La vicenda culminata oggi con la decisione della Corte di Giustizia Europea - a cui oltre trenta tribunali italiani avevano rinviato atti di procedimenti penali chiedendo un chiarimento su eventuali discriminazioni del bando di gara "Monti" - prende spunto dal sequestro di un’agenzia gestita a Cassino da Rosaria Laezza, che finisce indagata per avere raccolto scommesse in assenza di autorizzazione per conto di Stanleybet Malta Ltd. La Guardia di Finanza della città di Cassino ha quindi sequestrato alla titolare dell’agenzia alcune attrezzature informatiche utilizzate per la ricezione di scommesse su avvenimenti sportivi e altri eventi e per la trasmissione delle scommesse medesime al predetto operatore economico estero del settore. L’interessata ha impugnato il sequestro, lamentando di essere stata sottoposta a procedimento penale ingiustamente, in quanto la società per la quale essa operava era stata estromessa dal mercato nazionale delle scommesse sportive a causa di provvedimenti normativi discriminatorio, comunque, contrari al diritto dell’Unione europea: in particolare, del bando di gara indetto dall’Italia nel 2012 per l’affidamento in concessione di 2.000 nuovi diritti per l’esercizio delle scommesse ippiche e sportive. Tale bando del 2012, peraltro, era già stato oggetto di vari ricorsi pregiudiziali davanti alla Corte di giustizia UE. Il Tribunale del Riesame di Frosinone ha sollevato una questione pregiudiziale, ritenendo che effettivamente potrebbero ravvisarsi profili di non conformità al diritto dell’Unione di una clausola della convenzione, secondo cui il titolare di una concessione deve impegnarsi, all’atto della cessazione del rapporto (per scadenza della concessione o per effetto di decadenza o revoca), a cedere in uso gratuito all’Agenzia dei Monopoli (ADM) o ad altro concessionario, su richiesta dell’ADM medesima e per il periodo da questa prestabilito, i beni aziendali necessari per l’esercizio dell’attività autorizzata. NT/Agipro

Re: Vittoria Stanleybet. La CGE boccia la clausola sulla cessione gratuita della rete.

Inviato: 28/01/2016 - 10:34
da Gandalf il Mago
Corte Ue, la sentenza Laezza: "Normativa italiana viola trattato europeo"

Agipronews


LUSSEMBURGO - Gli articoli 49 e 56 del Trattato Ue devono essere interpretati nel senso che "ostano a una disposizione nazionale restrittiva, come quella del caso Laezza, che impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso - alla scadenza della concessione - l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e raccolta del gioco, qualora questa restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito dalla disposizione stessa. Spetterà al giudice del rinvio verificare tale circostanza". Questo il testo della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea, pochi minuti fa, a conclusione del caso Laezza, originato dal sequestro di un’agenzia del bookmaker inglese Stanleybet. NT/Agipro

Re: Vittoria Stanleybet. La CGE boccia la clausola sulla cessione gratuita della rete.

Inviato: 28/01/2016 - 10:36
da Gandalf il Mago
Attualità e Politica


28/01/2016 | 10:05

Cessione gratuita della rete, Corte Ue: "Norma può violare principio di proporzionalità"

Agipronews


LUSSEMBURGO - La restituzione della rete di accettazione delle scommesse al termine del periodo di concessione è contraria al diritto europeo. E’ questa la sentenza della Corte Ue sul caso Laezza sollevato dal bookmaker inglese Stanleybet.
I giudici, si legge nella nota ufficiale della Corte di Giustizia, rilevano "che l’obbligo di cessione non risulta discriminatorio, in quanto si applica indistintamente a tutti gli operatori che hanno partecipato al bando di gara avviato durante il 2012". Tuttavia "un obbligo siffatto può rendere meno allettante l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse", poiché "il rischio per un’impresa di dover cedere, senza contropartita economica, l’uso dei beni in suo possesso è in grado di impedirle di trarre profitto dal suo investimento e costituisce pertanto una restrizione delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, garantite dal diritto dell’Unione".
La Corte ricorda comunque che "l’obiettivo di lotta contro la criminalità connessa al settore del gioco d’azzardo è tale da giustificare restrizioni delle libertà fondamentali, a patto che dette restrizioni siano proporzionate, circostanza che deve essere accertata dal giudice nazionale". Spetterà a questi ultimi, dunque, "valutare se il principio di proporzionalità sia rispettato nel singolo caso, tenendo conto, tra l’altro, del valore venale dei beni oggetto della cessione forzata".
In caso di decadenza o revoca del contratto di concessione, "la cessione a titolo non oneroso dell’uso della rete di gestione e di raccolta del gioco all’Agenzia statale delle Dogane e dei Monopoli (ADM) o a un altro concessionario può assumere il carattere di sanzione proporzionata". Al contrario, quanto la cessazione dell’attività avviene per il mero fatto della scadenza della concessione, "il principio di proporzionalità non è necessariamente rispettato, dal momento che l’obiettivo di continuità dell’attività può essere conseguito con misure meno vincolanti (come, ad esempio, la cessione forzata dei beni a titolo oneroso a prezzi di mercato)".
La questione della cessione della rete ha anche un difetto di trasparenza che potrebbe comportare la lesione del principio di certezza del diritto: la disposizione che la prevede, dispone "avvenga soltanto «dietro espressa richiesta dell’ADM» e non in modo sistematico non precisa le condizioni e le modalità in base alle quali una siffatta domanda dev’essere formulata".
A ogni modo, la sentenza verte unicamente sulla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’obbligo di cessione a titolo non oneroso "e non può essere analizzata come diretta a porre in discussione, nel suo complesso, il nuovo sistema di concessioni istituito in Italia durante il 2012 nel settore dei giochi di azzardo". FP/Agipro

Re: Vittoria Stanleybet. La CGE boccia la clausola sulla cessione gratuita della rete.

Inviato: 28/01/2016 - 11:00
da Gandalf il Mago
Scommesse, ecco la sentenza integrale della CGE sul caso Laezza

In: Primo Piano, Scommesse Sportive

28 gennaio 2016 - 10:20

cge

Ecco la sentenza integrale con la quale la Corte di Giustizia Europea ha bocciato il sistema italiano delle scommesse. Si tratta della sentenza Laezza e la Cge interviene sulla cessione gratuita della rete, norma che era stata inserita nell’ultima gara, la cosiddetta “Monti” del 2012 e che obbligava i concessionari a trasferire ai Monopoli, senza alcun corrispettivo tutti i beni, materiali ed immateriali, che servivano alla raccolta. Al seguente link il testo integrale della sentenza: C0375_2014 IT. lp/AGIMEG
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Via su AGIMEG e clicca sul LINK.
http://www.agimeg.it/?p=81085

Re: Vittoria Stanleybet. La CGE boccia la clausola sulla cessione gratuita della rete.

Inviato: 28/01/2016 - 17:55
da Gandalf il Mago
Scommesse, Whittaker a Agimeg: “La CGE salva il sistema concessorio, ma il bando Monti è discriminatorio”


28 gennaio 2016 - 16:59

whittakerestesa

La Corte di Giustizia boccia la clausola sulla cessione gratuita della rete, ma mette una serie di paletti che comunque non fanno pensare a una stroncatura piena. Specifica soprattutto che la sentenza Laezza “non può essere analizzata come diretta a porre in discussione, nel suo complesso, il nuovo sistema di concessioni istituito in Italia”. Agimeg ne ha discusso con John Whittaker, Ceo del bookmaker StanleyBet.

Com’è possibile bocciare una clausola così significativa, ma al tempo stesso salvare la gara?

È semplice, non c’è nessun salvataggio della gara. Il “periodo” segue l’affermazione dell’avvocato generale che il compito della Corte è analizzare non il sistema nel suo complesso ma la compatibilità della clausola con il diritto dell’Unione. La conclusione della Corte è che la clausola è discriminatoria e ha impedito la partecipazione di Stanleybet. Quindi, il sistema concessorio in generale è un sistema valido ma la gara, in particolare, è risultata discriminatoria.



La Corte spiega anche che la clausola può scoraggiare la partecipazione alla gara, ma allo stesso tempo che non è discriminatoria visto che vale per qualunque candidato. E ancora spiega che può essere una sanzione proporzionata per il concessionario decaduto, mentre non appare giustificata quando si applica alla scadenza naturale della concessione. Come vanno lette tutte queste affermazioni altalenanti?
Francamente non mi sembra che si stiano facendo domande ma si sta tentando di fare una serie di affermazioni totalmente prive di corrispondenza con la realtà della sentenza. Non si tratta di affermazioni contrastanti ma della doverosa prudenza di una corte seria come quella europea, che valuta tutti gli elementi globalmente considerati. Ma non c’è contrasto tra le affermazioni. La conclusione finale è che la clausola e’ discriminatoria ed ha impedito il nostro accesso alla gara.



I Monopoli – con le risposte ai quesiti sulla gara del 2012 – avevano fornito un’interpretazione molto ampia di questa clausola. Solo qualche mese fa, in occasione dell’udienza conclusiva della causa Laezza, Agimeg ha rivelato che l’applicazione pratica era molto più limitata (di fatto riguardava la connessione telematica e la porzione di spazio sul server Sogei). Del resto questa clausola non è mai stata applicata, e lo stesso Governo alla fine l’ha abrogata. Questa circostanza è stata portata di fronte alla Corte di Giustizia? Che riflessi avrà nei giudizi di fronte ai giudici nazionali che avranno il compito di verificare se una simile restrizione sia proporzionata?

Mi sembra che l’effetto sui giudici nazionali sia scontato, dopo una presa di posizione così netta della corte. Naturalmente sono d’accordo che Aams e lo Stato abbiano poi chiarito che – dato che la clausola non è stata mai applicata – non si trattava di una clausola seria. E d’altra parte, queste valutazioni non si possono fare dopo la gara. L’operatore non può sapere che la clausola é poco seria e, poi, non verrà applicata. In UK non esistono queste valutazioni. Si valuta la gara in tutte le sue clausole e si stabilisce se é conveniente e se consente la partecipazione a condizioni paritaria con gli operatori già esistenti. La gara Monti aveva clausole poco chiare, poco trasparenti, rimesse alla discrezionalità del regolatore. Siamo stati impediti a partecipare. Oggi la Corte lo ha riconosciuto e confermato a chiare lettere. gr/AGIMEG