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Come calcolare l'imposta unica degli anni precedenti per la Sanatoria 2016?
Situazione attuale, prospettive, notizie.
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Come calcolare l'imposta unica degli anni precedenti per la Sanatoria 2016?
Messaggioda malocello » 05/01/2016 - 13:14
Salve,
volevo capire come calcolare l'imposta unica dovuta agli anni precedenti per chi volesse aderire alla Sanatoria 2016.
Ho sentito parlare anche di autodichiarazione del giocato, è possibile?
Grazie
volevo capire come calcolare l'imposta unica dovuta agli anni precedenti per chi volesse aderire alla Sanatoria 2016.
Ho sentito parlare anche di autodichiarazione del giocato, è possibile?
Grazie
-
goldbetsanato
- Allievo Marciatore

- Messaggi: 195
- Iscritto il: 17/07/2015 - 16:48
Re: Come calcolare l'imposta unica degli anni precedenti per la Sanatoria 2016?
Messaggioda goldbetsanato » 05/01/2016 - 13:43
Da una circolare di chiarimenti dell'AAMS del Gennaio 2015:
REGOLARIZZAZIONE DEI SOGGETTI CHE OFFRONO SCOMMESSE SENZA
ESSERE COLLEGATI AL TOTALIZZATORE NAZIONALE.
Chiarimenti - 3
In merito alla regolarizzazione prevista dall’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti, riportando i quesiti cui si riferiscono così come sono stati
formulati.
D – I soggetti non residenti tenuti al pagamento, che non dispongono di un conto corrente
presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con
l’F24, con quali modalità devono effettuare il versamento?
R - Analogamente a quanto previsto per i versamenti di imposte gestite dall’Agenzia delle entrate, si
precisa che i soggetti non residenti tenuti al pagamento, che non dispongono di un conto corrente
presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con l’F24,
effettuano il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 5 –
Articolo 1 - Capitolo 2534, indicando le seguenti informazioni:
BIC: BITAITRRENT – IBAN: IT 17I 01000 03245 348 0 05 2534 01 – VERSAMENTO art. 1, C.
643, LETT. A), L. n. 190/2014 - Cod. trib.: 5381; periodo di riferimento: 2015
Oltre a ciò, andrà riportato il codice fiscale ovvero, in assenza, le generalità (denominazione, ragione
sociale o nome e cognome) del soggetto che presenta l’istanza di regolarizzazione.
D - Quali sono i termini di decadenza dell’accertamento per il mancato pagamento
dell’imposta. Cioè, dato per scontato che il termine ultimo è il 31 dicembre 2014, bisogna
tornare indietro di due anni, cioè fino a tutto il 2013?
R – La risposta a tale quesito si evince dai primi chiarimenti già pubblicati sul sito istituzionale di questa
Agenzia. Ad ogni buon fine si rammenta che i termini di decadenza per l’accertamento dell’imposta
unica dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 sono quelli stabiliti dal comma 9,
dell’art. 24 del D.L. 6-7-2011 n. 98 ovvero il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il
quale è dovuta l’imposta.
D - La raccolta imponibile si basa, forfettariamente, sul triplo della raccolta media regionale
della provincia dove ha sede il CTD. Dove si possono desumere questi dati?
R – Si precisa che la lettera e) del comma 643 prevede che la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il
versamento dell'imposta unica dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali
non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, “determinata con le modalità previste
dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono,
rispettivamente, il 30 giugno e il 30 novembre 2015”. Il citato art. 24, comma 10, del D.L. n. 98/2011,
stabilisce che “Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di
base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti
dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il
contribuente si oppone all'accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la
raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati
registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al
presente comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504”.
Pertanto, per i periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, non trova applicazione quanto previsto
dal comma 644 dell’art. 1 della legge n. 190/2014, lett. g) (il triplo della media provinciale), norma
applicabile, per espressa previsione, a partire dal 2015, a coloro i quali “non abbiano aderito al regime di
regolarizzazione di cui al citato comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono
decaduti”.
Fermo quanto sopra, laddove si fa riferimento alle “Tabelle previste dal decreto direttoriale AAMS del
2 dicembre 2011”, si precisa che le stesse sono visualizzabili attraverso il link recante la medesima voce
presente sulla home page del sito istituzionale: ivi è consultabile sia la “Tabella delle aliquote” sia la
“Raccolta media per provincia”.
D – Quando la norma parla “è ridotto di un terzo” si riferisce alla imposta unica maturata sul
triplo della raccolta provinciale, quindi il CTD deve calcolare il pagamento sul doppio della
raccolta?
R – La formulazione della domanda mostra un fraintendimento di fondo: sembra, infatti, che si faccia
confusione tra la disciplina relativa ai soggetti che intendono regolarizzarsi e la disciplina relativa ai
soggetti che non aderiscono al regime di regolarizzazione o che, pur avendo aderito a tale regime ne
sono decaduti. Solo per i primi la relativa regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento
dell’imposta unica “ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi”, determinata con le
modalità previste dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 (v. lett. e), del comma
643, dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2015); per gli altri soggetti, invece, questa Agenzia procederà
con l’accertamento tributario computando l’imposta dovuta “su di un imponibile forfetario coincidente
con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di
raccolta” (v. lett. g), del comma 644, dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2015). Sul punto si veda
anche la risposta al quesito che precede.
D – La non adesione/mancato perfezionamento comporta comunque un accertamento fiscale
sulle persone fisiche che hanno gestito il CTD negli anni interessati?
R – Anche nei confronti di coloro che offrono scommesse senza essere collegati al totalizzatore
nazionale l’imposta unica sulle scommesse è comunque dovuta. Per coloro che aderiscono alla
regolarizzazione fiscale l’imposta sarà determinata nei modi previsti dal comma 643
REGOLARIZZAZIONE DEI SOGGETTI CHE OFFRONO SCOMMESSE SENZA
ESSERE COLLEGATI AL TOTALIZZATORE NAZIONALE.
Chiarimenti - 3
In merito alla regolarizzazione prevista dall’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti, riportando i quesiti cui si riferiscono così come sono stati
formulati.
D – I soggetti non residenti tenuti al pagamento, che non dispongono di un conto corrente
presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con
l’F24, con quali modalità devono effettuare il versamento?
R - Analogamente a quanto previsto per i versamenti di imposte gestite dall’Agenzia delle entrate, si
precisa che i soggetti non residenti tenuti al pagamento, che non dispongono di un conto corrente
presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con l’F24,
effettuano il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 5 –
Articolo 1 - Capitolo 2534, indicando le seguenti informazioni:
BIC: BITAITRRENT – IBAN: IT 17I 01000 03245 348 0 05 2534 01 – VERSAMENTO art. 1, C.
643, LETT. A), L. n. 190/2014 - Cod. trib.: 5381; periodo di riferimento: 2015
Oltre a ciò, andrà riportato il codice fiscale ovvero, in assenza, le generalità (denominazione, ragione
sociale o nome e cognome) del soggetto che presenta l’istanza di regolarizzazione.
D - Quali sono i termini di decadenza dell’accertamento per il mancato pagamento
dell’imposta. Cioè, dato per scontato che il termine ultimo è il 31 dicembre 2014, bisogna
tornare indietro di due anni, cioè fino a tutto il 2013?
R – La risposta a tale quesito si evince dai primi chiarimenti già pubblicati sul sito istituzionale di questa
Agenzia. Ad ogni buon fine si rammenta che i termini di decadenza per l’accertamento dell’imposta
unica dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 sono quelli stabiliti dal comma 9,
dell’art. 24 del D.L. 6-7-2011 n. 98 ovvero il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il
quale è dovuta l’imposta.
D - La raccolta imponibile si basa, forfettariamente, sul triplo della raccolta media regionale
della provincia dove ha sede il CTD. Dove si possono desumere questi dati?
R – Si precisa che la lettera e) del comma 643 prevede che la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il
versamento dell'imposta unica dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali
non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, “determinata con le modalità previste
dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono,
rispettivamente, il 30 giugno e il 30 novembre 2015”. Il citato art. 24, comma 10, del D.L. n. 98/2011,
stabilisce che “Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di
base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti
dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il
contribuente si oppone all'accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la
raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati
registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al
presente comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504”.
Pertanto, per i periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, non trova applicazione quanto previsto
dal comma 644 dell’art. 1 della legge n. 190/2014, lett. g) (il triplo della media provinciale), norma
applicabile, per espressa previsione, a partire dal 2015, a coloro i quali “non abbiano aderito al regime di
regolarizzazione di cui al citato comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono
decaduti”.
Fermo quanto sopra, laddove si fa riferimento alle “Tabelle previste dal decreto direttoriale AAMS del
2 dicembre 2011”, si precisa che le stesse sono visualizzabili attraverso il link recante la medesima voce
presente sulla home page del sito istituzionale: ivi è consultabile sia la “Tabella delle aliquote” sia la
“Raccolta media per provincia”.
D – Quando la norma parla “è ridotto di un terzo” si riferisce alla imposta unica maturata sul
triplo della raccolta provinciale, quindi il CTD deve calcolare il pagamento sul doppio della
raccolta?
R – La formulazione della domanda mostra un fraintendimento di fondo: sembra, infatti, che si faccia
confusione tra la disciplina relativa ai soggetti che intendono regolarizzarsi e la disciplina relativa ai
soggetti che non aderiscono al regime di regolarizzazione o che, pur avendo aderito a tale regime ne
sono decaduti. Solo per i primi la relativa regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento
dell’imposta unica “ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi”, determinata con le
modalità previste dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 (v. lett. e), del comma
643, dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2015); per gli altri soggetti, invece, questa Agenzia procederà
con l’accertamento tributario computando l’imposta dovuta “su di un imponibile forfetario coincidente
con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di
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