Importante sentenza della Cassazione sull'uso illegale dei conti ON LINE dei PVR e simili.
Inviato: 26/01/2016 - 13:22
[b]Scommesse. Cassazione: giocate su conto online e quote di scommesse effettuate rappresentano indizi di
http://www.jamma.it/scommesse/scommesse ... eato-75134
(Jamma) La Settima sezione Penale della Corte di Cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso presentato da un esercente che si è visto rigettare dal Tribunale di Salerno la richiesta di riesame presentata avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania, in relazione alla violazione delle norme in materia di raccoltadi scommesse senza di concessione o autorizzazione dell’AAMS e senza la licenza di pubblica sicurezza. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile, perché proposto al di fuori del limite fissato dall’art. 325, comma 1, cod. proc. penenale.
Per il giudice “è basato su una doglianza di merito che non attiene a violazione di legge ed è del tutto priva di riferimenti al contenuto del provvedimento impugnato, oltre a
costituire la mera riproduzione di un rilievo critico già esaminato e motivatamente disatteso dal Tribunale”. “Con motivazione del tutto logica e coerente, nell’ordinanza si è, in particolare, evidenziato che l’indagato, utilizzando il suo conto di gioco online presso una società estera, aveva effettuato, nel marzo 2014, ben 32 scommesse su eventi sportivi e che nel bar dello stesso vi era uno striscione pubblicitario con la scritta “scommesse sportive”, oltre a fogli che riportavano, a disposizione della clientela, le quote relative a scommesse sportive effettuate proprio in uno dei giorni del marzo 2014.
Secondo l’argomentata valutazione del Tribunale – insindacabile in sede di legittimità per le ragioni sopra evidenziate – sussistono, dunque, allo stato degli atti, sufficienti indizi di reato, anche se nella fase dibattimentale la circostanza se le scommesse fossero state fatte dall’indagato a titolo personale o a titolo di abusiva intermediazione nell’interesse di clienti del suo bar potrà essere evidentemente oggetto di ulteriori accertamenti” si legge nella ordinanza.
http://www.jamma.it/scommesse/scommesse ... eato-75134
(Jamma) La Settima sezione Penale della Corte di Cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso presentato da un esercente che si è visto rigettare dal Tribunale di Salerno la richiesta di riesame presentata avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania, in relazione alla violazione delle norme in materia di raccoltadi scommesse senza di concessione o autorizzazione dell’AAMS e senza la licenza di pubblica sicurezza. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile, perché proposto al di fuori del limite fissato dall’art. 325, comma 1, cod. proc. penenale.
Per il giudice “è basato su una doglianza di merito che non attiene a violazione di legge ed è del tutto priva di riferimenti al contenuto del provvedimento impugnato, oltre a
costituire la mera riproduzione di un rilievo critico già esaminato e motivatamente disatteso dal Tribunale”. “Con motivazione del tutto logica e coerente, nell’ordinanza si è, in particolare, evidenziato che l’indagato, utilizzando il suo conto di gioco online presso una società estera, aveva effettuato, nel marzo 2014, ben 32 scommesse su eventi sportivi e che nel bar dello stesso vi era uno striscione pubblicitario con la scritta “scommesse sportive”, oltre a fogli che riportavano, a disposizione della clientela, le quote relative a scommesse sportive effettuate proprio in uno dei giorni del marzo 2014.
Secondo l’argomentata valutazione del Tribunale – insindacabile in sede di legittimità per le ragioni sopra evidenziate – sussistono, dunque, allo stato degli atti, sufficienti indizi di reato, anche se nella fase dibattimentale la circostanza se le scommesse fossero state fatte dall’indagato a titolo personale o a titolo di abusiva intermediazione nell’interesse di clienti del suo bar potrà essere evidentemente oggetto di ulteriori accertamenti” si legge nella ordinanza.